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DECRETO-LEGGE 27 giugno 1985, n. 313

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1985, n. 422 (in G.U. 21/08/1985, n.196).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1986)
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Testo in vigore dal:  30-6-1985 al: 3-7-1985
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che con vari provvedimenti legislativi in materia di calamità naturali sono state in passato adottate disposizioni, destinate ad avere effetto al 30 giugno 1985;
Considerato che sussistono tuttora le gravi esigenze che avevano dato luogo alla adozione delle disposizioni medesime;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di taluni termini, per consentire alle norme in vigore di produrre ulteriormente i loro effetti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della difesa;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, limitatamente ai compiti ed ai poteri conferiti al sindaco di Napoli ed al presidente della giunta regionale della Campania ai sensi dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1986. Alla medesima data sono prorogati i termini stabiliti nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive modificazioni.
2. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1986.
3. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente il contributo in conto interessi per incentivare l'adeguamento antisismico degli edifici che ricadono nei territori delle zone colpite dai terremoti del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984, è prorogato al 31 dicembre 1986.
4. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, concernente la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogato al 31 dicembre 1985.
5. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 31 dicembre 1985.
6. I nuclei familiari beneficiari delle provvidenze di cui al precedente comma 5 sono inclusi, con titolo di priorità assoluta, nella graduatoria relativa alla assegnazione degli alloggi costruiti ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
7. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 5, valutato in complessive lire 18 miliardi, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile che sono reintegrate dal Ministero del tesoro nell'esercizio 1986 con apposita norma da inserire nella legge di bilancio.
8. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 18, è prorogato al 31 dicembre 1986.
9. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 8, valutato in lire 323 milioni per l'anno 1985 ed in lire 646 milioni per l'anno 1986, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.
10. Il termine di cui all'articolo 72, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, è differito al 31 dicembre 1986.
11. Sono differiti al 31 dicembre 1985 i termini stabiliti nell'articolo 3, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, e nell'articolo 6, comma terzo, della legge 18 aprile 1984, n. 80.
12. È differito al 30 settembre 1985 il termine di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la presentazione, alla competente regione, della istanza di ammissione al contributo, l'istanza diviene inefficace qualora non sia integrata, entro il 31 dicembre 1985, dal progetto e da ogni altra documentazione.