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DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1917, n. 388

Relativo all'indennità di guerra agli equipaggi dei piroscafi requisiti. (017U0388)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/1917)
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Testo in vigore dal:  23-9-1917
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Art. 4




Il personale mercantile (militarizzato o no) imbarcato sulle navi mercantili requisite o noleggiate, di cui al precedente articolo, ha diritto alle indennità di guerra con le stesse limitazioni previste pel personale militare dallo stesso articolo e nella stessa misura stabilita pei militari della R. marina di grado corrispondente a quello conferitogli con la militarizzazione.

Restano ferme le esclusioni e le limitazioni di indennità e soprassoldi stabilite con l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 204.
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1392 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del presente articolo cessano di aver vigore, per quanto riguarda il personale componente l'equipaggio delle navi mercantili nazionali a datare dal 1° agosto 1917.