Che deferisce entro i limiti stabiliti dal decreto medesimo
rispettivamente agli agenti delle imposte dirette e agli intendenti
di finanza gli accertamenti e le liquidazioni dei danni di guerra.
(019U1425)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1919 Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)