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DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 febbraio 1916, n. 204

Col quale viene determinata la condizione giuridica degli equipaggi delle navi requisite per servizi di Stato. (016U0204)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/1917)
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Testo in vigore dal:  7-3-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il decreto-legge 21 gennaio 1915, n. 29 e le sue successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro della marina, di concerto con quelli del tesoro, della guerra, di grazia e giustizia e culti, delle finanze, dell'agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La disposizione contenuta nell'art. 4 del decreto-legge 21 gennaio 1915, n. 29, è abrogata e sostituita dalle seguenti.