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DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 luglio 1918, n. 1100

Che aumenta di altri cinque milioni il fondo per anticipazioni agli Istituti di credito agrario, allo scopo di agevolare i prestiti rivolti a favorire le colture alimentari. (018U1100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/1920)
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Testo in vigore dal:  28-11-1920
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1916, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il fondo di 20 milioni, stanziato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1035, e elevato a 40 milioni con i decreti Luogotenenziali 11 novembre 1917, n. 1831, e 14 aprile 1918, n. 556, per anticipazioni agli Istituti di credito agrario, allo scopo di rendere più agevoli i prestiti rivolti a favorire la coltivazione del grano, altri cereali, legumi e tuberi commestibili, è aumentato di altri cinque milioni che verranno concessi a favore della Cassa di risparmio del Banco di Napoli per le Casse provinciali di credito agrario da essa gestite ai sensi della legge 12 febbraio 1911, n. 70, e per gli altri Istituti di credito agrario di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1035.(1) (2) (3) (4) (5) (6)
((7))


La somministrazione delle anticipazioni è affidata al Banco di Napoli che avrà facoltà di ripartirle secondo i bisogni dei singoli Istituti e potrà valersi all'uopo anche delle disponibilità che risulteranno esuberanti di fronte alle assegnazioni già stabilite precedentemente a norma dei citati decreti.
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1444 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di 45 milioni, stanziato con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, e 14 luglio 1918, n. 1100, per anticipazioni agli Istituti di credito agrario, è aumentato di altri 20 milioni".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 318 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il fondo stanziato con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100 e 15 settembre 1918, n. 1144, è aumentato di 60 milioni per anticipazioni da accordarsi agli Istituti indicati nell'articolo precedente. Con decreto del ministro di agricoltura sarà fissata la misura delle anticipazioni".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 943 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il fondo stanziato con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100, 15 settembre 1918, n. 1144, 20 febbraio 1919, n. 318, è aumentato di venti milioni per anticipazioni da accordarsi agli Istituti indicati nell'articolo precedente. Con decreto del ministro di agricoltura sarà fissata la misura delle anticipazioni".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Regio Decreto 20 luglio 1919, n. 1363, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 318 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È aumentato di lire 40 milioni il fondo di 80 milioni stanziato con i decreti Luogotenenziali 20 febbraio e 25 maggio 1919, nn. 318 e 943 per anticipazioni da accordarsi ad Istituti di credito agrario, Istituti ed enti di credito ordinario e cooperativo in genere, Casse di risparmio ordinarie e Monti di pietà, al fine di porli in grado di accordare sovvenzioni agli agricoltori del Veneto con le norme e per gli scopi di cui ai decreti stessi".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il Regio Decreto 20 luglio 1919, n. 1414 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di sessantacinque milioni stanziato con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 556, 14 luglio 1918, n. 1100, e 15 settembre 1918, n. 1444, è aumentato di venti milioni".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il Regio D.L. 13 marzo 1920, n. 421, convertito senza modificazioni dalla L. 27 luglio 1922, n. 1090, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di 85 milioni stanziato con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1085, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 556; 14 luglio 1918, n. 1100, 15 settembre 1918, n. 1444 e col Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1414, è aumentato di altri 7 milioni".
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AGGIORNAMENTO (7)

Il Regio Decreto 10 novembre 1920, n. 1636 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di L. 92.000.000, stanziato con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035; 11 novembre 1917, n. 1831; 14 aprile 1918 n. 566; 14 luglio 1918, n. 1100; 15 settembre 1918, n.1444, e i RR. decreti 20 luglio 1919, n. 1414, e 13 marzo 1920, n. 421, è aumentato di L. 25 milioni".