Che modifica alcune disposizioni del testo unico 27 marzo 1919, n.
426, sul risarcimento dei danni di guerra e detta nuove norme per la
liquidazione delle indennità relative ad immobili distrutti
totalmente o parzialmente, fissando inoltre al 31 dicembre 1920 il
termine per la presentazione delle domande di risarcimento.
(020U0580)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)