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DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 febbraio 1916, n. 204

Col quale viene determinata la condizione giuridica degli equipaggi delle navi requisite per servizi di Stato. (016U0204)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/1917)
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Testo in vigore dal:  23-9-1917
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Art. 6



Agli equipaggi di quei piroscafi e galleggianti cui siano state dal ministro della marina dichiarate applicabili a tenore del precedente articolo e del decreto-legge 15 aprile 1915, n. 570, le disposizioni della legge 6 luglio 1912, n. 745, i quali - pur non avendo obblighi di servizio militare - rimangono a bordo contraendo arruolamento volontario, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'ultimo capoverso dell'art. 1 del decreto-legge 15 aprile 1915, n. 570, più un aumento, a carico dell'orario, pari al 10% della paga da essi percepita a tenore del contratto di arruolamento.

Alle famiglie di tutti indistintamente i componenti gli equipaggi dei piroscafi e galleggianti previsti dal presente articolo sarà corrisposto l'assegno previsto per le famiglie dei richiamati, quando esse si trovino nelle condizioni volute dalle disposizioni vigenti in materia.

((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1392 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 204, [...], cessano di aver vigore, per quanto riguarda il personale componente l'equipaggio delle navi mercantili nazionali a datare dal 1° agosto 1917".