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DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 febbraio 1916, n. 204

Col quale viene determinata la condizione giuridica degli equipaggi delle navi requisite per servizi di Stato. (016U0204)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/1917)
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Testo in vigore dal:  23-9-1917
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Art. 7



Per quanto riguarda le indennità e i soprassoldi di guerra - escluse le indennità di entrata in campagna e le indennità di vestiario - valgono per gli equipaggi dei piroscafi e galleggianti requisiti le stesse norme che regolano tale materia per gli equipaggi dei piroscafi e galleggianti requisiti cui siano state estese le disposizioni della citata legge 6 luglio 1912, n. 745.

Nel caso però che lo stipendio degli ufficiali mercantili imbarcati su piroscafi o galleggianti requisiti, siano essi oppure no militarizzati, risultasse superiore a quello degli ufficiali della marina di grado corrispondente a quello che loro spetta a tenore delle vigenti disposizioni, il soprassoldo di guerra sarà, nei loro riguardi, ridotto a quella misura che valga a far sì che il cumulo di tale soprassoldo con lo stipendio uguagli il cumulo dello stipendio e del soprassoldo di guerra spettante ai predetti ufficiali di marina.

Nell'eseguire il calcolo in parola tanto gli stipendi quanto i soprassoldi di guerra saranno considerati al netto da ogni imposta.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1392 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 204, [...], cessano di aver vigore, per quanto riguarda il personale componente l'equipaggio delle navi mercantili nazionali a datare dal 1° agosto 1917".