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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 agosto 2023, n. 142

Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche. (23G00152)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2023
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vigente al 14/06/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-10-2023
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                          E DELLE FINANZE, 
 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il codice civile, approvato con il  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 262, e, in particolare, il Libro quinto, Titolo V, Capi  dal
III al VII; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista  la  legge  8  agosto  1991,  n.  264,   recante   disciplina
dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  nuovo
codice della strada; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a
norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
  Visto, in particolare, l'articolo 49-septies, comma 21, del decreto
legislativo n. 171 del 2005, che demanda a un  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  adottato  di  concerto  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  dell'istruzione,   dello
sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e
previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell'articolo 36,  paragrafo  4,  del  regolamento
(UE) 2016/679, la disciplina delle seguenti materie, nonche'  i  tipi
di dati trattati, le operazioni eseguibili, il  motivo  di  interesse
pubblico rilevante e  le  misure  di  tutela  degli  interessati:  a)
modalita' di  svolgimento  dei  controlli  di  cui  al  comma  2;  b)
modalita' per la  presentazione  della  segnalazione  certificata  di
inizio attivita' per l'esercizio di una scuola nautica; c)  requisiti
di  idoneita'  e  requisiti  minimi  di  capacita'  patrimoniale;  d)
prescrizioni sui  locali,  sugli  arredi,  sulle  dotazioni  e  sugli
strumenti tecnici e didattici, nonche' caratteristiche  delle  unita'
da diporto nella disponibilita' giuridica  della  scuola  nautica  in
rapporto ai  corsi  impartiti;  e)  modalita'  di  svolgimento  delle
attivita' di insegnante teorico e di istruttore pratico; f) modalita'
di svolgimento dell'attivita' di formazione  e  di  preparazione  dei
candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi
compresa la durata dei  corsi  e  delle  esercitazioni  pratiche;  g)
requisiti e modalita' per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle
scuole nautiche e dei consorzi tra scuole  nautiche,  fermo  restando
quanto  previsto  dal  comma   15;   h)   disciplina   dell'attivita'
pubblicitaria; i) tariffario minimo; l) disciplina delle modalita' di
diffida  o  sospensione  dall'esercizio  dell'attivita'   di   scuola
nautica; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2016,  n.  126,  recante
attuazione della delega in materia  di  segnalazione  certificata  di
inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  222,  recante
individuazione   di   procedimenti   oggetto    di    autorizzazione,
segnalazione certificata di  inizio  di  attivita'  (SCIA),  silenzio
assenso e comunicazione e di definizione  dei  regimi  amministrativi
applicabili  a  determinate  attivita'  e  procedimenti,   ai   sensi
dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
  Visto il decreto legislativo 12  novembre  2020,  n.  160,  recante
disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  3
novembre 2017, n. 229,  concernente  revisione  ed  integrazione  del
decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,  recante  codice  della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a  norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio  2003,  n.  172,  in  attuazione
dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167,  e,  in
particolare, l'articolo 33, commi 1 e 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, concernente il regolamento recante norme per  il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
29  luglio  2008,  n.  146,   recante   regolamento   di   attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,
recante il codice della nautica da diporto; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili 10 agosto 2021, recante adozione dei  programmi
di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria  A,
B e C e  modalita'  di  svolgimento  delle  prove,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 28  settembre
2021; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella  seduta
del 27 luglio 2022; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso nell'adunanza del 10 novembre 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022  e
nell'adunanza del 23 maggio 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con nota prot. n. 8551 dell'8 marzo 2023, successiva  nota
n. 25264 dell'11 luglio 2023 e integrazione del 12 luglio 2023; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento reca la disciplina delle scuole nautiche
ai sensi dell'articolo 49-septies, del decreto legislativo 18  luglio
2005, n. 171, d'ora in poi «codice». 
  2. Ai fini del presente regolamento, per amministrazioni competenti
si intendono le province,  le  citta'  metropolitane  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 15, comma 9. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262  (Approvazione
          del testo del Codice civile) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              -  La  legge  8  agosto  1991,   n.   264   (Disciplina
          dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei  mezzi
          di trasporto) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          agosto 1991, n. 195. 
              - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo
          codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 maggio 1992, n. 114, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio  2003,
          n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  31  agosto
          2005, n. 202, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  2016,  n.  126
          (Attuazione  della  delega  in  materia   di   segnalazione
          certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'art. 5
          della legge 7 agosto 2015,  n.  124)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2016, n. 162. 
              - Il decreto  legislativo  25  novembre  2016,  n.  222
          (Individuazione di procedimenti oggetto di  autorizzazione,
          segnalazione certificata di  inizio  di  attivita'  (SCIA),
          silenzio assenso  e  comunicazione  e  di  definizione  dei
          regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e
          procedimenti, ai sensi dell'art. 5  della  legge  7  agosto
          2015, n. 124) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
          novembre 2016, n. 277, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 33, commi 1  e  2,  del
          decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160  (Disposizioni
          integrative e correttive al decreto legislativo 3  novembre
          2017, n. 229, concernente  revisione  ed  integrazione  del
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante  codice
          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio  2003,
          n. 172, in attuazione dell'art. 1, comma 5, della  legge  7
          ottobre 2015, n. 167): 
                «Art. 33  (Disposizioni  transitorie).  -  1.  Con  i
          regolamenti previsti dagli articoli 49-septies, comma 21, e
          49-octies, comma 15,  del  decreto  legislativo  18  luglio
          2005,  n.  171,  sono  stabiliti  i  regimi  transitori   e
          derogatori di adeguamento ai nuovi requisiti  delle  scuole
          nautiche, dei consorzi tra scuole nautiche e dei centri  di
          istruzione per la  nautica  rispettivamente  autorizzati  o
          assentiti,   ovvero   riconosciuti   in   data    anteriore
          all'entrata in vigore del presente decreto. 
                2.  Fino  all'emanazione  del  regolamento   previsto
          dall'art. 49-septies, comma 21, del decreto legislativo  18
          luglio 2005, n. 171, per quanto  non  in  contrasto  e  per
          quanto non disciplinato dalle  disposizioni  immediatamente
          applicabili  di  cui  al  medesimo   articolo,   permangono
          efficaci le leggi regionali e i regolamenti provinciali  di
          disciplina dell'attivita' di  scuola  nautica  e  le  altre
          disposizioni pertinenti vigenti.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 88 (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma  4,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
          S.O. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione
          dell'art. 65 del decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.
          171,  recante  il  codice  della  nautica  da  diporto)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  2008,  n.
          222, S.O. 
              - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e  della
          mobilita'  sostenibili  10  agosto   2021   (Adozione   dei
          programmi di  esame  per  il  conseguimento  delle  patenti
          nautiche di categoria A, B e C e modalita'  di  svolgimento
          delle prove) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          settembre 2021, n. 232. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 49-septies del  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
          diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a  norma
          dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): 
                «Art. 49-septies (Scuole nautiche). -  1.  Le  scuole
          per  l'educazione   marinaresca,   la   formazione   e   la
          preparazione dei candidati agli esami per il  conseguimento
          delle patenti nautiche  sono  denominate  scuole  nautiche.
          L'attivita' di scuola nautica  e'  esercitata  nella  forma
          dell'impresa o del consorzio di imprese. 
                2. Le scuole nautiche sono  soggette  alla  vigilanza
          amministrativa  e  tecnica  delle  province,  delle  citta'
          metropolitane e delle Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nelle quali e' ubicata  la  sede  principale  o  le
          eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell'art. 105, comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112.
          Le province, le citta' metropolitane e le province autonome
          dispongono l'esecuzione di idonei controlli  sull'esercizio
          dell'attivita' delle scuole nautiche e sulla permanenza dei
          requisiti  prescritti  con  cadenza  almeno   triennale   e
          comunque   a   seguito   della   ricezione    di    notizie
          circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attivita'. 
                3. La segnalazione certificata  di  inizio  attivita'
          (SCIA) per l'esercizio di una scuola nautica e' presentata,
          per il tramite  dello  sportello  unico  per  le  attivita'
          produttive  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o  alla
          citta' metropolitana o alla provincia  autonoma  competente
          per territorio  di  ubicazione  della  sede  principale  da
          persone  fisiche  o  giuridiche,   anche   raggruppate   in
          consorzi.  Nel  caso  di  ulteriori  sedi  per  l'esercizio
          dell'attivita' di scuola nautica, per ciascuna deve  essere
          dimostrato  il  possesso  dei  requisiti   prescritti,   ad
          eccezione  della  capacita'  finanziaria  che  deve  essere
          dimostrata per la sola  sede  centrale.  Per  il  personale
          della scuola, vale quanto previsto dall'art. 508, comma 10,
          del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
                4. La SCIA per l'esercizio di una scuola nautica puo'
          essere presentata da soggetti che: 
                  a) hanno compiuto gli anni ventuno; 
                  b)  sono  in  possesso  di  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo grado o di titolo  di  studio  estero
          riconosciuto o  dichiarato  equipollente  dalle  competenti
          autorita' italiane; 
                  c) se cittadini stranieri, sono in possesso  di  un
          livello  di  competenza  nella  conoscenza   della   lingua
          italiana pari almeno  al  livello  B2  (livello  intermedio
          superiore) del quadro comune europeo di riferimento per  la
          conoscenza  delle  lingue  (QCER).   Il   requisito   della
          conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto  se
          l'interessato ha conseguito in Italia  il  diploma  di  cui
          alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione
          della  conoscenza  della  lingua   italiana   come   lingua
          straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ); 
                  d) dispongono di adeguata capacita' patrimoniale  o
          di polizza fideiussoria. 
                5. Per le persone giuridiche i  requisiti  prescritti
          dal comma 4 sono richiesti  al  legale  rappresentante,  ad
          eccezione della  capacita'  patrimoniale  o  della  polizza
          fideiussoria, che e' richiesta alla persona giuridica. 
                6. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti
          provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di
          una scuola nautica non puo' essere presentata dai  soggetti
          che: 
                  a)  sono  stati  dichiarati  delinquenti  abituali,
          professionali o per tendenza; 
                  b) sono sottoposti a misure di sicurezza  personali
          o a misure di prevenzione di cui al decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159; 
                  c) hanno riportato condanne a  una  pena  detentiva
          non inferiore a tre anni o a piu' pene detentive,  che  pur
          singolarmente inferiori a tre anni,  nel  loro  cumulo  non
          sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla  pena  in
          concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto
          del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
                  d) sono stati dichiarati interdetti, inabilitati  o
          falliti, ovvero hanno  in  corso  un  procedimento  per  la
          dichiarazione di fallimento. 
                7. Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al
          comma 6 si applicano al legale rappresentante. 
                8. A ciascuna sede della scuola nautica  e'  preposto
          un responsabile didattico in possesso dei requisiti di  cui
          ai commi 4 e 6, ad eccezione della capacita'  patrimoniale.
          Per la  sede  principale  il  responsabile  didattico  puo'
          coincidere con il titolare o con il  legale  rappresentante
          della scuola nautica. Per le ulteriori sedi il responsabile
          didattico  e'  un  dipendente  della   scuola   nautica   o
          collaboratore familiare ovvero, nel  caso  di  societa'  di
          persone o di  capitali,  rispettivamente,  un  socio  o  un
          amministratore. Il  medesimo  responsabile  didattico  puo'
          essere preposto fino a un massimo  di  due  ulteriori  sedi
          ubicate nel territorio di una  stessa  provincia  o  citta'
          metropolitana o provincia autonoma. 
                9. Gli  istituti  tecnici  del  settore  tecnologico,
          indirizzo trasporti e logistica,  articolazione  conduzione
          del  mezzo,  opzioni  conduzione  del  mezzo  navale  e  di
          impianti e apparati marittimi, possono presentare,  per  il
          tramite  dello  sportello  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160,  alla
          provincia o alla  citta'  metropolitana  o  alla  provincia
          autonoma competente per territorio la SCIA per  l'esercizio
          di una scuola nautica. Gli istituti  tecnici  che  svolgono
          attivita' di scuola nautica sono  soggetti  alla  vigilanza
          amministrativa del Ministero dell'istruzione. 
                10.  Le  scuole  nautiche   svolgono   attivita'   di
          formazione e di preparazione dei candidati agli  esami  per
          il conseguimento delle patenti nautiche di una o piu' delle
          categorie previste  dall'art.  39,  comma  6  del  presente
          codice,  possiedono  un'adeguata  attrezzatura  tecnica   e
          didattica, dispongono degli insegnanti e  degli  istruttori
          di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo e hanno la
          disponibilita' giuridica di  almeno  un'unita'  da  diporto
          adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. Le  dotazioni
          complessive in personale, attrezzature e unita' da  diporto
          delle singole scuole nautiche  consorziate  possono  essere
          adeguatamente ridotte. 
                11. Per l'effettuazione dei corsi, la scuola  nautica
          dispone in organico di uno o piu' insegnanti di  teoria  e,
          per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno  o
          piu' istruttori, o comunque di  uno  o  piu'  soggetti  che
          cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe  le  funzioni
          possono essere  svolte  dal  titolare,  ovvero  dal  legale
          rappresentante, ovvero dal  responsabile  didattico.  Nella
          SCIA per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica o  di
          variazione del personale docente in organico e' indicato il
          personale  insegnante  e   istruttore   impiegato   ed   e'
          comprovato il possesso dei requisiti prescritti. 
                12.  Possono  svolgere  l'attivita'  di  insegnamento
          teorico presso le scuole nautiche di  cui  al  comma  1,  i
          soggetti in  possesso  dell'abilitazione  non  inferiore  a
          quella di ufficiale di coperta o di capitano  del  diporto,
          gli ufficiali superiori dei Corpi dello  stato  maggiore  e
          delle Capitanerie di porto della Marina militare che  hanno
          cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti
          degli istituti tecnici di cui al comma  9,  i  docenti  che
          hanno  svolto  attivita'  di  docenza  presso  i   medesimi
          istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione
          di quiescenza da non piu' di cinque anni, coloro che  hanno
          conseguito da almeno cinque  anni  la  patente  nautica  di
          categoria A con abilitazione alla navigazione  senza  alcun
          limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno  due  anni
          la  patente  nautica  di  categoria   B.   L'attivita'   di
          insegnamento  teorico  delle   tecniche   di   base   della
          navigazione a vela e' svolta dall'istruttore  professionale
          di vela di cui all'art. 49-quinquies del  presente  codice.
          Le attivita' rese dal personale della  scuola  hanno  luogo
          nel rispetto del  regime  delle  incompatibilita'  previste
          dall'art. 508 del decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.
          297. 
                13. Possono svolgere attivita' di istruzione  pratica
          al comando di unita' da diporto presso le scuole nautiche i
          soggetti che hanno conseguito  da  almeno  cinque  anni  la
          patente nautica con abilitazione almeno pari a  quella  che
          il candidato aspira a conseguire. L'attivita' di istruzione
          pratica delle tecniche di base della navigazione a vela  e'
          svolta  dall'istruttore  professionale  di  vela   di   cui
          all'art. 49-quinquies del presente codice. 
                14. I soggetti  di  cui  ai  commi  12  e  13  devono
          presentare i seguenti requisiti: 
                  a) hanno un'eta' non inferiore ad anni ventuno; 
                  b)  sono  in  possesso  di  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo grado o di titolo  di  studio  estero
          riconosciuto o  dichiarato  equipollente  dalle  competenti
          autorita' italiane; 
                  c) sono in possesso dei requisiti morali di cui  al
          comma  6,  ad  eccezione  di  quelli  inerenti  il  diritto
          fallimentare, e non hanno riportato  condanne  per  delitti
          contro la moralita' pubblica e il buon costume; 
                  d) se  istruttori  pratici,  sono  in  possesso  di
          certificato di idoneita' psichica e fisica  rilasciato  dai
          medici della Federazione  medico-sportiva  italiana  o  dal
          personale   e   dalle   strutture   pubbliche   e   private
          convenzionate ai sensi dell'art.  5  del  decreto-legge  30
          dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  29  febbraio  1980,  n.   33,   e   delle   relative
          disposizioni di attuazione; 
                  e) se cittadini stranieri, sono in possesso  di  un
          livello  di  competenza  nella  conoscenza   della   lingua
          italiana pari almeno  al  livello  B2  (livello  intermedio
          superiore) del quadro comune europeo di riferimento per  la
          conoscenza  delle  lingue  (QCER).   Il   requisito   della
          conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto  se
          l'interessato ha conseguito in Italia  il  diploma  di  cui
          alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione
          della  conoscenza  della  lingua   italiana   come   lingua
          straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ). 
                15.   Le   scuole   nautiche    possono    richiedere
          all'autorita' marittima o all'ufficio motorizzazione civile
          del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,
          competenti  per  territorio,   che   gli   esami   per   il
          conseguimento delle patenti  nautiche,  con  un  numero  di
          candidati non inferiore a dieci, vengano svolti  presso  le
          loro sedi.  Le  spese  di  viaggio  e  di  missione  per  i
          componenti delle commissioni di esame  sono  a  carico  dei
          richiedenti. 
                16. Chiunque gestisce una  scuola  nautica  senza  la
          segnalazione certificata di inizio attivita' o in  mancanza
          dei requisiti di cui al comma 4 e' soggetto  alla  sanzione
          amministrativa di cui all'art. 123, comma 11,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  come  aggiornata  ai
          sensi dell'art. 195, comma 3, del medesimo  decreto.  Dalla
          violazione consegue la sanzione  amministrativa  accessoria
          dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita'  di  scuola
          nautica. 
                17. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico
          presso  scuole  nautiche  ovvero  attivita'  di  istruzione
          pratica su unita' da diporto nella disponibilita' giuridica
          di scuole nautiche in mancanza  dei  requisiti  di  cui  ai
          commi 12, 13 e 14, e' soggetto alla sanzione amministrativa
          di cui all'art. 123, comma 12, del decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, come  aggiornata  ai  sensi  dell'art.
          195, comma 3, del medesimo decreto. 
                18. In caso di  esercizio  dell'attivita'  di  scuola
          nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di
          cui al comma 21,  e'  adottato  provvedimento  disciplinare
          motivato   di   diffida   e   di   eventuale    sospensione
          dall'esercizio   dell'attivita',    o    di    interdizione
          dall'esercizio dell'attivita' nei casi e con  le  modalita'
          previsti dal regolamento di cui al comma 21. 
                19.  La   sanzione   disciplinare   dell'interdizione
          dall'esercizio  dell'attivita'   di   scuola   nautica   e'
          obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti
          morali di cui al comma 6 da parte del titolare o del legale
          rappresentante della scuola nautica. 
                20. Le  sanzioni  amministrative  e  disciplinari  in
          materia di attivita' di scuola nautica sono irrogate  dalla
          provincia o dalla citta' metropolitana  o  dalla  provincia
          autonoma competente per territorio ai sensi della legge  24
          novembre 1981, n. 689. 
                21. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  adottato  di  concerto  con   i   Ministri
          dell'economia  e  delle  finanze,  dell'istruzione,   dello
          sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,  previa  intesa  con  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  previa  acquisizione
          del parere del Garante per la protezione dei dati personali
          ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4,  del  regolamento  (UE)
          2016/679, sono disciplinate le seguenti materie, nonche'  i
          tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il  motivo
          di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli
          interessati: 
                  a) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al
          comma 2; 
                  b)   modalita'   per   la    presentazione    della
          segnalazione   certificata   di   inizio   attivita'    per
          l'esercizio di una scuola nautica; 
                  c) requisiti di idoneita'  e  requisiti  minimi  di
          capacita' patrimoniale; 
                  d) prescrizioni sui  locali,  sugli  arredi,  sulle
          dotazioni e sugli strumenti tecnici  e  didattici,  nonche'
          caratteristiche   delle    unita'    da    diporto    nella
          disponibilita' giuridica della scuola nautica  in  rapporto
          ai corsi impartiti; 
                  e) modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  di
          insegnante teorico e di istruttore pratico; 
                  f)  modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'   di
          formazione e di preparazione dei candidati agli  esami  per
          il conseguimento delle patenti nautiche,  ivi  compresa  la
          durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche; 
                  g) requisiti e modalita' per lo  svolgimento  degli
          esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei  consorzi  tra
          scuole nautiche, fermo restando quanto previsto  dal  comma
          15; 
                  h) disciplina dell'attivita' pubblicitaria; 
                  i) tariffario minimo; 
                  l)  disciplina  delle  modalita'   di   diffida   o
          sospensione   dall'esercizio   dell'attivita'   di   scuola
          nautica.».