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REGIO DECRETO 8 settembre 1921, n. 1250

Concernente l'emissione della seconda serie di buoni del tesoro settennali a premi. (021U1250)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-3-1922
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni pel risarcimento dei  danni
di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27  marzo  1919,  n.
1425; 13 settembre 1919, n. 1629; 27 novembre 1919,  n.  2422,  e  18
aprile 1920, n. 580, ed esteso alle nuove Provincie con altro  Nostro
decreto 18 aprile 1920, n. 579; 
 
  Visto il Nostro decreto  2  maggio  1920,  n.  522,  che  autorizza
l'emissione di un prestito speciale per il risarcimento dei danni  di
guerra e pel risorgimento delle Provincie  gia'  invase  dal  nemico,
fino all'ammontare complessivo di 4 miliardi di lire; 
 
  Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1920,  n.  1723,  con  cui,  ai
sensi  del  decreto  2  maggio  1920,  n.  520,   venne   autorizzata
l'emissione di buoni del tesoro settennali a premio, per  l'ammontare
di 1 miliardo di lire; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  il
tesoro, di  concerto  col  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
ministro dell'interno, ministro delle finanze e  col  ministro  delle
terre liberate; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Al fine di provvedere alle spese  pel  risarcimento  dei  danni  di
guerra e pel risorgimento delle Provincie gia' invase dal nemico e di
quelle  della  Venezia  Giulia  e  della   Venezia   Tridentina,   e'
autorizzata l'emissione di un  secondo  miliardo  di  lire  in  buoni
settennali  del  tesoro  fruttanti  l'annuo  interesse  del   5%,   e
concorrente  ai  premi  specificati  nell'annessa   tabella,   vista,
d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro. 
 
  Sono estese  a  questi  buoni  tutte  le  disposizioni  concernenti
l'emissione ed il servizio dei buoni settennali emessi in virtu'  del
decreto Reale 30 dicembre 1920, n. 520.