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DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 febbraio 1918, n. 284

Contenente provvedimenti per i combustibili nazionali. (018U0284)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1919)
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Testo in vigore dal:  14-3-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per la guerra, per la marina, per le armi e munizioni, per i lavori pubblici, per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'agricoltura e per l'industria, commercio e lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Lo Stato avoca a sé, con espropriazione degli eventuali diritti esistenti:

a) i giacimenti lignitiferi, le miniere e cave in esercizio nella bassa Valle di Magra e zona costiera da Magra al confine del comune di Carrara;

b) i giacimenti lignitiferi, le miniere e cave in esercizio nel bacino del medio Ombrone nei comuni di Roccalbegna, Campagnatico e Roccastrada, esclusa la miniera di Ribolla;

c) i giacimenti lignitiferi, le miniere e cave in esercizio in regione Quarata alla risvolta d'Arno ed ella sua confluenza con la Chiana.

Il commissario generale dei combustibili nazionali ha facoltà di dichiarare parimenti avocate allo Stato zone ed aree lignitifere in bacino di Valdarno, che non sieno in regolare coltivazione al momento della pubblicazione del presente decreto anche se facenti parte di miniere esistenti, nonché zone, aree, miniere e cave in esercizio nel bacino stesso ed altre nel bacino del medio Ombrone, che a suo giudizio sia necessario occupare per l'organizzazione di uno esteso sbancamento.

All'esercizio delle miniere e cave provvede il commissario generale dei combustibili nazionali o direttamente od a mezzo di società o ditte che diano affidamento e garanzia di pronta organizzazione per una estesa coltivazione.

A norma dell'art. 4 del Nostro decreto 22 febbraio 1917, n. 261, tale gestione è estranea ad ogni passività e ad ogni obbligo di gestioni precedenti.

I diritti dei terzi sulle miniere, cave, giacimenti cessano e possono essere fatti valere soltanto sulle indennità di cui agli articoli 4 ad 11.