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REGIO DECRETO 8 settembre 1921, n. 1250

Concernente l'emissione della seconda serie di buoni del tesoro settennali a premi. (021U1250)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-3-1922 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle disposizioni pel risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 1425; 13 settembre 1919, n. 1629; 27 novembre 1919, n. 2422, e 18 aprile 1920, n. 580, ed esteso alle nuove Provincie con altro Nostro decreto 18 aprile 1920, n. 579;
Visto il Nostro decreto 2 maggio 1920, n. 522, che autorizza l'emissione di un prestito speciale per il risarcimento dei danni di guerra e pel risorgimento delle Provincie già invase dal nemico, fino all'ammontare complessivo di 4 miliardi di lire;
Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1920, n. 1723, con cui, ai sensi del decreto 2 maggio 1920, n. 520, venne autorizzata l'emissione di buoni del tesoro settennali a premio, per l'ammontare di 1 miliardo di lire;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ministro delle finanze e col ministro delle terre liberate; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Al fine di provvedere alle spese pel risarcimento dei danni di guerra e pel risorgimento delle Provincie già invase dal nemico e di quelle della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, è autorizzata l'emissione di un secondo miliardo di lire in buoni settennali del tesoro fruttanti l'annuo interesse del 5%, e concorrente ai premi specificati nell'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

Sono estese a questi buoni tutte le disposizioni concernenti l'emissione ed il servizio dei buoni settennali emessi in virtù del decreto Reale 30 dicembre 1920, n. 520.