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REGIO DECRETO-LEGGE 18 aprile 1920, n. 580

Che modifica alcune disposizioni del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, sul risarcimento dei danni di guerra e detta nuove norme per la liquidazione delle indennità relative ad immobili distrutti totalmente o parzialmente, fissando inoltre al 31 dicembre 1920 il termine per la presentazione delle domande di risarcimento. (020U0580)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))