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REGIO DECRETO 10 novembre 1920, n. 1636

Che aumenta di L.25 milioni il fondo stanziato per sovvenzioni agli agricoltori danneggiati dalla siccità. (020U1636)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-11-1920
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato 
 
  per l'agricoltura, di  concerto  coi  ministri  della  giustizia  e
affari, di culto e per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il fondo di L. 92.000.000, stanziato con i decreti  Luogotenenziali
28 giugno 1917, n. 1035; 11 novembre 1917, n. 1831; 14 aprile 1918 n.
566; 14 luglio 1918, n. 1100; 15 settembre  1918,  n.1444,  e  i  RR.
decreti 20 luglio 1919,  n.  1414,  e  13  marzo  1920,  n.  421,  e'
aumentato di L. 25 milioni.