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DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1917, n. 1035

che stanzia un fondo di venti milioni per anticipazioni agli Istituti di credito agrario, per somministrazioni agli agricoltori, a termini del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, per l'incremento della cultura dei cereali. (017U1035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/1920)
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Testo in vigore dal:  28-11-1920
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità, a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per rendere più agevoli i prestiti rivolti a favorire la coltivazione del grano, altri cereali, legumi e tuberi commestibili possono essere concesse agli Istituti di Credito agrario, autorizzati con leggi speciali, anticipazioni fino ad un importo di lire 20 milioni, da prelevare sul fondo di cui ai RR. decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
((10))


Con decreti del ministro di agricoltura, di concerto col ministro del tesoro, sarà stabilita di volta in volta la misura delle anticipazioni da farsi a ciascun Istituto di credito agrario.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1831 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di lire venti milioni, stanziato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1035, per anticipazioni agli Istituti di credito agrario, allo scopo di rendere più agevoli i prestiti rivolti a favorire la coltivazione del grano, di altri cereali, di legumi e di tuberi commestibili, è aumentato di lire dieci milioni, che verranno concessi a favore della Cassa di risparmio del Banco di Napoli, per le Casse provinciali di credito agrario da essa gestite ai sensi della legge 2 febbraio 1911, n. 70".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 566 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di lire 20,000,000, stanziato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, num 1035, ed elevato a 30,000,000 con decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1831; per anticipazioni agli Istituti di credito agrario allo scopo di rendere più agevoli i prestiti rivolti a favorire la coltivazione del grano, di altri cereali, di legumi e tuberi commestibili, è aumentato di altri 10,000,000 che verranno concessi a favore della Cassa di Risparmio del Banco di Napoli per le Casse provinciali dì credito agrario da essa gestite, ai sensi della legge 2 febbraio 1911, n. 70, e per gli altri Istituti nazionali di credito agrario di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1035".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1100 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di 20 milioni, stanziato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1035, e elevato a 40 milioni con i decreti Luogotenenziali 11 novembre 1917, n. 1831, e 14 aprile 1918, n. 556, per anticipazioni agli Istituti di credito agrario, allo scopo di rendere più agevoli i prestiti rivolti a favorire la coltivazione del grano, altri cereali, legumi e tuberi commestibili, è aumentato di altri cinque milioni che verranno concessi a favore della Cassa di risparmio del Banco di Napoli per le Casse provinciali di credito agrario da essa gestite ai sensi della legge 12 febbraio 1911, n. 70, e per gli altri Istituti di credito agrario di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1035".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto Luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1444 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di 45 milioni, stanziato con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, e 14 luglio 1918, n. 1100, per anticipazioni agli Istituti di credito agrario, è aumentato di altri 20 milioni".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il Decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 318 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il fondo stanziato con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100 e 15 settembre 1918, n. 1144, è aumentato di 60 milioni per anticipazioni da accordarsi agli Istituti indicati nell'articolo precedente. Con decreto del ministro di agricoltura sarà fissata la misura delle anticipazioni".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 943 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il fondo stanziato con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100, 15 settembre 1918, n. 1144, 20 febbraio 1919, n. 318, è aumentato di venti milioni per anticipazioni da accordarsi agli Istituti indicati nell'articolo precedente. Con decreto del ministro di agricoltura sarà fissata la misura delle anticipazioni".
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AGGIORNAMENTO (7)

Il Regio Decreto 20 luglio 1919, n. 1363 nel modificare l'art. 2, comma 1 del Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 943 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È aumentato di lire 40 milioni il fondo di 80 milioni stanziato con i decreti Luogotenenziali 20 febbraio e 25 maggio 1919, nn. 318 e 943 per anticipazioni da accordarsi ad Istituti di credito agrario, Istituti ed enti di credito ordinario e cooperativo in genere, Casse di risparmio ordinarie e Monti di pietà, al fine di porli in grado di accordare sovvenzioni agli agricoltori del Veneto con le norme e per gli scopi di cui ai decreti stessi".
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AGGIORNAMENTO (8)

Il Regio Decreto 20 luglio 1919, n. 1414 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di sessantacinque milioni stanziato con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 556, 14 luglio 1918, n. 1100, e 15 settembre 1918, n. 1444, è aumentato di venti milioni".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il Regio D.L. 13 marzo 1920, n. 421, convertito, senza modificazioni, dalla L. 27 luglio 1922, n. 1090 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di 85 milioni stanziato con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1085, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 556; 14 luglio 1918, n. 1100, 15 settembre 1918, n. 1444 e col Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1414, è aumentato di altri 7 milioni".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il Regio Decreto 10 novembre 1920, n. 1636 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il fondo di L. 92.000.000, stanziato con i decreti Luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035; 11 novembre 1917, n. 1831; 14 aprile 1918 n. 566; 14 luglio 1918, n. 1100; 15 settembre 1918, n.1444, e i RR. decreti 20 luglio 1919, n. 1414, e 13 marzo 1920, n. 421, è aumentato di L. 25 milioni".