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DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 agosto 1918, n. 1260

Che istituisce presso la Giunta tecnica degli approvvigionamenti un Comitato degli olii minerali per gli acquisti all'estero della benzina, del petrolio e degli olii pesanti, determinandone altresì le attribuzioni. (018U1260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/1918
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Testo in vigore dal:  22-9-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1918 che istituisce un Comitato per l'approvvigionamento della benzina e del petrolio;
Ritenuta la necessità di provvedere al coordinamento degli acquisti all' estero della benzina, del petrolio e degli olii pesanti;
Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto coi ministri della marina, dei lavori pubblici, delle armi e munizioni, dell'industria, commercio e lavoro;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per gli acquisti all'estero della benzina, del petrolio, degli olii pesanti e per l'assegnazione di questi olii minerali alle Amministrazioni interessate con preferenza pei bisogni militari, è istituito presso la Giunta tecnica degli approvvigionamenti un Comitato degli olii minerali.

Con decreto del ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri competenti, saranno nominati il presidente e i componenti il suddetto Comitato, nel quale saranno rappresentate tutte le Amministrazioni interessate.

Ne faranno parte non più di tre cittadini esperti.