DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 273

((Definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti.))

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (in SO n.47, relativo alla G.U. 28/02/2006, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
Testo in vigore dal: 27-2-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 28
             Personale del Ministero degli affari esteri

  1.  Per  assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni
internazionali,  le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 10,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6  settembre  2005,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 221 del 22 settembre 2005,
sono prorogate al 31 dicembre 2006. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  28  dicembre  2006,  n. 300, convertito con modificazioni
dalla  L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 1, comma 3)
che  le  disposizioni  di  cui al comma 1 del presente articolo, sono
prorogate al 30 aprile 2007 limitatamente all'assunzione di personale
del Ministero degli affari esteri.