Concernente il pagamento delle indennità pel risarcimento dei danni
di guerra pei quali il Ministero del tesoro mette a disposizione
degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di
eccedere non oltre un milione il limite di somma stabilito dall' art.
50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884 n.2016 (serie 3ª) per
la emissione dei relativi mandati. (019U1629)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 dicembre 1922, n. 1828 (in G.U. 01/02/1923, n. 26).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)