DECRETO LEGISLATIVO 4 giugno 2003, n. 127

Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-6-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/2010)
Testo in vigore dal: 7-6-2003
                              Art. 14.
                           I s t i t u t i
  1.  Gli  istituti  sono  le unita' organizzative presso le quali si
svolgono   le   attivita'   di   ricerca   dell'ente,   afferenti  ai
dipartimenti.  Le  modalita' di costituzione degli istituti e la loro
afferenza  ai  dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la
loro  articolazione  organizzativa  sono  definiti dal regolamento di
organizzazione e funzionamento dell'ente.
  2.  Gli  istituti  realizzano  i programmi ed i progetti di ricerca
loro  affidati  come  previsto  dall'articolo  12, interagendo con il
sistema  produttivo,  con  le  universita'  e le altre istituzioni di
ricerca  e  con  gli  enti  locali. Essi hanno autonomia scientifica,
nonche'  autonomia  finanziaria  e gestionale nei limiti definiti dal
regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza dell'ente.
  3. Gli istituti:
    a)  propongono al dipartimento cui afferiscono il piano triennale
e  i  relativi  aggiornamenti  annuali  nelle  materie di competenza,
indicando  le  risorse,  comprese  quelle  acquisibili autonomamente,
necessarie per realizzarli;
    b)  gestiscono  i  programmi  e progetti di ricerca loro affidati
come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera b), nei limiti delle
risorse  loro assegnate ovvero acquisite autonomamente, intrattenendo
le relative relazioni anche a livello internazionale;
    c)  elaborano  una relazione annuale sui risultati dell'attivita'
svolta da trasmettere al dipartimento cui afferiscono.
  4.  Gli istituti possono altresi' partecipare a progetti di ricerca
coordinati da dipartimenti diversi da quello di afferenza.
  5.   Il  direttore  dell'istituto  e'  responsabile  dell'attivita'
dell'istituto  stesso.  E'  nominato dal consiglio di amministrazione
dell'ente   tra   persone   di   alta  qualificazione  ed  esperienza
scientifica  e manageriale sulla base di procedure selettive definite
dal  regolamento di organizzazione e funzionamento. I direttori degli
istituti,  il  cui incarico e' a tempo pieno, durano in carica cinque
anni e possono essere confermati una sola volta.