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DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 settembre 1917, n. 1392

Concernente i provvedimenti per il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili nazionali requisite, sequestrate e noleggiate per servizio dello Stato. (017U1392)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/11/1921)
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Testo in vigore dal: 23-9-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei  poteri  straordinari
conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Visto il decreto-legge 21 gennaio 1915, n. 29, e le sue  successive
modificazioni; 
 
  Visto il decreto-legge 15 aprile 1915, n. 570; 
 
  Visti i decreti Luogotenenziali 17 febbraio 1916,  numero  204,  22
febbraio 1917, n. 388, e 8 marzo 1917, n. 474; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari,
di concerto con i ministri della marina, del tesoro, della guerra, di
grazia,  giustizia   e   culti   delle   finanze,   dell'agricoltura,
dell'industria, commercio e lavoro e dei lavori pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le disposizioni  di  cui  agli  articoli  6,  7  e  8  del  decreto
Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 204, degli articoli 4  e  5  del
decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 388, e dell'art.  3  del
decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 474, cessano di aver vigore,
per quanto riguarda il personale componente l'equipaggio  delle  navi
mercantili nazionali a datare dal 1° agosto 1917.