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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1812

Concernente la resa dei conti alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio per i nazionali. (022U1812)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vito il decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 135; 
 
  Visti i decreti Luogotenenziali 7 gennaio 1917, n. 35; 22  febbraio
1917, n. 261; 26 aprile 1917, n. 696; 5  agosto  1917,  n.  1215;  24
febbraio 1918, n. 284; 21 aprile 1918, n. 583;  29  agosto  1918,  n.
1260; il decreto Reale 3 giugno 1920, n. 1023; il R. decreto-legge 19
novembre 1921, n. 1605; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla preposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  il
tesoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  I rendiconti a danaro od a materia per la gestione dei combustibili
nazionali sono resi periodicamente,  secondo  le  speciali  norme  ed
istruzioni stabiliti dall'Amministrazione: 
 
    a) dai funzionari delegati per mandati di anticipazione; 
 
    b) dai gestori delle lavorazioni dirette; 
 
    c) da qualunque  altra  persona  od  Ente  che,  per  effetto  di
convenzioni stipulate  a  titolo  oneroso  o  gratuito,  abbia  avuto
gestione diretta di  denaro  o  di  materie  mediante  conto  globale
comprensivo anche delle operazioni dei loro fiduciari, magazzinieri o
depositari.