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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-12-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in SO n.48, relativo alla G.U. 26/02/2007, n.47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/2018)
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Testo in vigore dal: 28-12-2006
al: 26-2-2007
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al  fine  di
consentire una piu' concreta  e  puntuale  attuazione  dei  correlati
adempimenti,  nonche'  di  conseguire  riduzioni  di  spesa  per   le
pubbliche amministrazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2006; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
  Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro 
 
  1. Per l'anno 2007 le spese per il personale universitario, docente
e non docente che presta attivita' in  regime  convenzionale  con  il
Servizio sanitario nazionale, sono ricomprese per i due terzi tra  le
spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51,  comma  4,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  2.  Per  garantire  la  continuita'  assistenziale  e  fronteggiare
l'emergenza  nel  settore  infermieristico  e  tecnico,  il   termine
previsto dall'articolo  6-quinquies  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
2005, n. 26,  e'  prorogato  al  31  maggio  2007,  in  attesa  della
definizione di tali prestazioni e  nel  rispetto  delle  disposizioni
recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti
del  Servizio  sanitario  nazionale  dai  provvedimenti  di   finanza
pubblica. 
  3.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  28,   comma   1,   del
decreto-legge   30   dicembre   2005,   n.   273,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogate al
30 aprile 2007. 
  4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro  posti
di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24
del 27 marzo 1998,  e  la  graduatoria  del  concorso  per  titolo  a
centosettantatre posti di  vigile  del  fuoco,  indetto  con  decreto
direttoriale in data  5  novembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 92  del  20  novembre  2001,  sono
prorogate fino al 31 dicembre 2007. 
  5. In attesa del riordino del Consiglio  nazionale  delle  ricerche
(CNR),  i  direttori  degli  istituti  del  predetto  Ente,  di   cui
all'articolo 14 del  decreto  legislativo  4  giugno  2003,  n.  127,
restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino  a  tale
data, le procedure concorsuali  destinate  al  rinnovo  dei  predetti
incarichi. 
  6. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  luglio  2003,  n.
170, le parole: "anno 2006" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "anno
2007".