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DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 aprile 1918, n. 583

Che istituisce in Roma un Comitato giurisdizionale per la decisione delle controversie circa gli approvvigionamenti e le precettazioni e requisizioni, stabilendo altresì norme per lo svolgimento dei relativi ricorsi. (018U0583)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1924)
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Testo in vigore dal:  1-3-1924
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per Volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Veduti il R. decreto 22 aprile 1915, n. 506, e i Nostri decreti 30 ottobre 1915, n. 1570, 2 agosto 1916, n. 926, 27 agosto 1916, n. 1100, 16 gennaio 1917, n. 158, 26 aprile 1917, n. 699, 30 dicembre 1917, n. 2145, e 3 gennaio 1918, n. 49;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, di concerto con i ministri della guerra, della marina, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro, delle armi e munizioni, dei lavori pubblici, della grazia e giustizia e del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le controversie relative a concessioni o ad acquisti di merci e derrate da parte del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi, delle autorità militari e dei Consorzi provinciali di approvvigionamento per provvedere all'alimentazione del R. esercito, della R. marina e della popolazione civile, nonché le controversie relative a precettazioni, a requisizioni e ad incette di cose di qualsiasi genere e di prestazioni personali, ordinate dalla autorità civile o militare, comunque vi sia interessata la pubblica amministrazione, sono demandate al giudizio del Comitato giurisdizionale delle requisizioni e degli approvvigionamenti, che ha sede in Roma.
((1))


Il Comitato giurisdizionale decide inoltre di ogni altra controversia già deferita al giudizio del Comitato dei Ricorsi, di cui nell'aia 6, lettera b), del decreto Luogotenenziale 2 agosto 1916, n. 926.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio Decreto 23 febbraio 1924, n. 234, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che il Comitato giurisdizionale di cui al presente decreto cesserà di funzionare con il 31 dicembre 1924.