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REGIO DECRETO-LEGGE 17 agosto 1919, n. 1629

Concernente il pagamento delle indennità pel risarcimento dei danni di guerra pei quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere non oltre un milione il limite di somma stabilito dall' art. 50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884 n.2016 (serie 3ª) per la emissione dei relativi mandati. (019U1629)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 dicembre 1922, n. 1828 (in G.U. 01/02/1923, n. 26).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))