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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 dicembre 2022, n. 212

Regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (23G00018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/2023
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Testo in vigore dal: 3-3-2023
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e, in
particolare, l'articolo 126; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n.  508,  recante  «Riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati»; 
  Visto il decreto  legislativo  6  ottobre  2018,  n.  127,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni  recanti  modifiche  al
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  concernente  l'ordinamento  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per
l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed
ai compiti  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n.  229»  e  al  decreto
legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante  «Ordinamento  del
personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco   a   norma
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, concernente il  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo  2007,  recante  «Determinazione   delle   classi   di   laurea
magistrale», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 157 del 9 luglio 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo  2007,  recante  «Determinazione  delle  classi  delle   lauree
universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 155 del 6 luglio 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167,
concernente il «Regolamento recante norme  per  l'individuazione  dei
limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166,
concernente il «Regolamento recante requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e  alle
procedure selettive di accesso  ai  ruoli  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019,  recante
«Individuazione dei titoli di studio per  l'accesso  alle  qualifiche
iniziali dei ruoli del personale non direttivo e  non  dirigente  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del  decreto
legislativo  13  ottobre  2005,  n.   217»,   pubblicato   nel   sito
istituzionale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 25 febbraio 2015, n. 40,
concernente il «Regolamento recante requisiti di accesso e  modalita'
di svolgimento del concorso per orchestrale della banda musicale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli  145  e
148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
  Visto il decreto del capo del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile 21 novembre 2019, n.  49,
che individua la nuova composizione della banda  musicale  del  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, pubblicato nel sito istituzionale; 
  Visto il decreto del capo del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile  28  settembre  2017,  n.
146,  disciplinante  l'organizzazione,  l'impiego,  i  compiti  e  le
attribuzioni del personale della banda musicale del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, pubblicato nel sito istituzionale; 
  Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che  tenga  conto
delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.
127, al ruolo degli orchestrali e  al  ruolo  del  maestro  direttore
della banda musicale, per quanto attiene ai requisiti  di  accesso  e
alle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali; 
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  168
del 19 luglio 2008; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
riscontrata con nota del Dipartimento  per  gli  affari  giuridici  e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri n.  11645  P-
in data 23 dicembre 2022; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
              Modalita' di accesso e bando di concorso 
              per l'accesso al ruolo degli orchestrali 
 
  1. L'accesso al ruolo degli orchestrali della  banda  musicale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di  seguito  denominato  «Corpo
nazionale», ai sensi dell'articolo 126  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico  per  titoli
musicali, culturali ed esami. 
  2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n.  217
del 2005, fermi  restando  i  requisiti  previsti  per  le  categorie
riservatarie di cui all'articolo 126, comma 2, del  medesimo  decreto
legislativo. Per l'individuazione del numero dei posti riservati alle
predette categorie, si applica il criterio  dell'arrotondamento,  per
eccesso o per difetto, all'unita' intera piu' vicina. 
  3. Il bando di concorso  e'  adottato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, di seguito  denominato  «Dipartimento»,  e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche'  sul  sito
internet www.vigilfuoco.it 
  4. I posti messi a concorso sono distinti per strumento secondo  la
composizione della banda musicale individuata con il decreto del Capo
del Dipartimento di  cui  all'articolo  125,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 217 del 2005. 
  5. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della  presentazione  in
via telematica della domanda  di  partecipazione,  in  conformita'  a
quanto  disposto  dall'articolo  64,  comma  2-quater,  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana e sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica
          italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare  la  lettura   delle   disposizioni   di   legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  126  del   decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217  (Ordinamento  del
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a  norma
          dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252): 
                «Art. 126 (Accesso ai ruoli della banda musicale).  -
          1. L'assunzione del personale da destinare al  ruolo  degli
          orchestrali e al ruolo del maestro  direttore  della  banda
          musicale del Corpo  nazionale  avviene,  nei  limiti  delle
          carenze organiche dei rispettivi ruoli,  mediante  concorso
          pubblico per titoli musicali, culturali ed esami, riservato
          ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) godimento dei diritti politici; 
                  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
                  c) idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                  d)  diploma  accademico  di  primo  livello   nello
          specifico  strumento,  da  individuarsi  con  decreto   del
          Ministro dell'interno, conseguito al termine  del  percorso
          formativo presso gli Istituti superiori di studi musicali e
          coreutici di cui alla legge 21 dicembre 1999,  n.  508.  Ai
          fini dell'ammissione al concorso si applica il  sistema  di
          equipollenze, tra titoli  di  studio  rilasciati  ai  sensi
          della predetta legge e i  titoli  di  studio  universitari,
          delineato con la legge 24  dicembre  2012,  n.  228.  Sono,
          altresi', fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso,
          i diplomi finali rilasciati  dagli  Istituti  superiori  di
          studi  musicali  e  coreutici  al  termine   dei   percorsi
          formativi   del    previgente    ordinamento,    conseguiti
          anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre
          1999, n. 508, e congiuntamente al possesso di un diploma di
          istruzione secondaria di secondo grado; 
                  e) qualita' morali e di condotta previste dall'art.
          26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53; 
                  f)   gli   altri   requisiti   generali   per    la
          partecipazione   ai   pubblici   concorsi   per   l'accesso
          all'impiego nella pubblica amministrazione. 
                2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma  1  e'
          prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti  messi
          a concorso, per il personale di ruolo del Corpo  nazionale,
          che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai
          ruoli  degli  orchestrali  e  del  maestro  direttore.  E',
          altresi', prevista una riserva, pari al 10  per  cento  dei
          posti messi a concorso, per  il  personale  volontario  del
          Corpo nazionale che, alla  data  di  scadenza  del  termine
          stabilito nel bando di concorso per la presentazione  della
          domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi  elenchi
          da almeno  sette  anni  e  abbia  effettuato  non  meno  di
          duecento giorni  di  servizio,  fermi  restando  gli  altri
          requisiti previsti per l'accesso ai ruoli degli orchestrali
          e del maestro direttore. I posti riservati non coperti sono
          conferiti agli altri concorrenti  seguendo  l'ordine  della
          graduatoria di merito. 
                3. Al concorso non  sono  ammessi  coloro  che  siano
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente organizzati o  che  abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
                4. A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente. 
                5. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione
          delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli  da
          ammettere  a  valutazione  e  il   punteggio   massimo   da
          attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la  formazione
          delle graduatorie di  merito  distinte  per  strumento,  la
          durata  e  le  modalita'  di  svolgimento  del   corso   di
          formazione e del tirocinio. 
                6. I vincitori dei concorsi per  l'accesso  ai  ruoli
          degli orchestrali e del maestro  direttore  sono  nominati,
          rispettivamente, orchestrale in prova e  maestro  direttore
          in prova della banda musicale del Corpo  nazionale  e  sono
          ammessi alla  frequenza  del  corso  di  formazione  e  del
          tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva  di
          sei mesi.» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  64   del   decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
                «Art. 64 (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 
                2. 
                2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in  rete
          e agevolare l'accesso agli stessi da parte di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
                2-ter. Il sistema SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
          di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
                2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui  al  comma  2-sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 01. 
                2-quinquies.  Ai  fini  dell'erogazione  dei   propri
          servizi in  rete,  e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti
          privati, secondo le modalita' definite con  il  decreto  di
          cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
          SPID per la gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri
          utenti, nonche' la facolta' di  avvalersi  della  carta  di
          identita' elettronica. L'adesione al  sistema  SPID  ovvero
          l'utilizzo della carta  di  identita'  elettronica  per  la
          verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
          i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente  esonera
          i predetti soggetti da un obbligo generale di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'art. 17  del
          decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
                2-sexies. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                  a) al modello architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                  b) alle modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                  c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                  d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
          e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                  e) ai tempi e alle modalita' di adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                  f)  alle  modalita'  di  adesione  da  parte  delle
          imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi  in
          rete. 
                2-septies. 
                2-octies. 
                2-nonies. L'accesso di cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 
                2-decies. Le pubbliche amministrazioni,  in  qualita'
          di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
                2-undecies.   I   gestori   dell'identita'   digitale
          accreditati sono iscritti in un apposito  elenco  pubblico,
          tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 
                2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale  con
          livello  di  garanzia  almeno   significativo,   ai   sensi
          dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.  910/2014
          del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio  2014,
          produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso  ai
          servizi   in   rete,   gli   effetti   del   documento   di
          riconoscimento equipollente, di cui all'art. 35  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. La disposizione di  cui  al  periodo
          precedente si applica altresi' in caso  di  identificazione
          elettronica ai fini dell'accesso ai servizi  erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni e dai  soggetti  privati  tramite
          canali fisici. L'identita' digitale,  verificata  ai  sensi
          del presente articolo e con  livello  di  sicurezza  almeno
          significativo,   attesta    gli    attributi    qualificati
          dell'utente, ivi compresi i dati relativi  al  possesso  di
          abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge  ovvero
          stati,  qualita'  personali  e  fatti  contenuti  in  albi,
          elenchi  o  registri  pubblici  o  comunque  accertati   da
          soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero  gli  altri
          dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di  un
          servizio attestati da un gestore di attributi  qualificati,
          secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 
                3. 
                3-bis.  Fatto  salvo  quanto   previsto   dal   comma
          2-nonies, i soggetti di cui all'art. 2,  comma  2,  lettera
          a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID  e
          la    carta    di    identita'    elettronica    ai    fini
          dell'identificazione dei cittadini che accedono  ai  propri
          servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale  e'
          stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
          all'art. 2, comma 2, lettera a), utilizzano  esclusivamente
          le  identita'  digitali  SPID,  la   carta   di   identita'
          elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire
          l'accesso delle imprese  e  dei  professionisti  ai  propri
          servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale  i
          soggetti di cui all'art.  2,  comma  2,  lettere  b)  e  c)
          utilizzano esclusivamente le identita'  digitali  SPID,  la
          carta di identita' elettronica e  la  carta  nazionale  dei
          servizi  ai  fini  dell'identificazione  degli  utenti  dei
          propri servizi on-line. 
                3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati,
          in qualita' di gestori  di  pubblico  servizio,  prima  del
          rilascio dell'identita'  digitale  a  una  persona  fisica,
          verificano  i  dati  identificativi  del  richiedente,  ivi
          inclusi l'indirizzo di residenza  e,  ove  disponibili,  il
          domicilio digitale o altro indirizzo di contatto,  mediante
          consultazione gratuita dei dati disponibili  presso  l'ANPR
          di cui all'art. 62, anche tramite la  piattaforma  prevista
          dall'art.  50-ter.  Tali  verifiche   sono   svolte   anche
          successivamente al rilascio  dell'identita'  digitale,  con
          cadenza  almeno  annuale,  anche  ai  fini  della  verifica
          dell'esistenza in  vita.  Il  direttore  dell'AgID,  previo
          accertamento    dell'operativita'    delle    funzionalita'
          necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori
          dell'identita'  digitale   accreditati   sono   tenuti   ad
          effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 126 del decreto legislativo 13
          ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco a norma  dell'art.  2  della
          legge 30 settembre 2004, n. 252), si veda nelle  note  alle
          premesse. 
              -  Si riporta il comma  5  dell'art.  125  del  decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217  (Ordinamento  del
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a  norma
          dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252): 
                «5.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono
          disciplinati l'organizzazione,  l'impiego,  la  tabella  di
          corrispondenza con gli  altri  ruoli  tecnico-professionali
          del Corpo nazionale per le finalita' di  cui  all'art.  128
          nonche'  ogni   altro   aspetto   tecnico-organizzativo   e
          gestionale connesso al funzionamento della banda  musicale.
          Nelle more dell'emanazione del  decreto,  si  applicano  le
          disposizioni vigenti in materia.» 
              -  Per il  testo  dell'art.  64,  comma  2-quater,  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale), si  veda  nelle  note  alle
          premesse.