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DECRETO LEGISLATIVO 4 giugno 2003, n. 127

Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-6-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/2010)
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Testo in vigore dal:  7-6-2003

Art. 14

I s t i t u t i
1. Gli istituti sono le unità organizzative presso le quali si svolgono le attività di ricerca dell'ente, afferenti ai dipartimenti. Le modalità di costituzione degli istituti e la loro afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione organizzativa sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
2. Gli istituti realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, interagendo con il sistema produttivo, con le università e le altre istituzioni di ricerca e con gli enti locali. Essi hanno autonomia scientifica, nonché autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'ente.
3. Gli istituti:
a) propongono al dipartimento cui afferiscono il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali nelle materie di competenza, indicando le risorse, comprese quelle acquisibili autonomamente, necessarie per realizzarli;
b) gestiscono i programmi e progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera b), nei limiti delle risorse loro assegnate ovvero acquisite autonomamente, intrattenendo le relative relazioni anche a livello internazionale;
c) elaborano una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta da trasmettere al dipartimento cui afferiscono.
4. Gli istituti possono altresì partecipare a progetti di ricerca coordinati da dipartimenti diversi da quello di afferenza.
5. Il direttore dell'istituto è responsabile dell'attività dell'istituto stesso. È nominato dal consiglio di amministrazione dell'ente tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale sulla base di procedure selettive definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. I direttori degli istituti, il cui incarico è a tempo pieno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.