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DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1917, n. 670

Concernente l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai di ambo i sessi addetti agli stabilimenti dichiarali ausiliari agli effetti della mobilitazione industriale e la costituzione di un fondo per la disoccupazione involontaria. (017U0670)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1917)
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Testo in vigore dal:  1-5-1917

Art. 8



Gli operai inseriti alla Cassa nazionale di previdenza in forza del presente decreto hanno diritto alle quote di concorso o partecipano a tutti gli altri benefici assicurati dalla legge come tutti gli operai inscritti alla Cassa.

Le assegnazioni delle quote di concorso ai conti individuali degli operai inscritti saranno fatte sotto forma di quote di rendite vitalizie differite, secondo le norme che saranno stabilite con successivo decreto.

Gli operai inscritti, i quali, in conformità delle vigenti disposizioni, potrebbero liquidare la pensione soltanto dopo i settanta anni di età, hanno diritto di anticipare la liquidazione stessa con effetto dal compimento del settantesimo anno.