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DECRETO-LEGGE 27 giugno 1985, n. 313

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1985, n. 422 (in G.U. 21/08/1985, n.196).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1986)
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Testo in vigore dal: 30-6-1985
al: 3-7-1985
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato  che  con  vari provvedimenti legislativi in materia di
calamita'  naturali  sono  state  in  passato  adottate disposizioni,
destinate ad avere effetto al 30 giugno 1985;
  Considerato  che  sussistono  tuttora le gravi esigenze che avevano
dato luogo alla adozione delle disposizioni medesime;
  Ritenuta   pertanto  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
provvedere  alla proroga di taluni termini, per consentire alle norme
in vigore di produrre ulteriormente i loro effetti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 1985;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  per  il  coordinamento  della  protezione  civile e per gli
interventi  straordinari  nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri
di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica,
del tesoro e della difesa;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.   Il   termine   del  30  giugno  1985,  indicato  nel  comma  4
dell'articolo   1   del   decreto-legge  28  febbraio  1984,  n.  19,
convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 18 aprile 1984, n. 80,
limitatamente  ai compiti ed ai poteri conferiti al sindaco di Napoli
ed  al  presidente  della  giunta  regionale  della Campania ai sensi
dell'articolo  84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' prorogato al
31  dicembre  1986.  Alla  medesima  data  sono  prorogati  i termini
stabiliti  nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57,
convertito,  con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e
successive modificazioni.
  2.   Il   termine   del  30  giugno  1985,  indicato  nel  comma  1
dell'articolo  3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente
l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e
32  della  legge  14 maggio 1981, n. 219, e' prorogato al 31 dicembre
1986.
  3.   Il   termine   del  30  giugno  1985,  indicato  nel  comma  1
dell'articolo 3 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente il
contributo   in   conto   interessi   per  incentivare  l'adeguamento
antisismico  degli  edifici  che  ricadono  nei  territori delle zone
colpite  dai  terremoti  del  29  aprile e del 7 e 11 maggio 1984, e'
prorogato al 31 dicembre 1986.
  4.  Il termine del 30 giugno 1985, indicato nell'articolo 1-bis del
decreto-legge  7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
nella  legge  5  aprile  1985,  n.  118,  concernente  la sospensione
dell'esecuzione  dei  provvedimenti  di rilascio degli immobili e dei
fondi   rustici   nelle  zone  terremotate  della  Campania  e  della
Basilicata, e' prorogato al 31 dicembre 1985.
  5.   Il   termine   del  30  giugno  1985,  indicato  nel  comma  1
dell'articolo  2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente
l'assistenza  ai  nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre
1980 e del febbraio 1981, e' prorogato al 31 dicembre 1985.
  6.  I  nuclei  familiari  beneficiari  delle  provvidenze di cui al
precedente  comma  5  sono inclusi, con titolo di priorita' assoluta,
nella  graduatoria relativa alla assegnazione degli alloggi costruiti
ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
  7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  precedente comma 5,
valutato  in  complessive  lire  18  miliardi,  si  provvede  con  le
disponibilita'   del   fondo   per  la  protezione  civile  che  sono
reintegrate dal Ministero del tesoro nell'esercizio 1986 con apposita
norma da inserire nella legge di bilancio.
  8.   Il   termine   del  30  giugno  1985,  indicato  nel  comma  1
dell'articolo   1   del  decreto-legge  19  dicembre  1984,  n.  857,
convertito  nella  legge  17 febbraio 1985, n. 18, e' prorogato al 31
dicembre 1986.
  9.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  precedente comma 8,
valutato  in  lire 323 milioni per l'anno 1985 ed in lire 646 milioni
per  l'anno  1986, si provvede con le disponibilita' del fondo per la
protezione  civile  di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio
1982,  n.  428,  convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto
1982, n. 547.
  10.  Il termine di cui all'articolo 72, primo comma, della legge 14
maggio 1981, n. 219, e' differito al 31 dicembre 1986.
  11.  Sono  differiti  al  31  dicembre  1985  i  termini  stabiliti
nell'articolo 3, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 28 febbraio 1984,
n.  19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n.
80,  e  nell'articolo  6, comma terzo, della legge 18 aprile 1984, n.
80.
  12.   E'   differito  al  30  settembre  1985  il  termine  di  cui
all'articolo   22  della  legge  14  maggio  1981,  n.  219,  per  la
presentazione,  alla  competente regione, della istanza di ammissione
al   contributo,   l'istanza   diviene  inefficace  qualora  non  sia
integrata,  entro  il  31 dicembre 1985, dal progetto e da ogni altra
documentazione.