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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 2026, n. 102

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per l'incremento del contingente degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa. (26G00120)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/2026
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vigente al 02/07/2026
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Testo in vigore dal:  2-7-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 7 e 20;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 e, in particolare, l'articolo 14, comma 6-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, che prevede che il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in 136 unità;
Ritenuta l'esigenza di dare attuazione all'articolo 14, comma 6-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, apportando le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, volte a incrementare il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica di 24 unità di personale non dirigenziale;
Informate le organizzazioni sindacali con lettera prot. n. 0044114 del 29 settembre 2025;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1370/2025 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 novembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Incremento del contingente di personale
degli uffici di diretta collaborazione
1. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 6-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, all'articolo 17, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le parole: «in 136 unità.» sono sostituite dalle seguenti: «in 160 unità.».
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 214 del 12 settembre 1998:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999:
«Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.».
«Art. 20 (Il Ministero della difesa). - 1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.
2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti di cui all'articolo 15 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante: «Codice dell'ordinamento militare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010:
«Art. 14 (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e organismo indipendente di valutazione della performance). - 1. Il Ministro della difesa, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvale:
a) per l'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13, di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione;
b) ai sensi dell'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, del supporto dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
2. Il Ministro della difesa può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Si applica, in tal caso, l'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
3. Gli uffici e l'organismo indipendente di valutazione della performance di cui al presente articolo sono disciplinati con il regolamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 6-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2025, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2025:
«Art. 14 (Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie). - (Omissis).
6-bis. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza dell'attività e dei servizi, la dotazione finanziaria destinata all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, è incrementata di 737.812 euro per l'anno 2025 e di 1.327.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e quella destinata all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 19, comma 11, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è incrementata di 600.000 euro per l'anno 2025 e di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 18 giugno 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), c) e d), è stabilito complessivamente in 160 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa, l'assegnazione o il rapporto di collaborazione cessa al termine del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilità di revoca anticipata.
Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a nove, con funzioni di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione , oltre all'incarico di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Gli incarichi di cui al comma 2 concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, se di livello dirigenziale non generale sono conferiti dal Ministro, su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 14; nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1, sono assegnati tredici colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.
4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Consigliere diplomatico, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché la posizione del Portavoce, del Consigliere giuridico e del Direttore per la politica di difesa si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1; i predetti soggetti, se dirigenti del ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4-bis. La posizione del Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3. Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa fornisce, ai sensi dell'articolo 693, comma 1, lettera d), elementi di informazione che concorrono alla redazione dei modelli dei documenti caratteristici dei responsabili degli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti.
4-ter. La posizione del Capo dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 14, comma 6-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto, si vedano le note alle premesse.