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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 273

((Definizione e proroga di termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti.))

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (in SO n.47, relativo alla G.U. 28/02/2006, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
Testo in vigore dal:  27-2-2007
aggiornamenti all'articolo

Art. 28

Personale del Ministero degli affari esteri
1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni internazionali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, sono prorogate al 31 dicembre 2006.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, sono prorogate al 30 aprile 2007 limitatamente all'assunzione di personale del Ministero degli affari esteri.