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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 15 febbraio 2006, n. 129

Modifiche ed integrazioni al regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale, adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/4/2006
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vigente al 20/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-4-2006
                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Visto  il  codice  postale e delle telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n.
655,  che  ha  approvato  il  regolamento riguardante i servizi delle
corrispondenze e dei pacchi;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto  il  decreto-legge  1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29 gennaio  1994,  n.  71,  recante  la
trasformazione    dell'Amministrazione    delle    poste    e   delle
telecomunicazioni  in  ente  pubblico economico e la riorganizzazione
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
27 gennaio  1994,  recante  «Principi  in  materia  di erogazione dei
servizi  pubblici»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 43 del
22 febbraio 1994;
  Vista  la  direttiva  n.  97/67/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio  del  15 dicembre  1997  concernente  regole  comuni per lo
sviluppo  del  mercato  interno  dei servizi postali comunitari ed il
miglioramento della qualita' del servizio;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 luglio  1999,  n.  261,  che ha
trasposto  la  predetta  direttiva  n.  97/67/CE  ed, in particolare,
l'articolo   2,   comma  1,  che  ha  designato  quale  autorita'  di
regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni
e   l'articolo   5   che   prevede  l'emanazione  di  un  regolamento
ministeriale  per  il rilascio delle licenze individuali, relative ai
singoli  servizi  non  riservati, rientranti nell'ambito del servizio
universale;
  Visto,  altresi',  l'articolo  23,  comma  2,  del medesimo decreto
legislativo,  che  affida  a Poste Italiane S.p.a. l'espletamento del
servizio postale universale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,  ed  in
particolare  l'articolo  11,  che  dispone  in  tema  di qualita' dei
servizi pubblici e carte dei servizi;
  Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000,
n.  73,  che dispone in materia di rilascio delle licenze individuali
nel settore postale;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000
con  il quale e' stata confermata la concessione del servizio postale
universale  alla  societa'  Poste  Italiane  S.p.a.  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2000;
  Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
20 aprile 2000, in materia di contributi per le licenze individuali e
per  le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei
servizi   postali,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105
dell'8 maggio 2000 e successive modificazioni;
  Vista   la  direttiva  2002/39/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto  riguarda  l'ulteriore  apertura  alla concorrenza dei servizi
postali della Comunita';
  Visto  il  decreto  legislativo  23 dicembre  2003,  n. 384, che ha
trasposto la predetta direttiva 2002/39/CE;
  Visto l'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio
1999,  n.  261, come integrato dall'arti colo 7, comma 1, del decreto
legislativo 23 dicembre 2003, n. 384;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, concernente
le  modifiche  ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  in  materia  di  funzioni  e di struttura organizzativa del
Ministero  delle  comunicazioni,  a norma dell'articolo 1 della legge
6 luglio 2002, n. 137;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.
176,  concernente  il  regolamento  di riorganizzazione del Ministero
delle comunicazioni;
  Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni del 16 dicembre
2004    concernente   la   riorganizzazione   del   Ministero   delle
comunicazioni,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del
27 dicembre 2004;
  Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 18 dicembre
2002  concernente  l'ambito  della  riserva  per  il mantenimento del
servizio  universale  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del
30 dicembre 2002;
  Vista  la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 13 gennaio
2004  concernente  la  modifica alla deliberazione del Ministro delle
comunicazioni  18 dicembre  2002,  recante la definizione dell'ambito
della  riserva  postale  per il mantenimento del servizio universale,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 16 settembre 2005;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
di  cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota GM/144224/4693/DL del 22 dicembre 2005;

                               Adotta

il seguente regolamento:
                               Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni
                           n. 73 del 2000

  1. La lettera a) dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro
delle  comunicazioni  4 febbraio  2000,  n.  73,  e' sostituita dalla
seguente:
    «a)   per   la  raccolta,  il  trasporto,  lo  smistamento  e  la
distribuzione  degli invii postali fino a 2 kg, compresi gli invii di
corrispondenza  il  cui  peso  o  prezzo  siano  superiori  ai limiti
previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del
1999   nonche'   della   pubblicita'   diretta   per  corrispondenza,
nell'ambito  di  quanto  stabilito dall'Autorita', ai sensi e per gli
effetti  dell'articolo  2,  comma  2, lettera p) del medesimo decreto
legislativo;».
          Avvertenza:

              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operaio  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 marzo
          1973,   n.   156   (Approvazione   del  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative in materia postale, di bancoposta
          e  di  telecomunicazioni)  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1973, n. 113.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
          1982,  n.  655  (Approvazione del regolamento di esecuzione
          dei   libri   I   e   II   del   codice   postale  e  delle
          telecomunicazioni   enorme   generali   e   servizi   delle
          corrispondenze  e dei pacchi) e' pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  16 settembre 1982, n.
          256.
              -  La  legge  7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministmtivo  e  di  diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
              -   Il   decreto-legge   10 dicembre   1993,   n.   487
          (Trasformazione  dell'Amministrazione  delle  poste e delle
          telecomunicazioni    in    ente    pubblico   economico   e
          riorganizzazione   del   Ministero)   e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1993, n. 283, e convertito in
          legge,  con  modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.
          71, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n.
          24.
              - La direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 15 dicembre 1997 e' pubblicata nella G.U.C.E.
          21 gennaio 1998, n. L 15.
              -  Il  testo  dell'art.  2,  comma  1,  e dell'art. 5 e
          dell'art.  23,  comma  2, del decreto legislativo 22 luglio
          1999,   n.   261   (Attuazione   della  direttiva  97/67/CE
          concernente  regole  comuni  per  lo  sviluppo  del mercato
          interno   dei   servizi   postali   comunitari   e  per  il
          miglioramento della qualita' del servizio) pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1999, n. 182, e il seguente:
              «Art.   2.   (Autorita'   di  regolamentazione).  -  1.
          L'autorita'  di  regolamentazione del settore postale e' il
          Ministero delle comunicazioni.».
              «Art.  5.  (Licenza  individuale).  -  1.  L'offerta al
          pubblico  di  singoli  servizi non riservati, che rientrano
          nel  campo  di  applicazione  del  servizio  universale, e'
          soggetta al rilascio di licenza individuale.
              2.  Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto
          della  situazione  del  mercato  e  dell'organizzazione dei
          servizi   postali,  puo'  essere  subordinato  a  specifici
          obblighi  del  servizio  universale con riguardo anche alla
          qualita', alla disponibilita' ed all'esecuzione dei servizi
          in questione.
              3. Il termine per il rilascio della licenza individuale
          o  per  il rifiuto e' di 90 giorni; in caso di richiesta di
          chiarimenti  o  di documenti, il termine e' sospeso fino al
          ricevimento di questi ultimi.
              4. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da
          emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore del presente decreto, sono determinati i requisiti e
          per  il  rilascio delle licenze individuali, gli obblighi a
          carico  dei titolari delle licenze stesse, le modalita' dei
          controlli  presso  le  sedi  di  attivita'  ed,  in caso di
          violazione degli obblighi, le procedure di diffida, nonche'
          di  sospensione  e  di revoca della licenza individuale. Le
          disposizioni di cui al predetto regolamento garantiscono il
          rispetto dei principi di obiettivita', non discriminazione,
          proporzionalita' e trasparenza.».
              «Art. 23 (Norme transitorie). - (Omissis).
              2.   In  sede  di  prima  attuazione,  con  riferimento
          all'art.  14  del  decreto-legge  11  luglio  1992, n. 333,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
          n.  359,  il  servizio universale e' affidato alla societa'
          p.a.  Poste Italiane per un periodo, comunque non superiore
          a  quindici  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente   decreto,   da   determinarsi  dall'autorita'  di
          regolamentazione,   compatibilmente   con  il  processo  di
          liberalizzazione in sede comunitaria.
              (Omissis)».
              Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  286  (Riordino  e potenziamento dei meccanismi e
          strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione  dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni  pubbliche, a norma dell'articolo li' della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59),  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193, e' il seguente:
              «Art.  11  (Qualita'  dei  servizi  pubblici).  -  1. I
          servizi  pubblici  nazionali  e  locali  sono  erogati  con
          modalita'  che promuovono il miglioramento della qualita' e
          assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro
          partecipazione,    nelle    forme,    anche    associative,
          riconosciute   dalla  legge,  alle  inerenti  procedure  di
          valutazione e definizione degli standard qualitativi.
              2.    Le   modalita'   di   definizione,   adozione   e
          pubblicizzazione  degli  standard  di qualita', i casi e le
          modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di
          misurazione  della  qualita'  dei servizi, le condizioni di
          tutela  degli  utenti,  nonche'  i  casi  e le modalita' di
          indennizzo  automatico e forfettario all'utenza per mancato
          rispetto  degli  standard  di  qualita'  sono stabilite con
          direttive,  aggiornabili  annualmente,  del  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri.  Per  quanto  riguarda  i servizi
          erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli
          enti   locali,   si   provvede  con  atti  di  indirizzo  e
          coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata
          di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              3.  Le  iniziative di coordinamento, supporto operativo
          alle    amministrazioni    interessate    e    monitoraggio
          sull'attuazione  del  presente  articolo  sono adottate dal
          Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  supportato  da
          apposita  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.  E'  ammesso il ricorso a un soggetto privato, da
          scegliersi  con  gara  europea di assistenza tecnica, sulla
          base di criteri oggettivi e trasparenti.
              4.  Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le funzioni e i
          compiti  legislativamente  assegnati,  per  alcuni  servizi
          pubblici, ad autorita' indipendenti.
              5.  E' abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n.
          273.  Restano  applicabili,  sino  a  diversa  disposizione
          adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  recanti  gli  schemi  generali di
          riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.».
              Il  decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio
          2000,  n.  73  (Regolamento  recante  disposizioni  per  il
          rilascio  delle licenze individuali nel settore postale) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2000, n. 75.
              La  direttiva  2002/39/CE  del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del  10 giugno  2002,  che modifica la direttiva
          97/67/CE  per  quanto  riguarda  l'ulteriore  apertura alla
          concorrenza   dei   servizi   postali  della  Comunita'  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 5 luglio 2002, n. L 176.
              Il   decreto   legislativo  23 dicembre  2003,  n.  384
          (Attuazione  della  direttiva  2002/39/CE  che  modifica la
          direttiva  97/67/CE  relativamente  all'ulteriore  apertura
          alla  concorrenza  dei  servizi  postali della comunita) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2004, n. 22.
              Il   testo  dell'art.  14,  comma  5-bis,  del  decreto
          legislativo   22 luglio   1999,   n.  261,  come  integrato
          dall'art.  7,  comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre
          2003, n. 384, e' il seguente:
              «Art. 14 (Reclami). - (Omissis).
              5-bis.  -  Le  disposizioni  del presente articolo sono
          estese  ai  titolari  di  licenza individuale, i quali sono
          tenuti  a  comunicare all'Autorita' di regolamentazione del
          settore  postale  le procedure elaborate per la trattazione
          dei  reclami  degli  utenti.  L'Autorita'  puo'  richiedere
          modifiche alle procedure anzidette.».
              Il   decreto   legislativo  30 dicembre  2003,  n.  366
          (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300,  concernenti  le  funzioni  e  la struttura
          organizzativa  del  Ministero  delle comunicazioni, a nonna
          dell'art.   1   della  legge  6 luglio  2002,  n.  137)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
              Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 giugno
          2004,  n.  176 (Regolamento di organizzazione del Ministero
          delle comunicazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          19 luglio 2004, n. 167.
              Il  testo  dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

          Nota all'art. 1:
              Il  testo  vigente  dell'art.  1 del citato decreto del
          Ministro  delle  comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73 e' il
          seguente:
              «Art.  1.  (Oggetto  ed  ambito  di applicazione). - 1.
          L'Autorita'  di  regolamentazione  per  il settore postale,
          individuata  nel Ministero delle comunicazioni dall'art. 2,
          comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e'
          detta di seguito «Autorita».
              2.  Si  intendono  recepite nel presente regolamento le
          definizioni  contenute  nell'art. 1 del decreto legislativo
          n. 261 del 1999.
              3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il
          rilascio   delle   licenze  individuali  per  l'offerta  al
          pubblico  di  singoli servizi non riservati, rientranti nel
          campo  di  applicazione  del servizio universale postale da
          intendersi   quale   definito   dall'art.   3  del  decreto
          legislativo n. 261 del 1999.
              4.  E'  necessario  il  previo  rilascio di una licenza
          individuale per lo svolgimento delle seguenti attivita':
                a) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
          distribuzione  degli invii postali fino a 2 kg compresi gli
          invii   di  corrispondenza  il  cui  peso  o  prezzo  siano
          superiori  ai  limiti  previsti  dall'art.  4, comma 1, del
          decreto   legislativo   n.   261  del  1999  nonche'  della
          pubblicita'  diretta  per  corrispondenza,  nell'ambito  di
          quanto stabilito dall'Autorita', ai sensi e per gli effetti
          dell'art.  2,  comma  2,  lettera  p)  del medesimo decreto
          legislativo:
                b) per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la
          distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
                c) per  i servizi relativi agli invii raccomandati ed
          agli   invii   assicurati  che  non  siano  attinenti  alle
          procedure  amministrative  e  giudiziarie  e che superino i
          limiti  di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo
          n. 261 del 1999.
              5.  Il  rilascio  della licenza e' necessario anche nel
          caso  di  svolgimento  di  singole  fasi  dei servizi sopra
          descritti.»