che stanzia un fondo di venti milioni per anticipazioni agli Istituti
di credito agrario, per somministrazioni agli agricoltori, a termini
del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, per l'incremento
della cultura dei cereali. (017U1035)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1917
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/1920)