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DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1917, n. 388

Relativo all'indennità di guerra agli equipaggi dei piroscafi requisiti. (017U0388)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/1917)
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Testo in vigore dal:  7-4-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Al comma a) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1738, è aggiunto quanto segue:

«Lo stesso ministro ha facoltà di stabilire se la esclusione debba riguardare tutte le indennità di guerra o solo alcune di esse ed ha facoltà altresì di ridurne la misura».

La presente disposizione ha effetto dal 16 maggio 1916.