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DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 settembre 1918, n. 1444

Che aumenta di altri venti milioni il fondo per anticipazioni agli Istituti di credito agrario, allo scopo di agevolare i prestiti rivolti a favorire le colture alimentari. (018U1444)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/1920)
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Testo in vigore dal:  28-11-1920
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dei poteri a Noi delegati;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Coniglio dei ministri;

Sulla

proposta del Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il fondo di 45 milioni, stanziato con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, e 14 luglio 1918, n. 1100, per anticipazioni agli Istituti di credito agrario, è aumentato di altri 20 milioni. (1) (2) (3) (4) (5)
((6))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 318 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il fondo stanziato con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100 e 15 settembre 1918, n. 1144, è aumentato di 60 milioni per anticipazioni da accordarsi agli Istituti indicati nell'articolo precedente. Con decreto del ministro di agricoltura sarà fissata la misura delle anticipazioni".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 943 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il fondo stanziato con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100, 15 settembre 1918, n. 1144, 20 febbraio 1919, n. 318, è aumentato di venti milioni per anticipazioni da accordarsi agli Istituti indicati nell'articolo precedente. Con decreto del ministro di agricoltura sarà fissata la misura delle anticipazioni".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 20 luglio 1919, n. 1363, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 318, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È aumentato di lire 40 milioni il fondo di 80 milioni stanziato con i decreti Luogotenenziali 20 febbraio e 25 maggio 1919, nn. 318 e 943 per anticipazioni da accordarsi ad Istituti di credito agrario, Istituti ed enti di credito ordinario e cooperativo in genere, Casse di risparmio ordinarie e Monti di pietà, al fine di porli in grado di accordare sovvenzioni agli agricoltori del Veneto con le norme e per gli scopi di cui ai decreti stessi".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Regio Decreto 20 luglio 1919, n. 1414, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di sessantacinque milioni stanziato con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 556, 14 luglio 1918, n. 1100, e 15 settembre 1918, n. 1444, è aumentato di venti milioni".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il Regio D.L. 13 marzo 1920, n. 421, convertito senza modificazioni dalla L. 27 luglio 1922, n. 1090, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di 85 milioni stanziato con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1085, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 556; 14 luglio 1918, n. 1100, 15 settembre 1918, n. 1444 e col Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1414, è aumentato di altri 7 milioni".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il Regio Decreto 10 novembre 1920, n. 1636, convertito senza modificazioni dalla L. 27 luglio 1922, n. 1090, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di L. 92.000.000, stanziato con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035; 11 novembre 1917, n. 1831; 14 aprile 1918 n. 566; 14 luglio 1918, n. 1100; 15 settembre 1918, n.1444, e i RR. decreti 20 luglio 1919, n. 1414, e 13 marzo 1920, n. 421, è aumentato di L. 25 milioni".