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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1812

Concernente la resa dei conti alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio per i nazionali. (022U1812)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

preposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I rendiconti a danaro od a materia per la gestione dei combustibili nazionali sono resi periodicamente, secondo le speciali norme ed istruzioni stabiliti dall'Amministrazione:

a) dai funzionari delegati per mandati di anticipazione;

b) dai gestori delle lavorazioni dirette;

c) da qualunque altra persona od Ente che, per effetto di convenzioni stipulate a titolo oneroso o gratuito, abbia avuto gestione diretta di denaro o di materie mediante conto globale comprensivo anche delle operazioni dei loro fiduciari, magazzinieri o depositari.