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DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1917, n. 788

Concernente provvedimenti per la coltivazione dei cereali. (017U0788)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/06/1920)
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Testo in vigore dal:  3-6-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re, dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, e per l'industria, il commercio e il lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per il raccolto 1918, e fino a che duri l'attuale regime straordinario d'importazione del grano da parte dello Stato ed il regime di prezzi d'impero dei cereali, i prezzi d'impero da fissare per i cereali di produzione nazionale non saranno inferiori a quelli pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del Regno con la notificazione in data 15 febbraio 1917.