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REGIO DECRETO 10 novembre 1920, n. 1636

Che aumenta di L.25 milioni il fondo stanziato per sovvenzioni agli agricoltori danneggiati dalla siccità. (020U1636)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-11-1920 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per

l'agricoltura, di concerto coi ministri della giustizia e affari, di culto e il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il fondo di L. 92.000.000, stanziato con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035; 11 novembre 1917, n. 1831; 14 aprile 1918 n. 566; 14 luglio 1918, n. 1100; 15 settembre 1918, n.1444, e i RR. decreti 20 luglio 1919, n. 1414, e 13 marzo 1920, n. 421, è aumentato di L. 25 milioni.