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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. 243

Regolamento recante il riordino dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (11G0005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
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Testo in vigore dal: 1-2-2011
al: 28-8-2014
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612; 
  Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.
177; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244; 
  Visti gli articoli 26 e 74 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto l'articolo 2, comma  8-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
  Sentite le Organizzazioni sindacali; 
  Ritenuto di dover procedere alla  razionalizzazione  degli  organi,
alla riduzione della pianta organica ed al contenimento  delle  spese
dell'Istituto agronomico  per  l'Oltremare,  secondo  i  criteri  del
citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,
che risultano applicabili al presente riordino; 
  Ritenuto, in particolare, non applicabile il criterio di  cui  alla
lettera i) del citato articolo 2, comma 634, della legge n.  244  del
2007, dal momento che le funzioni  di  vigilanza  sull'Istituto  sono
affidate al Ministero degli affari esteri,  senza  che  ad  esse  sia
preposto specificatamente alcun ufficio dirigenziale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
  Uditi i pareri del  Consiglio  di  Stato,  espressi  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze dell'8  marzo  2010,
17 maggio 2010 e 20 settembre 2010; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   di   cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 ottobre 2010; 
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con  i
Ministri per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  per  la
semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo,
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e
forestali; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                            Denominazione 
 
  1. L'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in  Firenze,  di
seguito denominato: «IAO», di cui alla  legge  26  ottobre  1962,  n.
1612, di seguito denominato:  «legge»,  e'  riordinato  dal  presente
regolamento. 
  2.  Lo  IAO  e'  dotato  di  autonomia   scientifica,   statutaria,
organizzativa,  amministrativa,  contabile  e   finanziaria   ed   e'
sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione  del  Ministero  degli
affari  esteri,  di  seguito  denominato  anche:   «Ministero»,   che
impartisce le  direttive  generali  cui  l'Istituto  si  attiene  nel
perseguimento   dei    compiti    istituzionali,    ferma    restando
l'indipendenza nella  scelta  dei  metodi  e  nella  valutazione  dei
risultati. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi  e  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
          con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare la lettura  delle  disposizioni  di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87  della  Costituzione,   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge ed i regolamenti. 
              - La legge 26  ottobre  1962,  n.  1612  (Riordinamento
          dell'Istituto  agronomico  per  l'oltremare,  con  sede  in
          Firenze) e' stata pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1962, n. 305. 
              - La legge 26 febbraio 1987, n.  49  (Nuova  disciplina
          della cooperazione  dell'Italia  con  i  Paesi  in  via  di
          sviluppo) e' stata pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  28
          febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12  aprile
          1988, n. 177, e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          3 giugno 1988, n. 129, supplemento ordinario. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni  pubbliche),  e'  stato  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  9  maggio  2001,  n.  106,  supplemento
          ordinario. 
              - Il testo dell'art. 2, commi 634 e 635 della legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e' il seguente: 
              «634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
          e  crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa   di
          funzionamento   delle   amministrazioni    pubbliche,    di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  o  dei
          Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, il  Ministro  per
          la semplificazione normativa, il Ministro per  l'attuazione
          del programma di Governo  e  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  sentite  le  organizzazioni  sindacali   in
          relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
          trasformati o soppressi e messi in  liquidazione,  enti  ed
          organismi pubblici  statali,  nonche'  strutture  pubbliche
          statali  o  partecipate  dallo  Stato,   anche   in   forma
          associativa, nel rispetto dei seguenti principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) fusione di enti, organismi e  strutture  pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,  con  conseguente  riduzione   della   spesa
          complessiva  e  corrispondente  riduzione  del   contributo
          statale di funzionamento; 
                b) trasformazione degli enti  ed  organismi  pubblici
          che non svolgono funzioni e servizi di rilevente  interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione e messa in liquidazione degli  stessi  secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto
          dalla lettera e) del presente comma, nonche'  dall'art.  9,
          comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile  2002,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
          2002, n. 112; 
                c) fusione, trasformazione o soppressione degli  enti
          che svolgono attivita' in materie devolute alla  competenza
          legislativa regionale ovvero attivita' relative a  funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 
                d)  razionalizzazione  degli  organi   di   indirizzo
          amministrativo, di gestione e consultivi  e  riduzione  del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per cento, con salvezza della  funzionalita'  dei  predetti
          organi; 
                e) previsione che, per gli enti soppressi e messi  in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo della singola liquidazione in conformita'  alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 
                f) abrogazione  delle  disposizioni  legislative  che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  o  di  altre   amministrazioni
          pubbliche, degli enti ed  organismi  pubblici  soppressi  e
          posti in liquidazione o trasformati in soggetti di  diritto
          privato ai sensi della lettera b); 
                g)  trasferimento,  all'amministrazione  che  riveste
          preminente competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di
          enti, organismi e strutture soppressi; 
                h) la riduzione del numero degli uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
                i)  la  riduzione  da  parte  delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento. 
              635. Gli schemi dei regolamenti di  cui  al  comma  634
          sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del  parere
          della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge
          28 novembre 2005, n.  246.  Il  parere  e'  espresso  entro
          trenta giorni dalla data di trasmissione  degli  schemi  di
          regolamento, salva la richiesta di  proroga  ai  sensi  del
          comma 23 del medesimo art. 14.». 
              - Il testo degli articoli 26 e 74 del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' il seguente: 
              «Art. 26 (Taglia-enti). -  1.  Gli  enti  pubblici  non
          economici con una  dotazione  organica  inferiore  alle  50
          unita', con esclusione degli ordini  professionali  e  loro
          federazioni, delle federazioni sportive e  degli  enti  non
          inclusi nell'elenco  ISTAT  pubblicato  in  attuazione  del
          comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,
          degli enti la cui funzione consiste nella  conservazione  e
          nella trasmissione della memoria della Resistenza  e  delle
          deportazioni, anche con riferimento alle  leggi  20  luglio
          2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
          marzo 2004, n.  92,  istitutiva  del  Giorno  del  ricordo,
          nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e  degli
          enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, ad eccezione  di  quelli  confermati  con
          decreto dei Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione  e  per  la  semplificazione  normativa,   da
          emanarsi  entro  il  predetto  termine.   Sono,   altresi',
          soppressi tutti gli enti  pubblici  non  economici,  per  i
          quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non  siano  stati
          emanati i regolamenti di riordino ai sensi  del  comma  634
          dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli  enti
          confermati  ai  sensi  del  primo  periodo  possono  essere
          oggetto di regolamenti di riordino  di  enti  ed  organismi
          pubblici statali, di cui al comma  634  dell'art.  2  della
          legge 24 dicembre 2007,  n.  244.  Il  termine  di  cui  al
          secondo  periodo  si  intende   comunque   rispettato   con
          l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli
          schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti
          pubblici non economici di cui  al  secondo  periodo  i  cui
          regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro
          il 31  ottobre  2009,  non  siano  stati  adottati  in  via
          definitiva entro il 31  ottobre  2010,  con  esclusione  di
          quelli  che  formano   oggetto   di   apposite   previsioni
          legislative di riordino entrate in vigore nel  corso  della
          XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni  i  Ministri
          vigilanti  comunicano   ai   Ministri   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione e  per  la  semplificazione
          normativa gli enti che risultano  soppressi  ai  sensi  del
          presente comma. 
              2. Le funzioni esercitate  da  ciascun  ente  soppresso
          sono attribuite all'amministrazione vigilante  ovvero,  nel
          caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti,  a  quella
          titolare delle maggiori competenze nella materia che ne  e'
          oggetto.  L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a
          titolo universale all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,
          anche controverso, e ne acquisisce le risorse  finanziarie,
          strumentali e di personale. I rapporti di  lavoro  a  tempo
          determinato,   alla   prima   scadenza   successiva    alla
          soppressione dell'ente,  non  possono  essere  rinnovati  o
          prorogati. 
              3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i  commi  da  580  a  585
          dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
          abrogati. 
              4. All'alinea del comma 634 del medesimo art.  2  della
          predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a)  le  parole:  "Ministro  per  le  riforme   e   le
          innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite
          dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione,  del   Ministro   per   la   semplificazione
          normativa"; 
                b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono
          sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate
          dallo Stato, anche in forma associativa,"; 
                c) le parole: "termine di  centottanta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 
              5. All' art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007,
          n. 165, le parole: "e con il Ministro dell'economia e delle
          finanze" sono sostituite dalle  seguenti:  ",  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro  per   la
          semplificazione normativa". 
              6. L'Unita', per il monitoraggio,  istituita  dall'art.
          1, comma 724, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e'
          soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente  decreto  e  la  relativa
          dotazione finanziaria, pari a due milioni  di  euro  annui,
          comprensiva delle risorse  gia'  stanziate,  confluisce  in
          apposito fondo da istituire  nel  bilancio  autonomo  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              7. Con successivo decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con
          le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di
          utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.». 
              «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). -  1.
          Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
          autonomo, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
          enti pubblici non economici, gli enti di  ricerca,  nonche'
          gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: 
                a)  a  ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'  ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
                  alla concentrazione dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
                  all'unificazione  delle  strutture   che   svolgono
          funzioni  logistiche  e   strumentali,   salvo   specifiche
          esigenze organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni
          con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero
          degli uffici dirigenziali di livello generale e  di  quelli
          di livello non generale adibiti allo  svolgimento  di  tali
          compiti. 
              Le dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti  dall'art.  1,  comma  404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
                b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse  umane  eccedenti  tale  limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
                c) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle
          degli  enti  di  ricerca,  apportando  una  riduzione   non
          inferiore  al  dieci  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,  le  amministrazioni  possono   disciplinare,   mediante
          appositi  accordi,  forme  di  esercizio   unitario   delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
              3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti periferiche nell'ambito delle  prefetture  uffici
          territoriali  del  Governo  nel  rispetto  delle  procedure
          previste dall'art. 1, comma 404, lettera c), della legge 27
          dicembre 2006, n. 296. 
              4. Ai fini dell'attuazione delle  misure  previste  dal
          comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell' art.
          1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296,  avuto   riguardo   anche   ai   Ministeri   esistenti
          anteriormente  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006.  In  considerazione  delle  esigenze
          generali   di   compatibilita'   nonche'   degli    assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti  a
          una riduzione degli organici dirigenziali  pari  al  7  per
          cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
          15 per  cento  di  quella  di  livello  non  generale,  con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo  30
          luglio  1999,  n.  303,  e  successive  modificazioni,  che
          tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
          presente articolo. 
              5. Sino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma  1  le  dotazioni  organiche  sono   provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti alla  data  del
          30  settembre  2008.  Sono   fatte   salve   le   procedure
          concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il   rispetto   della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale di posti nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
          periferici delle amministrazioni dello Stato,  inclusi  gli
          enti previdenziali situati sul territorio  della  provincia
          autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad
          assumere personale risultato vincitore o idoneo  a  seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' art.  1,
          comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              6. Alle amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto. 
              6-bis. Restano escluse dall'applicazione  del  presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          Armate e del Corpo nazionale dei Vigili  del  Fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo   da   conseguire    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione». 
              - Il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150. 
              - Il testo dell'art. 2, comma 8-bis  del  decreto-legge
          30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di  termini  previsti  da
          disposizioni legislative), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' il seguente: 
              «8-bis. In considerazione di quanto previsto  al  comma
          8, le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma  1,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti  organizzativi  prevista  dal  predetto  art.   74,
          provvedono, anche con le modalita' indicate  nell'art.  41,
          comma 10, del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14: 
                a)  ad  apportare,   entro   il   30   giugno   2010,
          un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
          non generale, e  delle  relative  dotazioni  organiche,  in
          misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
          seguito dell'applicazione del predetto art. 74; 
                b) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle
          degli enti di ricerca, apportando una  ulteriore  riduzione
          non inferiore al  10  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale  personale
          risultante a seguito dell'applicazione  del  predetto  art.
          74». 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti della legge  26  ottobre  1962,  n.
          1612, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 10, comma 5 e dell'art. 2, comma 3
          della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' il seguente: 
              «5.  La  Direzione  generale  si  avvale  dell'Istituto
          agronomico   per    l'Oltremare    di    Firenze,    organo
          tecnico-scientifico  del  Ministero  degli  affari  esteri,
          oltre che per servizi di consulenza  e  di  assistenza  nel
          campo  dell'agricoltura,  anche  per  l'attuazione   e   la
          gestione   di   iniziative   di   sviluppo   nei    settori
          agro-zootecnico, forestale e agro-industriale». 
              «3. Nell'attivita' di cooperazione rientrano: 
                a) l'elaborazione  di  studi,  la  progettazione,  la
          fornitura  e  costruzione  di   impianti,   infrastrutture,
          attrezzature e servizi, la  realizzazione  di  progetti  di
          sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di
          carattere finanziario, atte a consentire  il  conseguimento
          delle finalita' di cui all'art. 1; 
                b)    la    partecipazione,    anche     finanziaria,
          all'attivita' e al capitale di organismi,  banche  e  fondi
          internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in
          via di sviluppo,  nonche'  nell'attivita'  di  cooperazione
          allo sviluppo della Comunita' economica europea; 
                c) l'impiego di personale qualificato per compiti  di
          assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione
          e  monitoraggio   dell'attivita'   di   cooperazione   allo
          sviluppo; 
                d)  la  formazione  professionale  e  la   promozione
          sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in  loco,
          in altri Paesi in via di sviluppo e  in  Italia,  anche  ai
          fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la  formazione
          di personale italiano destinato  a  svolgere  attivita'  di
          cooperazione allo sviluppo; 
                e) il  sostegno  alla  realizzazione  di  progetti  e
          interventi  ad  opera  di  organizzazioni  non  governative
          idonee anche tramite l'invio  di  volontari  e  di  proprio
          personale nei Paesi in via di sviluppo; 
                f)   l'attuazione   di   interventi   specifici   per
          migliorare la condizione  femminile  e  dell'infanzia,  per
          promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna  con
          la sua diretta partecipazione; 
                g) l'adozione di programmi di riconversione  agricola
          per ostacolare la produzione della droga nei Paesi  in  via
          di sviluppo; 
                h) la promozione di programmi di educazione  ai  temi
          dello  sviluppo,  anche  nell'ambito   scolastico,   e   di
          iniziative   volte   all'intensificazione   degli    scambi
          culturali tra l'Italia e i Paesi in via  di  sviluppo,  con
          particolare riguardo a quelli tra i giovani; 
                i) la  realizzazione  di  interventi  in  materia  di
          ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento
          di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo; 
                l) l'adozione di strumenti  e  interventi,  anche  di
          natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi  in
          via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e
          interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i
          programmi e l'azione della Comunita' europea; 
                m)  il  sostegno  a  programmi  di   informazione   e
          comunicazione che favoriscano una  maggiore  partecipazione
          delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo  dei
          Paesi beneficiari;».