DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2004, n. 314

Proroga di termini.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 2005, n. 26 (in G.U. 02/03/2005, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 27-2-2007
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 6-quinquies
        (Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli
       infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica)

  1.  Per  garantire  la  continuita'  assistenziale  e  fronteggiare
l'emergenza  nel  settore  infermieristico,  le disposizioni previste
dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12
novembre  2001,  n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
gennaio  2002,  n.  1,  si  applicano  fino  al 31 dicembre 2006, nel
rispetto  delle  disposizioni  recate  in  materia  di assunzioni dai
provvedimenti di finanza pubblica. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il  D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "
Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza
nel   settore   infermieristico   e   tecnico,  il  termine  previsto
dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, e'
prorogato  al  31  maggio  2007,  in attesa della definizione di tali
prestazioni  e  nel  rispetto delle disposizioni recate in materia di
contenimento  delle  spese  di  personale  degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica."