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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2010, n. 270

Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. (11G0038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2011
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 2-3-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, gli articoli
13-bis, comma 4, e 17, comma 4-bis; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e  in
particolare,  gli  articoli   4,   comma   4,   e   21,   concernenti
rispettivamente  le  modalita'  di  individuazione  degli  uffici  di
livello  dirigenziale  non  generale  e  dei  relativi  compiti   nei
Ministeri e l'articolazione ordinamentale del Ministero della difesa; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.   25,   e,   in
particolare, l'articolo  2,  commi  da  8-bis  a  8-sexies,  che,  ad
esclusione,  tra  gli  altri,  delle  Forze   armate,   impone   alle
amministrazioni  pubbliche  di  ridimensionare   i   propri   assetti
organizzativi risultati all'esito delle  riduzioni  gia'  operate  ai
sensi dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008,  attraverso
le ulteriori riduzioni  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale, in misura non inferiore al dieci per cento,  nonche'  delle
dotazioni organiche del personale civile non  dirigenziale,  in  modo
tale da conseguire una riduzione non inferiore  al  dieci  per  cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica; 
  Visto il decreto del Ministro della  difesa  in  data  1°  febbraio
2010, recante l'individuazione degli uffici e dei  posti  di  livello
dirigenziale  non  generale,  dei  relativi  compiti  nonche'   della
struttura  del  Segretariato  generale,  delle  Direzioni   generali,
compresi  relativi  Uffici  tecnici  territoriali  e   degli   Uffici
centrali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120  del  25  maggio
2010; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
Codice dell'ordinamento militare, e in particolare  il  libro  primo,
titolo III, concernente l'organizzazione  dell'Amministrazione  della
difesa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, e in  particolare  il  libro  primo,
titoli  II  e  IV,  concernenti,  rispettivamente,   l'organizzazione
dell'Amministrazione della difesa e i compiti della sanita'  militare
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il libro quarto, titolo
II, capo II, concernente gli accertamenti psico-fisici  di  idoneita'
al servizio militare e ai servizi di navigazione aerea,  e  il  libro
quinto, titolo I, capo I, concernente la ripartizione delle dotazioni
organiche del personale civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  210  del  9
settembre  2005,   e   successive   modificazioni,   concernente   la
rideterminazione   delle   dotazioni   organiche   delle   qualifiche
dirigenziali, dei professori e ricercatori,  delle  aree  funzionali,
delle posizioni economiche e dei profili professionali del  personale
civile del Ministero della difesa; 
  Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 2010; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 novembre 2010; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri  per  la  semplificazione   normativa,   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in  materia
  di ordinamento militare di cui  al  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 
  1. In attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis  a  8-sexies,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,  al  testo  unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento  militare,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
90, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 81: 
      1) al comma 3, la lettera e), e' sostituita dalla seguente: 
    «e) un dirigente di seconda fascia del ruolo  dei  dirigenti  del
Ministero della difesa con funzioni di relatore.»; 
      2) il comma 8, e' sostituito dal seguente: 
  «8. Il membro relatore e' incaricato con decreto del Ministro della
difesa, su proposta del Segretario generale della difesa.»; 
    b) all'articolo 89, comma 1, lettera f), dopo le  parole:  «anche
per l'impiego nei complessi multinazionali», sono aggiunte, in  fine,
le seguenti: «. In  particolare,  in  materia  di  sanita'  militare,
assicura la direzione e il coordinamento dell'attivita' e dei servizi
sanitari militari, nonche' la  formazione  del  personale  sanitario,
tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e  reparti
sia centrali che periferici, mantenendo l'unitarieta' delle  funzioni
sanitarie, attraverso  apposita  struttura  nell'ambito  dello  Stato
maggiore della difesa, retta da ufficiale di grado  non  inferiore  a
generale ispettore, o grado corrispondente, la  cui  designazione  e'
approvata dal Ministro della difesa»; 
    c) all'articolo 95, comma 1, lettera  b),  le  parole:  «generali
interessate» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo
106, comma 1, e 113, comma 2, secondo le rispettive competenze,»; 
    d) l'articolo 106, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 106 (Ordinamento del Segretariato generale della  difesa).  -
1. Il Segretariato generale della difesa, composto da nove  strutture
di livello dirigenziale generale, e' cosi' ordinato: 
    a)  Ufficio  generale  del  Segretario   generale,   di   livello
dirigenziale, retto da un dirigente  civile  di  seconda  fascia  del
ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale  con
il grado di generale di brigata o gradi  corrispondenti  delle  Forze
armate, con  competenze  in  materia  di  segreteria  del  Segretario
generale, coordinamento generale  delle  attivita'  del  Segretariato
generale, studi e informazione; affari  giuridici;  affari  generali;
controllo di gestione; 
    b) Ufficio generale centro di responsabilita' amministrativa,  di
livello  dirigenziale,  retto  da  un  ufficiale  con  il  grado   di
brigadiere generale del Corpo di commissariato dell'Esercito o gradi,
corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma  dei
carabinieri, con competenze in materia di  gestione  del  bilancio  e
programmazione  economica,  finanziaria  e  strategica   per   quanto
inerente il centro di responsabilita' "segretariato generale"; 
    c) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto
da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti  del  Ministero  della
difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19,  comma
4, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni, con competenza in  materia  di  ordinamento  dell'area
tecnico-amministrativa   e   impiego    del    relativo    personale;
reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento  economico  e
affari giuridici del personale  militare  e  civile,  contenzioso  in
materia di personale militare e civile non  assegnato  alle  relative
direzioni generali; infrastrutture  e  demanio;  antinfortunistica  e
prevenzione; 
    d)  II  Reparto  -  Coordinamento  amministrativo,   di   livello
dirigenziale generale, retto da un dirigente  civile  del  ruolo  dei
dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito  ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n.  165  del
2001, e successive  modificazioni,  con  competenze  in  materia  di:
coordinamento amministrativo  anche  alla  luce  di  quanto  previsto
dall'articolo 107 e relativo monitoraggio  dei  flussi  della  spesa,
nonche'   emanazione   di   direttive in   materia    di    attivita'
amministrativa;  coordinamento  generale  per  quanto   riguarda   le
problematiche connesse ad aspetti interpretativi  ed  applicativi  di
normative in  materia  contrattuale;  contenzioso  non  assegnato  ai
reparti e alle direzioni di cui alle lettere c), h), i),  l)  ed  m),
comprese le transazioni, nonche' quello in materia di  incidentistica
e  i  giudizi  di  responsabilita'  amministrativa  e  contabile,  il
recupero di danni  erariali  e  ogni  altra  attivita'  demandata  in
materia nell'ambito del segretariato generale; 
    e) III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali,
di livello dirigenziale generale, retto da un  ufficiale  generale  o
grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di
politica  industriale  della   difesa,   inclusi   gli   aspetti   di
pianificazione previsti dall'articolo 41, comma  1,  lettera  a)  del
Codice;   competenza   in   materia   di   relazioni   internazionali
multilaterali e bilaterali, attinenti la cooperazione governo-governo
nei campi dei  sistemi,  mezzi  ed  equipaggiamenti  della  Difesa  e
sostegno alla cooperazione industriale. E'  competente  altresi'  sul
controllo delle esportazioni e delle compensazioni industriali; 
    f) IV Reparto - Coordinamento  dei  programmi  di  armamento,  di
livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado
corrispondente delle Forze armate, con competenza sulla  politica  di
acquisizione, attinente le attivita' di ammodernamento e rinnovamento
dei sistemi, mezzi ed  equipaggiamenti  della  difesa,  compresi  gli
aspetti di cooperazione internazionale specifici;  effettua,  sentito
il reparto di cui alla lettera d), l'armonizzazione procedurale e  la
standardizzazione delle metodologie contrattuali di settore; 
    g) V Reparto - Innovazione tecnologica, di  livello  dirigenziale
generale, retto da un dirigente civile del ruolo  dei  dirigenti  del
Ministero  della  difesa  il  cui  incarico  e'  conferito  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, con competenza  in  materia  di  studi  sui
sistemi informatici e telematici, attivita' destinate ad incrementare
il patrimonio  di  conoscenze  della  difesa  nei  settori  dell'alta
tecnologia, armonizzando altresi' gli obiettivi della difesa  con  la
politica   tecnico-scientifica   nazionale,   standardizzazione   dei
materiali  e   assicurazione   di   qualita',   normazione   tecnica;
statistica;   gestione   dell'attivita'    degli    Enti    dell'area
tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia Industrie Difesa; 
    h)  Direzione  informatica,  telematica  e  tecnologie   avanzate
(TELEDIFE).  Di  livello  dirigenziale  generale,  e'  retta  da   un
ufficiale generale  o  grado  corrispondente  delle  Forze  armate  e
provvede, nel rispetto delle disposizioni  di  cui  all'articolo  95,
comma 1, lettera b), all'approvvigionamento  e  all'emanazione  della
normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi  informatici  e
per le telecomunicazioni, ai radar compresi  quelli  tattici  per  la
sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza  marittima
e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purche'  non  facenti
parte integrante e inscindibile  di  sistemi  d'arma  piu'  complessi
terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni,
ai  sistemi   satellitari   di   telecomunicazione,   navigazione   e
osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per
la meteorologia, nonche' alla predisposizione e  implementazione  dei
sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle  attivita'
di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione,  produzione,
trasformazione,  ammodernamento,  e  alle  indagini   tecniche,   sui
materiali  di  competenza.  Cura  il  contenzioso  e  le  transazioni
afferenti alla materia contrattuale di pertinenza; 
    i)  Direzione   armamenti   terrestri   (TERRARM).   Di   livello
dirigenziale  generale,   e'   retta   da   un   ufficiale   generale
dell'Esercito e provvede, nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  95,  comma  1,  lettera  b),  all'approvvigionamento  e
all'emanazione della  normativa  tecnica  relativi  alle  armi,  alle
munizioni, ai materiali del genio, alle mine,  agli  esplosivi,  alle
protezioni individuali e agli  equipaggiamenti  del  combattente,  ai
materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica,  ai  materiali
per  la  protezione  antincendio,   alle   apparecchiature   e   agli
equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei  sistemi
d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici,
speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e  anfibi  e
agli  auto-motoveicoli.  Sovrintende  alle   attivita'   di   studio,
progettazione,    sviluppo    tecnico,    costruzione,    produzione,
trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche,
sui materiali di competenza. Cura il  contenzioso  e  le  transazioni
afferenti alla materia contrattuale di pertinenza; 
    l) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di  livello  dirigenziale
generale, e' retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e
provvede, nel rispetto delle disposizioni  di  cui  all'articolo  95,
comma 1, lettera b), all'approvvigionamento  e  all'emanazione  della
normativa  tecnica  relativi  ai  mezzi  navali,  alle   armi,   alle
munizioni,   agli   armamenti,   alle    apparecchiature    e    agli
equipaggiamenti  formanti  parte  integrante   e   inscindibile   dei
complessi  d'arma  navali,  ai  mezzi,  alle  apparecchiature  e   ai
materiali  per  gli  sbarramenti  subacquei  o  ad   essi   connessi.
Sovrintende  alle  attivita'  di  studio,   progettazione,   sviluppo
tecnico,  costruzione,  produzione,  trasformazione,  ammodernamento,
disposizione delle indagini tecniche, sui  materiali  di  competenza.
Cura  il  contenzioso  e  le  transazioni  afferenti   alla   materia
contrattuale di pertinenza; 
    m)  Direzione  armamenti  aeronautici  (ARMAEREO).   Di   livello
dirigenziale  generale,   e'   retta   da   un   ufficiale   generale
dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e
all'emanazione  della  normativa  tecnica  relativi  agli  aeromobili
militari e  ai  mezzi  spaziali,  alle  armi,  alle  munizioni,  agli
armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte
integrante  e  inscindibile  dei  complessi  d'arma   aeronautici   e
spaziali,  ai  materiali  di  aviolancio   e,   ove   richiesto,   ai
carbolubrificanti,  nonche'  per  gli  aeromobili  militari  provvede
all'ammissione, alla navigazione aerea, alla  certificazione  e  alla
immatricolazione nel registro degli aeromobili militari.  Sovrintende
alle  attivita'   di   studio,   progettazione,   sviluppo   tecnico,
costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione
delle  indagini  tecniche,  sui  materiali  di  competenza.  Cura  il
contenzioso e le transazioni afferenti alla materia  contrattuale  di
pertinenza. 
  2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere h),  i),  l)  ed  m),
dipendono otto uffici tecnici territoriali  di  livello  dirigenziale
non generale retti da militari, preposti all'attuazione di  programmi
e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di  impianti,
mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche'
al controllo tecnico dell'esecuzione  dei  contratti  di  competenza,
alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di
conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo. 
  3. Agli uffici, ai reparti e alle direzioni di cui al comma  1,  e'
demandato, negli ambiti  di  rispettiva  competenza,  il  compito  di
supportare il Segretario generale e i Vice segretari generali di  cui
egli si avvale, nell'esercizio  delle  attribuzioni  conferite  dalle
vigenti   disposizioni   legislative   e    regolamentari,    nonche'
nell'attivita'  di   predisposizione   delle   linee   di   indirizzo
programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa. Ai
medesimi uffici, reparti e direzioni e' assegnato personale militare,
su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate, nonche'
personale civile. 
  4. Ove il Segretario generale e i  Vice  segretari  generali  della
difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si  provvede,
se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del  Ministero
della difesa sulla  base  della  normativa  vigente,  assicurando  il
rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale. 
  5.  Con  decreto  del  Ministro  della   difesa   di   natura   non
regolamentare, di cui all'articolo 113,  comma  4,  sono  individuati
nell'ambito del Segretariato generale centoundici uffici  di  livello
dirigenziale non generale  e  le  relative  competenze,  ivi  inclusi
quelli di cui al comma 2.»; 
    e) all'articolo 111,  comma  2,  le  parole:  «e'  articolato  in
undici» sono sostituite dalle seguenti: «e' articolato in dieci»; 
    f) all'articolo 112,  comma  2,  le  parole:  «e'  articolato  in
diciotto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «e'   articolato   in
diciassette»; 
    g) all'articolo 113: 
      1) al  comma  1,  le  parole:  «,  in  numero  di  nove,»  sono
soppresse; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa: 
    a) la Direzione generale per il personale militare; 
    b) la Direzione generale per il personale civile; 
    c) la Direzione generale dei lavori e del demanio; 
    d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali; 
    e) la Direzione generale della previdenza militare, della leva  e
del collocamento al lavoro dei volontari congedati.»; 
      3) il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
  «4.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  modifica  del  numero
massimo dei posti di livello dirigenziale non generale  previsto  dal
comma 4-bis, si provvede, entro novanta  giorni  dalla  sua  data  di
entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Ministro  della  difesa
di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  volti  alla
individuazione degli uffici e dei posti di livello  dirigenziale  non
generale  e  dei  relativi  compiti,  nell'ambito  del   Segretariato
generale, delle  direzioni  generali,  compresi  gli  uffici  tecnici
territoriali, e degli uffici centrali.»; 
      4) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Il numero massimo dei posti  di  livello  dirigenziale  non
generale, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis  a  8-sexies,
del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e'  rideterminato
in riduzione in duecentottantasei unita'.»; 
    h) all'articolo 114,  comma  2,  le  parole:  «e'  articolata  in
ventisette»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  articolata   in
ventisei»; 
    i) all'articolo 115,  comma  2,  le  parole:  «e'  articolata  in
ventuno» sono sostituite dalle seguenti: «e' articolata in venti»; 
    l) all'articolo 116,  comma  2,  le  parole:  «e'  articolata  in
diciannove»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  articolata   in
diciotto»; 
    m) all'articolo 120: 
      1)  al  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «,  comprese   le
predisposizioni e,  su  richiesta,  le  implementazioni  dei  sistemi
informatici nelle infrastrutture» sono soppresse; 
      2) al comma 2, le parole: «e' articolata in ventiquattro»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' articolata in ventitre»; 
    n) all'articolo 122: 
      1) al comma 1, lettera a), dopo le parole:  «materiali  di  uso
ordinario»,  sono   aggiunte   le   seguenti:   «.   Cura,   inoltre,
l'approvvigionamento   dei   materiali   sanitari   e   farmaceutici,
l'attivita'   contrattuale   relativa   all'erogazione   dell'energia
elettrica, dell'acqua e del gas, nonche' la  gestione  amministrativa
degli asili nido»; 
      2) al comma 2, le parole: «e' articolata in  quattordici»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' articolata in tredici»; 
    o) all'articolo 248: 
      1) al comma 1: 
        1.1) le parole: «o all'istituto di previdenza per il  settore
marittimo (IPSEMA)» sono soppresse; 
        1.2) le parole:  «inoltrate  alla  Direzione  generale  della
Sanita' militare, secondo le  procedure  a  tal  fine  stabilite  dal
Segretariato generale della difesa, sentiti lo Stato  maggiore  della
difesa, gli Stati maggiore di  Forza  armata  e  i  Comandi  generali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto.  La
Direzione  generale  della  Sanita'  militare  comunica  all'INAIL  e
all'IPSEMA i dati in suo possesso  relativi  agli  infortuni  e  alle
malattie professionali del personale militare;» sono sostituite dalle
seguenti: «inoltrate  alle  competenti  articolazioni  del  Ministero
della difesa, secondo le procedure  stabilite  dallo  Stato  maggiore
della difesa. Tali articolazioni comunicano all'INAIL i dati in  loro
possesso relativi agli infortuni e alle  malattie  professionali  del
personale militare;»; 
      2) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «anche alla Direzione
generale della Sanita' militare, secondo le medesime procedure»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle articolazioni»; 
    p) all'articolo 257: 
      1) al  comma  2,  le  parole:  «del  Direttore  generale  della
Direzione generale della  sanita'  militare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'autorita' militare  individuata  dal  Capo  di  stato
maggiore della difesa»; 
      2) al comma 3, le parole: «La Direzione generale della  sanita'
militare istituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Presso lo Stato
maggiore della difesa e' istituito»; 
      3) al comma 4, le parole: «la Direzione generale della  sanita'
militare,  d'intesa  con  lo  Stato  maggiore  della  difesa,»   sono
sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della difesa,  d'intesa
con»; 
      4) al comma 9, le parole: «la Direzione generale della  sanita'
militare» sono sostituite dalle seguenti: «lo  Stato  maggiore  della
difesa»; 
    q) all'articolo 258: 
      1) al comma  1,  le  parole:  «alla  Direzione  generale  della
sanita'   militare,»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «alle
articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1,»; 
      2) al comma 2, le parole: «La Direzione generale della  sanita'
militare provvede:» sono sostituite dalle seguenti: «Le articolazioni
di cui all'articolo 248, comma 1, provvedono:»; 
    r) all'articolo 260, comma 4, le parole: «del Direttore  generale
della Direzione generale della  sanita'  militare.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dello Stato maggiore della difesa.»; 
    s) all'articolo 283, comma 1, la parola: «generale» e' soppressa; 
    t) all'articolo 580, il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
  «4.  Con  decreto  del  Ministro  della  difesa  sono  adottate  le
direttive tecniche riguardanti l'accertamento  delle  imperfezioni  e
infermita' di  cui  all'articolo  579,  comma  3,  e  i  criteri  per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare, predisposti dallo  Stato  maggiore  della  difesa,
sentita ciascuna Forza armata.»; 
    u) all'articolo 584, il comma 5, e' sostituito dal seguente: 
  «5.  Con  decreto  del  Ministro  della  difesa  sono  adottate  le
direttive tecniche riguardanti l'accertamento e  la  valutazione,  ai
fini  dell'idoneita'  ai  servizi   di   navigazione   aerea,   delle
imperfezioni e infermita' di cui all'articolo 586, predisposte  dallo
Stato maggiore della difesa, su proposta del Capo di  Stato  maggiore
dell'Aeronautica militare.»; 
    v) all'articolo 957, il comma 5, e' sostituito dal seguente: 
  «5. Per il personale di cui al comma 2, con  decreto  del  Ministro
della  difesa  sono  adottate  le  direttive   tecniche   riguardanti
l'accertamento  delle  imperfezioni  e  delle   infermita'   di   cui
all'articolo 579, nonche' i criteri  per  delineare  il  profilo  dei
soggetti giudicati idonei al  servizio  militare,  predisposti  dallo
Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.»; 
    z) all'articolo 964: 
      1) al comma 1: 
        1.1) le parole: «legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,»; 
        1.2) dopo le parole: «dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133»,
sono aggiunte le seguenti: «e  dell'articolo  2,  commi  da  8-bis  a
8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,»; 
        1.3)  le  parole:  «e'  rideterminata  in  riduzione  in  175
unita',»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  rideterminata   in
riduzione in 159 unita',»; 
      2) al comma 2, le parole: «e'  rideterminata  in  riduzione  in
37.242 unita',» sono sostituite dalle seguenti: «e' rideterminata  in
riduzione in 33.402 unita'»; 
    aa) all'articolo 965: 
      1) al comma  1,  lettera  b),  le  parole:  «164  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «148 unita'»; 
      2) al comma 2, le parole:  «e'  comprensivo  di  due  dirigenti
generali  con  incarico»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «e'
comprensivo di un dirigente generale con incarico»; 
      3) al comma 3: 
        3.1) le parole: «Il totale di 164 unita' di cui al  comma  1,
lettera b),  tiene  conto  della  riduzione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il totale di 148 unita' di cui al  comma  1,  lettera  b),
tiene conto delle riduzioni,»; 
        3.2) le parole: «dell'articolo 1, comma 897  della  legge  n.
296  del  2006  e  di  ulteriori»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006, di»; 
        3.3) dopo le parole: «convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 6 agosto 2008, n.  133»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  di
ulteriori 16 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai
sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 25,»; 
    bb) all'articolo 966, comma 1, lettera a): 
      1) al numero 1), le  parole:  «5.276  unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «5.266 unita'»; 
      2) al numero 2), le parole:  «31.805  unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «27.975 unita'»; 
    cc) all'articolo 967, comma 1,  le  parole:  «dopo  l'emanazione»
sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni  dalla  data
di entrata in vigore»; 
    dd) all'articolo 1044: 
      1) al comma 1, le parole: «I procedimenti di  competenza  delle
Direzioni generali degli armamenti terrestri, degli armamenti navali,
degli armamenti aeronautici, di commissariato e dei servizi generali,
dei lavori e del demanio e della sanita' militare e» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «I  procedimenti  di  competenza  delle   rimanenti
Direzioni generali, delle  articolazioni  del  Segretariato  generale
della difesa,»; 
      2) al comma  3,  le  parole:  «di  competenza  della  Direzione
generale della» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,  quinto   comma,   della   Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Il testo degli articoli 13-bis, comma 4 e  17,  comma
          4-bis della  legge  23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei  Ministri),  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n.
          214, e' il seguente: 
              «4. La Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  adotta
          atti di indirizzo e coordinamento per  assicurare  che  gli
          interventi normativi incidenti  sulle  materie  oggetto  di
          riordino, mediante l'adozione di codici e di  testi  unici,
          siano   attuati   esclusivamente   mediante   modifica    o
          integrazione    delle    disposizioni     contenute     nei
          corrispondenti codici e testi unici.». 
              «4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.». 
              - Il testo degli articoli 4, comma 4 e 21  del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n.  59),  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30  agosto  1999,  n.
          203, e' il seguente: 
              «4.  All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare.». 
              «Art. 21 (Ordinamento). - 1. Il Ministero  si  articola
          in direzioni generali in numero  non  superiore  a  undici,
          coordinate da un segretario generale. 
              2. L'articolazione del Ministero e' definita  dall'art.
          16 del codice dell'ordinamento militare.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e' pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del  9  maggio  2001,  n.
          106. 
              - Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 195. 
              - Il testo dell'art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
          modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge   26
          febbraio 2010, n. 25), pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 27  febbraio  2010,  n.  48,  e
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 25, e' il seguente: 
              «Art.   2   (Proroga   di   termini   in   materia   di
          comunicazione,  di  riordino  di  enti  e  di   pubblicita'
          legale). - 1-8. (Omissis). 
              8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8,
          le amministrazioni indicate  nell'art.  74,  comma  1,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti  organizzativi  prevista  dal  predetto  art.   74,
          provvedono, anche con le modalita' indicate  nell'art.  41,
          comma 10, del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14: 
              a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010,  un'ulteriore
          riduzione  degli  uffici  dirigenziali   di   livello   non
          generale, e delle relative dotazioni organiche,  in  misura
          non inferiore al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a
          seguito dell'applicazione del predetto art. 74; 
              b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando  una  ulteriore  riduzione  non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al  numero  dei  posti  di  organico  di   tale   personale
          risultante a seguito dell'applicazione  del  predetto  art.
          74. 
              8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri  si
          provvede con le modalita' indicate al citato art. 74, comma
          4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008. 
              8-quater.  Alle   amministrazioni   che   non   abbiano
          adempiuto a quanto previsto dal comma  8-bis  entro  il  30
          giugno 2010 e' fatto comunque divieto,  a  decorrere  dalla
          predetta data, di procedere ad assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto;  continuano  ad
          essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti
          ai sensi  dell'art.  19,  commi  5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
          al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto; sono fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di
          mobilita' nonche' di conferimento  di  incarichi  ai  sensi
          dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  n.
          165 del 2001 avviate alla predetta data. 
              8-quinquies.  Restano  esclusi  dall'applicazione   dei
          commi da 8-bis a 8-quater le  amministrazioni  che  abbiano
          subito una riduzione delle risorse ai sensi  dell'art.  17,
          comma  4,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102, e del comma 6 del medesimo art.  17,  il  personale
          amministrativo operante presso gli  Uffici  giudiziari,  il
          Dipartimento  della  protezione  civile,  le  Autorita'  di
          bacino  di  rilievo  nazionale,  il  Corpo  della   polizia
          penitenziaria,  i  magistrati,   l'Agenzia   italiana   del
          farmaco, nei limiti  consentiti  dalla  normativa  vigente,
          nonche' le strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze
          armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e  quelle
          del personale indicato nell'art. 3,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo  n.  165  del  2001.  Restano  altresi'
          escluse dal divieto di cui  al  comma  8-quater  e  di  cui
          all'art. 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009, n. 102,  le  assunzioni  del  personale  dirigenziale
          reclutato  attraverso  il   corso-concorso   selettivo   di
          formazione bandito dalla Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione, con decreto direttoriale del  12  dicembre
          2005, n. 269, ai sensi del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare  in
          via  prioritaria  nell'ambito  delle  ordinarie   procedure
          assunzionali. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  8-bis  e
          8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri. 
              8-sexies. Restano  ferme  le  vigenti  disposizioni  in
          materia di limitazione delle assunzioni.». 
              - Il testo dell'art. 74  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e' il seguente: 
              «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). -  1.
          Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
          autonomo, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
          enti pubblici non economici, gli enti di  ricerca,  nonche'
          gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: 
                a)  a  ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'  ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
                  alla concentrazione dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
                  all'unificazione  delle  strutture   che   svolgono
          funzioni  logistiche  e   strumentali,   salvo   specifiche
          esigenze organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni
          con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero
          degli uffici dirigenziali di livello generale e  di  quelli
          di livello non generale adibiti allo  svolgimento  di  tali
          compiti. 
              Le dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti  dall'art.  1,  comma  404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
                b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse  umane  eccedenti  tale  limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
                c) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle
          degli  enti  di  ricerca,  apportando  una  riduzione   non
          inferiore  al  dieci  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,  le  amministrazioni  possono   disciplinare,   mediante
          appositi  accordi,  forme  di  esercizio   unitario   delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
              3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti   strutture   periferiche    nell'ambito    delle
          prefetture-uffici territoriali  del  Governo  nel  rispetto
          delle procedure previste dall'art. 1,  comma  404,  lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              4. Ai fini dell'attuazione delle  misure  previste  dal
          comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi  dell'art.
          1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296,  avuto   riguardo   anche   ai   Ministeri   esistenti
          anteriormente  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006.  In  considerazione  delle  esigenze
          generali   di   compatibilita'   nonche'   degli    assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti  a
          una riduzione degli organici dirigenziali  pari  al  7  per
          cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
          15 per  cento  di  quella  di  livello  non  generale,  con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo  30
          luglio  1999,  n.  303,  e  successive  modificazioni,  che
          tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
          presente articolo. 
              5. Sino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma  1  le  dotazioni  organiche  sono   provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti alla  data  del
          30  settembre  2008.  Sono   fatte   salve   le   procedure
          concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il   rispetto   della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale di posti nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
          periferici delle amministrazioni dello Stato,  inclusi  gli
          enti previdenziali situati sul territorio  della  provincia
          autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad
          assumere personale risultato vincitore o idoneo  a  seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui  all'art.  1,
          comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              6. Alle amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto. 
              6-bis. Restano escluse dall'applicazione  del  presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          Armate e del Corpo nazionale dei Vigili  del  Fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo   da   conseguire    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione.». 
              - Il  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica), convertito,  con  modificazioni,
          dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010,  n.  122,
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176. 
              - Il decreto del Ministro della difesa 1° febbraio 2010
          (Individuazione  degli  uffici  e  dei  posti  di   livello
          dirigenziale  non  generale   e   dei   relativi   compiti,
          nell'ambito  del  Segretariato  generale,  delle  direzioni
          generali  e  degli  uffici  centrali  del  Ministero  della
          difesa),  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2010, n. 120. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare), e' pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8  maggio  2010,  n.
          106. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90 (Testo unico delle  disposizioni  regolamentari
          in materia di ordinamento militare, a  norma  dell'art.  14
          della legge 28 novembre 2005, n. 246),  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno
          2010. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 2, commi da 8-bis  a  8-sexies
          del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,  si  vedano  le
          note alle premesse. 
              - Per la legge 26 febbraio 2010, n. 25,  si  vedano  le
          note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 81, 89,  95,  111,
          112, 113, 114, 115, 116, 120, 122, 248, 257, 258, 260, 283,
          580, 584, 957, 964, 965, 966, 967 e 1044  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  come
          modificati dal presente regolamento: 
              «Art. 81 (Consiglio superiore delle Forze armate). - 1.
          Il Consiglio superiore delle  Forze  armate,  nel  presente
          articolo denominato "Consiglio", e' sentito per: 
                a) le questioni  di  alta  importanza  relative  agli
          ordinamenti militari e alla preparazione organica e bellica
          delle Forze armate e di ciascuna di esse; 
              b) le clausole di carattere  militare,  di  particolare
          rilevanza, da includere nei trattati  e  nelle  convenzioni
          internazionali; 
              c) gli schemi di provvedimenti di carattere legislativo
          o regolamentare predisposti dal Ministro  della  difesa  in
          materia di disciplina militare, di ordinamento delle  Forze
          armate, di stato e di avanzamento del  personale  militare,
          di reclutamento del personale  militare,  di  organici  del
          personale civile e militare; 
              d) il progetto dello stato di previsione del  Ministero
          della difesa per ciascun esercizio finanziario. 
              2. Il Ministro della difesa, o  il  Sottosegretario  di
          Stato da lui  delegato,  ha  diritto  di  partecipare  alle
          riunioni del consiglio e puo' richiedere, anche su proposta
          del Capo di stato maggiore della difesa  o  del  Segretario
          generale della difesa, l'iscrizione all'ordine  del  giorno
          dei  lavori  del  consiglio  di  ogni  altra  questione  di
          interesse tecnico, militare o amministrativo; ha diritto di
          partecipare alle riunioni il Capo di stato  maggiore  della
          difesa o il Sottocapo dello stato maggiore della difesa  se
          da lui delegato. 
              3. Sono membri ordinari del Consiglio, con  diritto  di
          voto: 
              a) il Segretario generale della difesa, i Capi di stato
          maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma
          dei  carabinieri,  i  quali   possono   essere   sostituiti
          rispettivamente  da  un  vice  segretario  generale   della
          difesa, dal Sottocapo di stato maggiore della Forza  armata
          di appartenenza o dal Capo di stato  maggiore  del  Comando
          generale dell'Arma dei carabinieri; 
              b)  un  generale  di  corpo  d'armata  delle  armi   di
          fanteria, cavalleria, artiglieria, genio o trasmissioni, un
          ammiraglio di squadra e un generale  di  squadra  aerea  in
          servizio permanente effettivo, che siano i piu' anziani tra
          i parigrado, purche' non rivestano le cariche di  Ministro,
          Sottosegretario di Stato,  Capo  di  stato  maggiore  della
          difesa o di Forza armata, Segretario generale della difesa,
          Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza  o  delle
          Capitanerie di porto, consigliere militare  del  Presidente
          della Repubblica,  Capo  di  Gabinetto  del  Ministro;  gli
          stessi, nel rispettivo ordine di anzianita',  assumono  gli
          incarichi di Presidente e Vicepresidente del Consiglio; 
              c)  il   Vice   comandante   generale   dell'Arma   dei
          carabinieri; 
              d) un magistrato del Consiglio di Stato e  un  avvocato
          dello  Stato,  i  quali  possono   essere   sostituiti   da
          supplenti; 
              e)  un  dirigente  di  seconda  fascia  del  ruolo  dei
          dirigenti  del  Ministero  della  difesa  con  funzioni  di
          relatore. 
              4. Gli ufficiali generali e ammiragli che hanno sede di
          servizio fuori dal territorio  nazionale  non  possono  far
          parte del Consiglio quali membri ordinari. 
              5. Sono membri straordinari del Consiglio, con  diritto
          di voto, e sono convocati in relazione alla materia oggetto
          di esame: 
              a) il Comandante generale della Guardia di finanza e il
          Comandante generale delle Capitanerie di porto; 
              b) il Comandante operativo interforze, i  comandanti  e
          gli ispettori delle Forze armate; 
              c) il Procuratore generale militare presso la Corte  di
          Cassazione; 
              d) i direttori generali  e  centrali  interessati  alla
          materia in trattazione. 
              6. Il Presidente del Consiglio puo' altresi' convocare,
          per essere sentiti sugli affari in  trattazione,  ufficiali
          delle  Forze  armate  e   funzionari   dell'amministrazione
          pubblica, nonche' persone  di  particolare  competenza  nel
          campo  scientifico,  industriale  ed  economico,  oltre   a
          esperti in problemi attinenti alla sfera militare. Essi non
          hanno diritto di voto. 
              7. Il Presidente del Consiglio e' nominato con  decreto
          del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Ministro
          della difesa; i Vice presidenti sono nominati  con  decreto
          del Ministro della difesa. 
              8. Il membro relatore e'  incaricato  con  decreto  del
          Ministro della difesa, su proposta del segretario  generale
          della difesa. 
              9. Il magistrato del  Consiglio  di  Stato,  l'avvocato
          dello Stato e i loro supplenti sono  nominati  con  decreto
          del    Ministro    della    difesa,    su     designazione,
          rispettivamente, del Presidente del Consiglio  di  Stato  e
          dell'Avvocato generale dello Stato. 
              10. Il Consiglio e' convocato dal  Presidente,  che  ne
          fissa l'ordine del giorno, e delibera, purche' sia presente
          almeno  la  meta'  dei  membri  ordinari   e   straordinari
          convocati, a maggioranza  dei  presenti,  con  voto  palese
          espresso in ordine inverso di grado  o  di  anzianita';  in
          caso di parita', prevale il voto del Presidente. 
              11. Il parere su ciascun provvedimento e' dato a  mezzo
          di verbale di adunanza, in cui  deve  essere  riassunta  la
          discussione e  deve  essere  indicato  il  risultato  delle
          votazioni, inserendo il  parere  della  minoranza  o  delle
          minoranze. Il verbale e' trasmesso al Ministro della difesa
          dal Presidente del Consiglio.». 
              «Art. 89 (Attribuzioni in campo nazionale del  Capo  di
          stato maggiore  della  difesa).  -  1.  Il  Capo  di  stato
          maggiore della difesa: 
              a) attua, su direttive del Ministro della  difesa,  gli
          indirizzi politico-militari in merito alla  pianificazione,
          predisposizione e impiego dello strumento militare; 
              b) prospetta al Ministro  della  difesa  la  situazione
          operativa strategica d'interesse nazionale e le prevedibili
          evoluzioni; 
              c) riferisce al Ministro della  difesa  sull'efficienza
          dello strumento militare, indicando le  occorrenti  risorse
          umane, materiali e finanziarie per il  conseguimento  degli
          obiettivi fissati; 
              d) propone  al  Ministro  della  difesa  e  predispone,
          tenuto conto delle esigenze di difesa  del  Paese  e  degli
          impegni militari assunti in campo internazionale e  sentiti
          i Capi di stato maggiore di Forza armata  e  il  Comandante
          generale  dell'Arma  dei   carabinieri,   per   quanto   di
          competenza, la pianificazione  generale  finanziaria  dello
          strumento militare, la pianificazione operativa  interforze
          e i conseguenti programmi tecnico-finanziari; 
              e)    definisce    le     priorita'     operative     e
          tecnico-finanziarie   complessive   nonche'    i    criteri
          fondamentali programmatici di lungo periodo  per  mantenere
          lo strumento  militare  sempre  rispondente  alle  esigenze
          operative ed emana le relative direttive ai Capi  di  stato
          maggiore di Forza armata, al Comandante generale  dell'Arma
          dei carabinieri, limitatamente ai compiti  militari,  e  al
          Segretario  generale  della  difesa  per  le  attivita'  di
          competenza; 
              f) emana direttive a carattere  interforze  concernenti
          la  logistica,  i  trasporti  e  la  sanita'  militare  per
          assicurare allo strumento militare il piu'  alto  grado  di
          integrazione e di interoperabilita',  anche  per  l'impiego
          nei complessi multinazionali. In particolare, in materia di
          sanita' militare, assicura la direzione e il  coordinamento
          dell'attivita' e dei servizi sanitari militari, nonche'  la
          formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato
          militare e civile destinato a enti e reparti  sia  centrali
          che periferici,  mantenendo  l'unitarieta'  delle  funzioni
          sanitarie, attraverso apposita struttura nell'ambito  dello
          Stato maggiore della difesa, retta da  ufficiale  di  grado
          non inferiore a generale ispettore, o grado corrispondente,
          la cui designazione e' approvata dal Ministro della difesa; 
              g) impartisce direttive ai Capi di  stato  maggiore  di
          Forza  armata,  al  Comandante   generale   dell'Arma   dei
          carabinieri, per quanto  di  competenza,  e  al  Segretario
          generale  della  difesa  per  l'attuazione  dei   programmi
          tecnico-finanziari approvati dal Ministro della difesa; 
              h) esercita il controllo operativo dei fondi  destinati
          al settore dell'investimento e definisce le priorita' delle
          esigenze operative e dei relativi programmi, armonizzandole
          con le correlate disponibilita' finanziarie; 
              i) esercita il controllo operativo dei fondi  destinati
          al settore del funzionamento  e  definisce  i  criteri  per
          l'utilizzazione delle risorse finanziarie in bilancio; 
              l) emana direttive, per l'impiego operativo  dei  fondi
          destinati al settore investimento, al  Segretario  generale
          della difesa, ai Capi di stato maggiore di Forza  armata  e
          al Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri,  per  le
          aree di rispettiva competenza, in ordine alle priorita' dei
          programmi da realizzare e alle conseguenti assegnazioni dei
          mezzi finanziari; 
              m) esercita l'impiego operativo dei fondi destinati  ai
          settori dell'investimento e del funzionamento in ordine  ai
          singoli  enti  direttamente   dipendenti,   assegnando   le
          relative risorse finanziarie; 
              n)   provvede,   per   esigenze   straordinarie,    non
          programmate  e  di   elevata   priorita',   connesse   alla
          necessita' di  elevare  il  grado  di  addestramento  e  di
          prontezza operativa di unita', altamente specializzate  per
          la condotta di operazioni speciali nell'ambito dei  compiti
          istituzionali delle Forze armate, all'impiego operativo dei
          fondi del settore del  funzionamento,  sentiti  i  Capi  di
          stato maggiore di Forza armata  e  il  Comandante  generale
          dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza; 
              o)  sulla  base  delle  direttive  del  Ministro  della
          difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di  Forza  armata,
          il Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  il
          Segretario generale della difesa: 
              1) fissa gli obbiettivi operativi delle Forze armate; 
              2)  definisce  gli  obiettivi  e  sviluppa  la  ricerca
          informativa delle Forze armate e sovrintende alle  relative
          attivita',  avvalendosi  di  un  apposito  reparto   avente
          specifiche  competenze  in  materia   di   informazione   e
          sicurezza che assume le funzioni di cui  all'art.  8  della
          legge 3 agosto 2007, n. 124; 
              3) dirige, coordina e controlla le attivita' di  tutela
          del segreto militare e di polizia militare in ambito  Forze
          armate; 
              4) predispone i piani operativi generali e contingenti,
          le linee guida  del  necessario  supporto  logistico  e  di
          mobilitazione, emana le conseguenti direttive  ai  Capi  di
          stato maggiore di  Forza  armata,  al  Comandante  generale
          dell'Arma dei carabinieri e al  Segretario  generale  della
          difesa  per  la  elaborazione  dei  piani   settoriali   di
          competenza; 
              5)  emana  direttive  concernenti   la   configurazione
          complessiva  della  struttura  ordinativa  e  dei  relativi
          organici,  lo  schieramento  la   prontezza   operativa   e
          l'impiego operativo delle Forze armate, tenuto conto  anche
          degli   impegni   derivanti   da   accordi    e    trattati
          internazionali; 
              6)  impartisce  direttive  per  assicurare  la   difesa
          integrata del territorio e dello  spazio  aereo  nazionale,
          nonche' delle linee di comunicazione marittime e aeree; 
                p) sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e
          il  Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  per
          quanto di competenza: 
              1) propone al Ministro della difesa le  linee  generali
          dell'ordinamento di ciascuna Forza armata; 
              2) propone al Ministro  della  difesa  la  ripartizione
          delle risorse di personale militare e civile  da  assegnare
          agli  organismi  tecnico-operativi   nonche'   quella   del
          personale   militare   da    assegnare    agli    organismi
          tecnico-amministrativi e tecnico-industriali della difesa; 
              3)  emana   disposizioni,   a   carattere   interforze,
          concernenti  la  disciplina  e  le  attivita'  generali   e
          territoriali   delle   Forze   armate   e   determina    le
          circoscrizioni territoriali dei comandi,  reparti  ed  enti
          aventi connotazione interforze; 
              4) emana direttive concernenti la  mobilitazione  e  le
          relative scorte; 
              5)  emana  disposizioni  di  carattere  generale  sugli
          obiettivi  del   reclutamento,   della   selezione,   della
          formazione e dell'addestramento delle Forze armate; 
              q) promuove  lo  studio  e  l'aggiornamento,  anche  su
          proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata  e  del
          Comandante  generale  dell'Arma  dei   carabinieri,   delle
          normative relative al reclutamento,  alla  selezione,  alla
          formazione,  all'organico,  allo  stato   giuridico,   alla
          disciplina, all'avanzamento,  al  trattamento  economico  e
          alla mobilitazione del personale delle Forze armate; 
              r) ha alle dirette dipendenze i comandi, gli enti e gli
          istituti interforze della difesa, dei quali  determina  gli
          ordinamenti e gli organici nei  limiti  delle  ripartizioni
          delle dotazioni organiche complessive; 
              s) emana direttive concernenti l'impiego del  personale
          militare in  ambito  interforze,  internazionale  e  presso
          altri dicasteri e stabilisce i criteri generali concernenti
          l'impiego del personale militare e civile in  ambito  Forza
          armata; 
              t) in materia di nomine e attribuzione di incarichi: 
              1) e' sentito dal Ministro della difesa in merito  alla
          nomina  del  Segretario  generale  della   difesa   e   del
          Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
              2) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la
          nomina dei Capi di stato maggiore di Forza armata; 
              3) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la
          destinazione  dei  generali  di  corpo  d'armata  e   gradi
          corrispondenti negli incarichi di Forza armata su  proposta
          dei rispettivi Capi di  stato  maggiore  e  del  Comandante
          generale dell'Arma dei carabinieri; 
              4) propone al Ministro della difesa,  d'intesa  con  il
          Segretario generale della difesa e sentiti i Capi di  stato
          maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma
          dei carabinieri, per quanto di  competenza,  gli  ufficiali
          generali e ammiragli di grado non inferiore a  generale  di
          divisione  e  gradi  corrispondenti   da   destinare   agli
          incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
          generale; 
              5) indica al Ministro della difesa,  sulla  base  delle
          proposte dei Capi di stato maggiore di Forza armata  e  del
          Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di
          competenza,  gli  ufficiali  da  destinare  all'impiego  in
          ambito internazionale e presso altri dicasteri; 
              6) designa, sentiti i Capi di stato maggiore  di  Forza
          armata e il Comandante generale dell'Arma  dei  carabinieri
          per quanto di competenza, gli ufficiali da impiegare  negli
          incarichi  interforze,  previa  comunicazione  al  Ministro
          della difesa delle  designazioni  relative  agli  ufficiali
          generali e ammiragli. Per l'area  tecnico-amministrativa  e
          tecnico-industriale, la designazione ha luogo d'intesa  con
          il Segretario generale della difesa; 
              u)  definisce  i  programmi  e   impartisce   direttive
          riguardanti l'addestramento e le esercitazioni  interforze,
          nonche' il perfezionamento, a carattere  interforze,  della
          formazione professionale e culturale  del  personale  delle
          Forze armate; 
              v) approva i piani operativi proposti dai Capi di stato
          maggiore  di  Forza  armata  e  dal   Comandante   generale
          dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza; 
              z) dispone per l'impiego  del  Corpo  delle  infermiere
          volontarie; 
              aa) emana direttive  per  la  gestione  del  patrimonio
          infrastrutturale nazionale e  NATO  e  gestisce  quello  di
          competenza; 
              bb) sviluppa, sulla base delle direttive  del  Ministro
          della difesa, le attivita' di  comunicazione,  di  pubblica
          informazione e di promozione a favore delle  Forze  armate.
          Cura le relazioni  pubbliche  dello  Stato  maggiore  della
          difesa e coordina,  nel  loro  complesso,  quelle  delegate
          ovvero di specifica competenza dei Capi di  stato  maggiore
          di Forza armata e del  Comandante  generale  dell'Arma  dei
          carabinieri.   Emana   le   direttive   in    materia    di
          documentazione storica. Intrattiene rapporti con gli organi
          di informazione, in coordinamento con i  competenti  uffici
          del Ministero; 
              cc) promuove  lo  sviluppo  della  politica  ambientale
          della difesa con l'emanazione di direttive  interforze,  in
          un  quadro  di  stretta   armonizzazione   delle   esigenze
          nazionali e NATO.». 
              «Art. 95 (Attribuzioni in campo nazionale dei  Capi  di
          stato maggiore di Forza armata).  -  1.  I  Capi  di  stato
          maggiore dell'Esercito italiano, della  Marina  militare  e
          dell'Aeronautica militare: 
              a) formulano, sulla base delle direttive  del  Capo  di
          stato   maggiore   della   difesa   e   della    situazione
          politico-militare,  le  proposte  di  competenza   per   la
          pianificazione operativa  e  finanziaria  delle  rispettive
          Forze; 
              b) si avvalgono delle direzioni di  cui  all'art.  106,
          comma 1 e 113, comma 2, secondo le  rispettive  competenze,
          per     l'ottimale     realizzazione     dei      programmi
          tecnico-finanziari  approvati,  di  cui  seguono,  fornendo
          anche specifiche  indicazioni,  lo  stato  di  avanzamento,
          tenendone informati il Capo di stato maggiore della  difesa
          e il Segretario generale della difesa; 
              c) provvedono, sulla base delle direttive del  Capo  di
          stato maggiore  della  difesa,  all'impiego  operativo  dei
          fondi destinati all'investimento per la  realizzazione  dei
          programmi di rispettiva competenza; 
              d)  provvedono  all'impiego  operativo  dei  fondi  del
          settore funzionamento in ordine agli enti e  reparti  della
          rispettiva Forza armata, nel rispetto delle  previsioni  di
          cui all'art. 49 del codice, disponendo  per  l'assegnazione
          delle relative risorse finanziarie e  per  la  ripartizione
          dei fondi; per gli enti di  cui  all'art.  49  del  codice,
          l'impiego operativo dei fondi  si  esercita  attraverso  la
          simultanea approvazione dei programmi di lavoro  annuali  e
          dei  relativi  stanziamenti  di  bilancio  fatta  salva  la
          facolta' di modificazione dei programmi stessi; 
              e) provvedono alla diretta  amministrazione  dei  fondi
          del  settore  funzionamento   finalizzati   ad   assicurare
          l'efficienza   dei   mezzi,   dei   materiali    e    delle
          infrastrutture,   anche   avvalendosi   delle    competenti
          direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati
          dal Ministro; 
              f) sono, sulla base delle direttive del Capo  di  stato
          maggiore della difesa, organi centrali di  sicurezza  della
          rispettiva Forza armata; 
              g) determinano, nei limiti  delle  dotazioni  organiche
          complessive e relativamente alla propria Forza  armata,  in
          base  alla  ripartizione  interforze  del  Capo  di   stato
          maggiore della difesa e approvata dal Ministro della difesa
          e nel quadro delle direttive ricevute: 
              1) l'ordinamento, gli organici e il  funzionamento  dei
          comandi, reparti, unita', istituti ed enti vari emanando le
          relative   disposizioni   nei    settori    di    attivita'
          tecnico-operativa; 
              2) le esigenze  di  personale  civile  per  i  comandi,
          reparti,   unita',   istituti,   scuole   ed   enti   vari,
          concordandone la designazione con la  competente  Direzione
          generale; 
              3) le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti,
          unita', istituti, scuole ed enti vari; 
              4) le modalita' attuative della mobilitazione  e  delle
          relative scorte; 
                h) emanano,  nei  limiti  delle  dotazioni  organiche
          complessive e relativamente alla propria Forza  armata,  in
          base alla ripartizione  interforze  indicata  dal  Capo  di
          stato maggiore della difesa e approvata dal Ministro  della
          difesa e nel quadro delle direttive ricevute: 
              1) le direttive per il reclutamento, la  selezione,  la
          formazione e l'addestramento del personale e ne  dispongono
          e  controllano  l'attuazione  avvalendosi  dei   dipendenti
          organismi e della  competente  Direzione  generale  per  la
          selezione del solo personale di truppa in servizio di  leva
          obbligatorio; 
              2) le  direttive  per  l'impiego  del  personale  della
          rispettiva Forza armata; 
              i) designano, dandone preventiva comunicazione al  Capo
          di stato maggiore della difesa, gli  ufficiali  generali  e
          ammiragli di grado non superiore a generale di divisione  o
          grado corrispondente da destinare nei vari incarichi  della
          propria Forza armata; 
              l) provvedono alla trattazione delle  materie  relative
          all'impiego del personale ufficiale,  dei  sottufficiali  e
          dei militari di truppa della Forza armata,  ferme  restando
          le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa,  e
          pongono in essere i relativi atti amministrativi anche  per
          quanto concerne l'eventuale contenzioso; 
              m)  assicurano,  per  l'esecuzione  di  operazioni   ed
          esercitazioni nazionali ovvero  multinazionali  interforze,
          la disponibilita' qualitativa e  quantitativa  delle  Forze
          stabilite  dal  Capo  di  stato  maggiore   della   difesa,
          individuando i relativi reparti; 
              n) definiscono l'attivita' addestrativa ed  esercitano,
          anche avvalendosi  dei  comandi  operativi  dipendenti,  le
          funzioni  delegate  di  comando  operativo  inerenti   alle
          operazioni ed esercitazioni di Forza armata; 
              o) esercitano le  attribuzioni  connesse  all'attivita'
          logistica,  emanando  le  necessarie  direttive   e   norme
          tecniche applicative agli organi dipendenti e competenti in
          materia  di  organizzazione,  direzione  e  controllo   dei
          relativi servizi, con riguardo ai  sistemi  d'arma,  mezzi,
          materiali ed  equipaggiamenti,  alla  conseguente  relativa
          conservazione, distribuzione,  aggiornamento,  mantenimento
          in  efficienza,   manutenzione,   revisione,   riparazione,
          dichiarazione di fuori uso e di dismissione dal servizio; 
              p) esercitano le attribuzioni relative  alla  gestione,
          controllo, determinazione e ripianamento  delle  dotazioni,
          delle scorte  e  dei  materiali  di  consumo  nonche'  alla
          gestione dei  fondi  occorrenti  per  l'espletamento  delle
          correlate attivita' logistiche e tecnico-amministrative.». 
              «Art. 111 (Ufficio centrale del bilancio e degli affari
          finanziari). - 1. L'Ufficio centrale del bilancio  e  degli
          affari finanziari, in particolare: 
              a)  provvede  alla  formulazione,  sulla   base   delle
          direttive del  Ministro  e  secondo  le  indicazioni  degli
          organi  programmatori,  dello   schema   dello   stato   di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  e  alle  relative
          proposte di variazioni; 
              b) predispone gli atti relativi all'attribuzione  degli
          stanziamenti in base alle indicazioni  del  Capo  di  stato
          maggiore della difesa; 
              c)  svolge  attivita'  di  consulenza  finanziaria   ed
          economica sulla gestione dei fondi, di controllo e raccordo
          con il Ministero dell'economia e delle finanze  per  quanto
          attiene alla contabilita' economica analitica nonche' studi
          e  applicazioni  in  materia  di   bilancio   fornendo   le
          indicazioni tecniche ai fini dell'esame e  valutazione  del
          bilancio consuntivo; 
              d)  promuove  direttive  di  carattere   generale,   in
          relazione all'esercizio del bilancio e ai  risultati  delle
          verifiche amministrative e contabili; 
              e) svolge  attivita'  di  carattere  amministrativo  in
          merito  alla  cooperazione  internazionale  per  quanto  di
          competenza e alle problematiche di natura fiscale in ambito
          intracomunitario; 
              f)  svolge  attivita'   di   carattere   amministrativo
          concernenti i servizi generali per le esigenze degli uffici
          di diretta collaborazione del Ministro, della  magistratura
          militare, dell'Ordinariato militare, dell'Ufficio  centrale
          per  le  ispezioni  amministrative,  nonche'  relative   al
          proprio funzionamento; 
              g) provvede a monitorare i flussi dei singoli  capitoli
          a  favore  degli  enti  programmatori,  ferme  restando  le
          attribuzioni del Segretario generale fissate con l'art.  6,
          commi 4 e 5 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, e a curare
          il coordinamento  generale  del  bilancio  di  cassa  della
          Difesa. 
              2.  L'Ufficio  centrale  e'  diretto  da  un  ufficiale
          generale  o  grado  corrispondente  delle  Forze  armate  e
          dipende direttamente dal Ministro della  difesa.  L'Ufficio
          e' articolato in dieci uffici dirigenziali non generali,  i
          cui compiti  sono  definiti  con  decreto  ministeriale  di
          natura non regolamentare.». 
              «Art.  112   (Ufficio   centrale   per   le   ispezioni
          amministrative). - 1. L'Ufficio centrale per  le  ispezioni
          amministrative, in particolare: 
              a) provvede al servizio delle ispezioni  amministrative
          e  contabili,  con  azione  sia  diretta  che   decentrata,
          promuovendo l'accertamento delle eventuali  responsabilita'
          e i conseguenti provvedimenti; 
              b) cura i rapporti con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per l'attivita' a questo devoluta  nel  campo
          ispettivo; 
              c) svolge  le  verifiche  finalizzate  all'accertamento
          dell'osservanza delle disposizioni sui rapporti di lavoro a
          tempo parziale, di cui all'art. 1, commi da 56 a 65,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
              2. L'Ufficio centrale e' diretto da un dirigente civile
          del  ruolo  dei   dirigenti   del   Ministero   e   dipende
          direttamente  dal  Ministro  della  difesa.  L'Ufficio   e'
          articolato in diciassette uffici dirigenziali non generali,
          compresi quelli costituenti  il  nucleo  ispettivo,  i  cui
          compiti sono definiti con decreto  ministeriale  di  natura
          non regolamentare.». 
              «Art.  113  (Principi  e   disposizioni   comuni   alle
          direzioni  generali).  -  1.  Le  Direzioni  generali   del
          Ministero della difesa sono organizzate secondo criteri  di
          omogeneita' funzionale, e le relative strutture  ordinative
          e competenze sono disciplinate  con  decreti  del  Ministro
          della difesa. 
              2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa: 
              a) la Direzione generale per il personale militare; 
              b) la Direzione generale per il personale civile; 
              c) la Direzione generale dei lavori e del demanio; 
              d) la Direzione generale di commissariato e di  servizi
          generali; 
              e) la Direzione  generale  della  previdenza  militare,
          della leva e  del  collocamento  al  lavoro  dei  volontari
          congedati. 
              3.  I  dirigenti  generali  delle  Direzioni   generali
          interessate da eventuali atti di  riorganizzazione  di  cui
          all'art. 10, comma 3  del  codice  adottano  i  conseguenti
          provvedimenti organizzativi. 
              4. All'attuazione delle disposizioni  di  modifica  del
          numero  massimo  dei  posti  di  livello  dirigenziale  non
          generale previsto  dal  comma  4-bis,  si  provvede,  entro
          novanta giorni dalla sua data di entrata in vigore, con uno
          o piu' decreti del Ministro  della  difesa  di  natura  non
          regolamentare adottati ai sensi dell'art. 17, comma  4-bis,
          lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti  alla
          individuazione  degli  uffici  e  dei  posti   di   livello
          dirigenziale  non  generale   e   dei   relativi   compiti,
          nell'ambito  del  Segretariato  generale,  delle  direzioni
          generali, compresi gli uffici tecnici territoriali, e degli
          uffici centrali. 
              4-bis.  Il  numero  massimo  dei   posti   di   livello
          dirigenziale non generale, in attuazione dell'art. 2, commi
          da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
          194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          2010,   n.   25,   e'   rideterminato   in   riduzione   in
          duecentottantasei unita'.». 
              «Art.  114  (Direzione  generale   per   il   personale
          militare). - 1. La  Direzione  generale  per  il  personale
          militare, in particolare: 
              a)  cura   il   reclutamento,   lo   stato   giuridico,
          l'avanzamento,    la    disciplina,    la    documentazione
          caratteristica   e   matricolare,   le   provvidenze,    il
          trattamento   economico,   le   politiche   per   le   pari
          opportunita',  la  concessione  e  perdita  di  ricompense,
          distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali,  dei
          sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata
          e in servizio  permanente,  dell'Esercito  italiano,  della
          Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma  dei
          carabinieri; 
              b) provvede al recupero crediti; 
              c) tratta l'infortunistica ordinaria e speciale NATO; 
              d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i
          giudizi di responsabilita' amministrativa e  contabile,  il
          recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata
          in materia. 
              2. La Direzione generale e'  diretta  da  un  ufficiale
          generale o grado corrispondente delle Forze  armate  ed  e'
          articolata in ventisei uffici dirigenziali non generali,  i
          cui compiti  sono  definiti  con  decreto  ministeriale  di
          natura non regolamentare.». 
              «Art. 115 (Direzione generale per il personale civile).
          - 1. La Direzione generale  per  il  personale  civile,  in
          particolare: 
              a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'impiego,
          la formazione, le variazioni delle posizioni di  stato,  la
          disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare,
          le provvidenze, le politiche per le pari  opportunita',  il
          trattamento economico e previdenziale del personale  civile
          della Difesa, dei professori  delle  accademie  e  istituti
          militari di formazione e dei magistrati militari; 
              b) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i
          giudizi di responsabilita' amministrativa e  contabile,  il
          recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata
          in materia. 
              2. La Direzione generale e'  diretta  da  un  dirigente
          civile  del  ruolo  dei  dirigenti  del  Ministero  ed   e'
          articolata in venti uffici dirigenziali non generali, i cui
          compiti sono definiti con decreto  ministeriale  di  natura
          non regolamentare.». 
              «Art.  116   (Direzione   generale   della   previdenza
          militare, della leva  e  del  collocamento  al  lavoro  dei
          volontari congedati). -  1.  La  Direzione  generale  della
          previdenza militare,  della  leva  e  del  collocamento  al
          lavoro dei volontari congedati, in particolare: 
              a) provvede alle attivita' connesse con la  sospensione
          e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di  leva
          di cui all'art. 1929 del codice; 
              b) svolge attivita' per il sostegno alla ricollocazione
          professionale dei volontari congedati; 
              c)  cura  il  trattamento   di   pensione   normale   e
          privilegiato    ordinario,    nonche'    il     trattamento
          previdenziale spettante al personale militare; 
              d) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi
          di servizio computabili ai fini pensionistici; 
              e) provvede all'equo  indennizzo  e  al  riconoscimento
          della dipendenza delle  infermita'  da  causa  di  servizio
          riguardante il personale militare; 
              f) provvede alla trattazione delle materie relative  al
          reclutamento,  lo  stato,  l'avanzamento,   l'impiego,   la
          disciplina, la documentazione caratteristica e  matricolare
          e il  trattamento  economico  del  personale  del  servizio
          dell'assistenza   spirituale,   del   personale    militare
          dell'Associazione  dei  cavalieri  italiani   del   sovrano
          militare ordine di Malta e del personale del Corpo militare
          della Croce rossa italiana; 
              g) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i
          giudizi di responsabilita' amministrativa e  contabile,  il
          recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata
          in materia. 
              2. La Direzione generale e'  diretta  da  un  dirigente
          civile  del  ruolo  dei  dirigenti  del  Ministero  ed   e'
          articolata in diciotto uffici dirigenziali non generali,  i
          cui compiti  sono  definiti  con  decreto  ministeriale  di
          natura non regolamentare.». 
              «Art.  120  (Direzione  generale  dei  lavori   e   del
          demanio). - 1. La  Direzione  generale  dei  lavori  e  del
          demanio, in particolare: 
              a)  cura  la  progettazione,  la  realizzazione  e   la
          manutenzione  delle  costruzioni  edili   di   ogni   tipo,
          ordinarie e speciali; 
              b)    provvede     all'acquisizione,     utilizzazione,
          amministrazione e dismissione dei beni demaniali militari; 
              c) e' competente in materia di servitu' e di vincoli di
          varia natura connessi a beni demaniali militari; 
              d) liquida i danni a proprieta' private; 
              e) cura la formazione,  quando  effettuata  presso  gli
          organi dipendenti, di  personale  tecnico  e  specializzato
          militare e civile per le unita' operative e per gli  organi
          addestrativi, logistici e territoriali; 
              f) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i
          giudizi di responsabilita' amministrativa e  contabile,  il
          recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata
          in materia. 
              2. La Direzione generale e' diretta da un ufficiale del
          genio  dell'Esercito  italiano  o  del  genio  Aeronautico,
          ovvero da un ufficiale del  Corpo  ingegneri  dell'Esercito
          italiano o del genio navale della Marina militare - settore
          infrastrutture - laureato in  ingegneria  civile  o  lauree
          equivalenti, di grado non inferiore a generale di brigata o
          grado corrispondente delle Forze armate, ed  e'  articolata
          in ventitre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
          sono  definiti  con  decreto  ministeriale  di  natura  non
          regolamentare.». 
              «Art. 122 (Direzione generale  di  commissariato  e  di
          servizi  generali).  -  1.   La   Direzione   generale   di
          commissariato e di servizi generali, in particolare: 
              a) sovrintende alle  attivita'  di  studio  e  sviluppo
          tecnico,   costruzione,   produzione,   approvvigionamento,
          trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione,
          riparazione, revisione, recupero e  alla  emanazione  della
          normativa tecnica relativa  ai  viveri,  al  vestiario,  ai
          materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai  foraggi,
          nonche' ad altri materiali di uso ordinario. Cura, inoltre,
          l'approvvigionamento dei materiali sanitari e farmaceutici,
          l'attivita'    contrattuale     relativa     all'erogazione
          dell'energia elettrica, dell'acqua e del  gas,  nonche'  la
          gestione amministrativa degli asili nido; 
              b) assolve alle incombenze amministrative  relative  al
          servizio dei trasporti interessanti le Forze  armate,  alle
          gestioni affidate ai consegnatari-cassieri,  alle  esigenze
          di manovalanza e trasporti degli organi  centrali,  nonche'
          all'acquisizione di altri servizi; 
              c) cura la formazione,  quando  effettuata  presso  gli
          organi dipendenti, di  personale  tecnico  e  specializzato
          militare e civile per le unita' operative e per gli  organi
          addestrativi, logistici e territoriali; 
              d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i
          giudizi di responsabilita' amministrativa e  contabile,  il
          recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata
          in materia. 
              2. La Direzione generale e'  diretta  da  un  dirigente
          civile  del  ruolo  dei  dirigenti  del  Ministero  ed   e'
          articolata in tredici uffici dirigenziali non  generali,  i
          cui compiti  sono  definiti  con  decreto  ministeriale  di
          natura non regolamentare. 
              3.  Dalla  Direzione  generale  dipendono  tre   uffici
          tecnici territoriali di livello dirigenziale  non  generale
          retti da militari, preposti all'attuazione di  programmi  e
          accordi nazionali e internazionali  per  l'acquisizione  di
          impianti,  mezzi   e   materiali   forniti   dall'industria
          nazionale  ed  estera,   nonche'   al   controllo   tecnico
          dell'esecuzione   dei   contratti   di   competenza,   alla
          certificazione   di   qualita'   dei   fornitori   e   alla
          dichiarazione  di   conformita'   dei   prodotti   per   la
          presentazione al collaudo. 
              4.  La  Direzione  generale  del  commissariato  e  dei
          servizi generali  provvede,  altresi',  all'amministrazione
          dei capitoli di bilancio relativi alle spese  generali  per
          gli enti e i Corpi militari, alle spese per  la  propaganda
          per le Forze armate,  alle  spese  di  rappresentanza,  per
          riviste e per cerimonie, nonche'  alle  spese  connesse  al
          funzionamento delle  biblioteche,  con  l'osservanza  delle
          norme di contabilita' di Stato.». 
              «Art. 248 (Comunicazioni, denunce e segnalazioni). - 1.
          Le comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale  per
          le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di
          dati o informazioni concernenti la tutela della sicurezza e
          della salute del  personale  militare  dell'Amministrazione
          della  difesa,  ivi  compresi  gli  infortuni  sul  lavoro,
          previste  a  carico  del  datore  di  lavoro  dal   decreto
          legislativo n. 81 del 2008, fatto salvo quanto previsto  ai
          commi da 2 a 4, sono sostituite da analoghe comunicazioni o
          segnalazioni inoltrate alle  competenti  articolazioni  del
          Ministero della  difesa,  secondo  le  procedure  stabilite
          dallo  Stato  maggiore  della  difesa.  Tali  articolazioni
          comunicano all'INAIL i dati in loro possesso relativi  agli
          infortuni  e  alle  malattie  professionali  del  personale
          militare; i predetti dati sono: 
              a) adeguatamente  aggregati  e  resi  coerenti  con  le
          esigenze di elaborazione dei predetti Enti assicuratori; 
              b) comunicati per via telematica e con cadenza annuale; 
              c) comunicati in forma anonima e per fini statistici. 
              2.  L'obbligo  del  datore  di  lavoro  di   comunicare
          annualmente all'INAIL i nominativi dei  rappresentanti  dei
          lavoratori per la sicurezza, previsto dall'art.  18,  comma
          1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del  2008,  e'
          sostituito da analoga comunicazione inoltrata dal datore di
          lavoro alla  struttura  ordinativa  di  cui  all'art.  252.
          L'organismo   di   cui   all'art.   252   che   riceve   le
          comunicazioni,  provvede  a   richiedere   alla   struttura
          sindacale  competente  per  territorio,  la  nomina  di  un
          Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
          per quegli Enti nei quali non risulta  eletto  o  designato
          alcun Rappresentante per la sicurezza locale. 
              3. Restano ferme, con  riferimento  al  solo  personale
          civile dell'Amministrazione della difesa, gli  obblighi  di
          comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per  le
          assicurazioni   contro   gli   infortuni   sul   lavoro   o
          all'Istituto di previdenza per il settore marittimo di  cui
          al comma 1. Le medesime comunicazioni o segnalazioni di cui
          al  precedente  periodo  sono   comunque   inoltrate   alle
          articolazioni di cui al comma 1. 
              4.  L'obbligo  del  datore  di  lavoro  di   denunciare
          all'autorita' locale di pubblica sicurezza ogni  infortunio
          sul lavoro che ha per conseguenza la morte  o  l'inabilita'
          al lavoro per piu' di tre giorni, previsto dall'art. 54 del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
          1124, e' assolto,  nell'ambito  dell'Amministrazione  della
          difesa e con riferimento  agli  infortuni  occorsi  sia  al
          personale civile che al  personale  militare,  con  analoga
          comunicazione  inoltrata,  ove  presente,   al   competente
          Comando  dei  carabinieri  dell'organizzazione  di  polizia
          militare di Forza armata e al servizio di vigilanza di  cui
          agli articoli 260 e seguenti.». 
              «Art.  257  (Funzioni  di  medico  competente).  -   1.
          Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi  di  cui  all'art.
          253, le funzioni di medico competente sono svolte in  piena
          autonomia, prioritariamente,  dagli  ufficiali  medici,  in
          servizio, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 38,
          comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
              2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 38,  comma
          1, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 81 del  2008,
          da parte degli ufficiali  medici  delle  Forze  armate,  e'
          riconosciuto  con  provvedimento  dell'autorita'   militare
          individuata dal Capo di stato maggiore della difesa. 
              3. Presso lo Stato maggiore della difesa  e'  istituito
          un    apposito    registro    dei     medici     competenti
          dell'Amministrazione     della     difesa,      provvedendo
          all'iscrizione, alla sospensione o alla cancellazione degli
          ufficiali medici in  servizio,  individuati  ai  sensi  dei
          commi  1  e  2.  La  stessa  Direzione  generale  provvede,
          inoltre, alle incombenze di cui all'art. 38, comma  3,  del
          decreto legislativo n. 81 del 2008. 
              4. Per l'aggiornamento  professionale  degli  ufficiali
          medici in servizio  che  svolgono  le  funzioni  di  medico
          competente, lo Stato maggiore della difesa, d'intesa con il
          Segretariato generale della difesa, gli Stati  maggiori  di
          Forza  armata  e  il   Comando   generale   dell'Arma   dei
          carabinieri, puo'  attivare  apposite  convenzioni  con  le
          universita' italiane, per l'ammissione dei citati ufficiali
          alla frequenza dei corsi di  specializzazione  in  medicina
          del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni o  in
          igiene e medicina preventiva. A tal fine, si  ricorre  alla
          riserva    di    posti    annualmente    a     disposizione
          dell'Amministrazione della difesa, ai sensi  dell'art.  757
          del codice. Gli ufficiali  medici  specializzandi  in  base
          alle  convenzioni  di  cui  al  presente   comma,   possono
          frequentare, in qualita' di tirocinanti e  nell'ambito  dei
          crediti  formativi  universitari  previsti,  le   strutture
          sanitarie degli enti militari dislocati presso le  sedi  di
          appartenenza  svolgendo,  in  accordo  con   le   attivita'
          teoriche e pratiche proprie del corso di  specializzazione,
          le funzioni previste dai rispettivi ordinamenti didattici. 
              5. Se il datore di lavoro non ha disponibilita' alcuna,
          nel proprio ambito, di personale di  cui  al  comma  1,  il
          competente  organismo  di  Forza  armata  ovvero  dell'area
          tecnico-operativa       interforze       o        dell'area
          tecnico-amministrativa  e   tecnico-industriale   autorizza
          l'impiego di un ufficiale medico di altro  ente  o  comando
          ovvero il ricorso alle prestazioni di un medico  competente
          esterno   all'Amministrazione,   secondo    le    procedure
          amministrative vigenti. 
              6. In deroga a quanto previsto dall'art. 25,  comma  1,
          lettere c) e l) del decreto legislativo  n.  81  del  2008,
          l'ufficiale  medico  che  assolve  le  funzioni  di  medico
          competente, di cui al commi 1, ovvero il medico di  cui  al
          comma 5: 
              a) custodisce le cartelle sanitarie e di rischio di cui
          alla lettera c) dell'art. 25 del decreto legislativo n.  81
          del 2008,  esclusivamente,  presso  il  luogo  di  custodia
          individuato dal datore  di  lavoro,  con  l'adozione  delle
          misure necessarie a salvaguardare la riservatezza dei  dati
          in esse contenuti; 
              b) se l'organizzazione antinfortunistica di riferimento
          comprende reparti dislocati anche oltre l'ambito  comunale,
          visita gli ambienti di lavoro  a  cadenza  che  stabilisce,
          d'intesa con il datore di lavoro, in base alla  valutazione
          dei  rischi;  l'indicazione  di  una  periodicita'  diversa
          dall'annuale  deve  essere  annotata   nel   documento   di
          valutazione dei rischi. 
              7. Nelle realta'  comprensoriali,  ove  insistono  piu'
          organismi  dell'amministrazione  della  difesa,   ancorche'
          appartenenti a  differenti  aree  funzionali,  puo'  essere
          nominato  un  unico  ufficiale   medico   competente,   con
          l'incarico di  operare  a  favore  dei  singoli  datori  di
          lavoro.  Analogamente,  puo'  essere  nominato   un   unico
          ufficiale medico competente se al medesimo datore di lavoro
          fanno capo piu'  reparti  dislocati  anche  oltre  l'ambito
          comunale. 
              8. Le visite e gli  accertamenti  sanitari  finalizzati
          alle verifiche previste dall'art. 41, comma 4, del  decreto
          legislativo n. 81 del 2008,  sono  effettuati  dai  servizi
          sanitari delle Forze armate, ai  sensi  dell'art.  929  del
          codice e del libro IV, titolo  II,  capo  II  del  presente
          regolamento. 
              9. Ai fini della tutela  della  salute  dei  lavoratori
          dell'Amministrazione della difesa, lo Stato maggiore  della
          difesa: 
              a) effettua attivita' di studio e ricerca in materia di
          medicina occupazionale, trasferendone i risultati a  favore
          degli    organismi    delle     aree     tecnico-operativa,
          tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della  Difesa,
          per  incrementare  le  misure   sanitarie   finalizzate   a
          prevenire danni alla salute del personale militare e civile
          dell'Amministrazione della difesa; 
              b) fornisce consulenza e indirizzi generali in  materia
          di medicina occupazionale, tenendo conto  della  necessita'
          di salvaguardare l'operativita' e l'efficienza delle  Forze
          armate; 
              c) definisce eventuali procedure per la valutazione dei
          rischi  per  la  salute  elaborando,  altresi',  protocolli
          standardizzati per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori
          militari  e  civili  dell'amministrazione   della   difesa,
          tenendo conto dei rischi tipici dell'attivita' svolta.». 
              «Art. 258 (Comunicazioni, segnalazioni e documenti).  -
          1. Le comunicazioni o segnalazioni alla competente  Azienda
          sanitaria locale (ASL) di dati o  informazioni  concernenti
          la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in
          servizio dai lavoratori militari,  previste  a  carico  del
          medico competente dall'art. 40 del decreto  legislativo  n.
          81 del 2008, e dall'art. 139  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  sono  sostituite
          da  analoghe  comunicazioni  o  segnalazioni  inoltrate  ai
          servizi di vigilanza  di  cui  all'art.  260;  le  similari
          comunicazioni  ovvero  trasmissioni  di  documenti  che  il
          decreto n. 81 prevede a favore dell'Istituto  superiore  di
          prevenzione  di  sicurezza  e  sicurezza  sul  lavoro  sono
          sostituite, a cura del medico competente, limitatamente  al
          personale   militare,   con   analoghe   comunicazioni    o
          trasmissione  di  documenti  alle  articolazioni   di   cui
          all'art. 248, comma 1, secondo le procedure stabilite dagli
          organi di vertice di Forza armata e  del  Comando  generale
          dell'Arma dei carabinieri, per l'area  tecnicooperativa,  e
          dal  Segretariato  generale  della  difesa,  per  le   aree
          tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. 
              2. Le articolazioni  di  cui  all'art.  248,  comma  1,
          provvedono: 
              a) alla raccolta dei dati e all'esame degli stessi; 
              b) alla loro comunicazione  all'Istituto  superiore  di
          prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro.». 
              «Art. 260 (Istituzione dei servizi di vigilanza). -  1.
          La vigilanza sul rispetto delle norme di legge  nell'ambito
          delle attivita'  e  dei  luoghi  di  cui  all'art.  259  e'
          effettuata,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dal   decreto
          legislativo n. 81 del 2008, e secondo  le  procedure  e  le
          disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre  1994,  n.
          758, dal personale militare e  civile  dell'Amministrazione
          della difesa  individuato  secondo  i  criteri  recati  dal
          presente capo. 
              2.  Ai  fini   di   cui   al   comma   1,   nell'ambito
          dell'Amministrazione della difesa,  in  applicazione  della
          normativa in materia di sicurezza e salute  nei  luoghi  di
          lavoro, sono istituiti appositi servizi  di  vigilanza  che
          operano nell'ambito delle aree di  competenza  di  ciascuna
          Forza  armata  e   dell'Arma   dei   carabinieri,   nonche'
          nell'ambito  dell'area  tecnico-operativa   interforze   di
          vertice   e    nelle    aree    tecnico-amministrativa    e
          tecnico-industriale. 
              3.  Ai  servizi  di  vigilanza  istituiti   nell'ambito
          dell'Amministrazione della difesa  e'  attribuita,  in  via
          esclusiva,   la   competenza   di   vigilanza    preventiva
          tecnico-amministrativa e di  vigilanza  ispettiva  prevista
          dall'art. 13, del  decreto  legislativo  n.  81  del  2008,
          nonche' ogni altra competenza in  materia  attribuita  alla
          Azienda sanitaria locale dal citato decreto, a eccezione di
          quanto stabilito al comma 4. 
              4.  Avverso  i  giudizi  del  medico   competente,   il
          lavoratore militare  o  civile  dell'Amministrazione  della
          difesa   puo'   presentare   ricorso    alla    commissione
          medico-legale, comprendente almeno  un  medico  competente,
          individuata con provvedimento dello  Stato  maggiore  della
          difesa.». 
              «Art.   283   (Tenuta   del   registro   e    modalita'
          d'iscrizione). - 1. Il registro delle navi  e  galleggianti
          in servizio governativo non commerciale e' tenuto, anche in
          via informatica, presso la Direzione degli armamenti navali
          (NAVARM) del Ministero della difesa. 
              2. Il registro di  cui  al  comma  1  e'  suddiviso  in
          sezioni ripartite per navi e  galleggianti,  corrispondenti
          alle singole amministrazioni  dello  Stato  che  richiedono
          l'iscrizione. 
              3. L'iscrizione delle  navi  e  dei  galleggianti  puo'
          essere effettuata per singolo  naviglio  o  collettivamente
          per gruppi con caratteristiche identiche. 
              4. L'iscrizione nel registro e' effettuata  su  domanda
          dell'amministrazione dello Stato interessata. La domanda e'
          corredata dei certificati degli enti tecnici competenti  in
          materia di  classificazione  e  certificazione  delle  navi
          secondo le vigenti disposizioni  di  legge.  A  conclusione
          dell'istruttoria da parte di NAVARM, per l'accertamento dei
          requisiti,  l'iscrizione  e'  disposta  con   decreto   del
          Ministero   della   difesa,   nel   quale   e'    riportata
          l'indicazione dei dati identificativi del  naviglio  e  del
          tipo di  navigazione  al  quale  e'  abilitato  secondo  la
          procedura di certificazione. 
              5. Il procedimento di cui al comma 4 si conclude  entro
          quattro mesi dalla  data  di  ricezione  della  domanda  di
          iscrizione, salva l'esigenza di ulteriore  istruttoria,  da
          esperirsi entro i due mesi successivi. 
              6. Ai fini dell'iscrizione nel registro, sono richiesti
          i seguenti dati identificativi: 
              a) tipo e classe del naviglio, ove prevista; 
              b)  tipo  di  abilitazione  alla  navigazione,  secondo
          quanto  previsto  dall'art.   302   del   regolamento   per
          l'esecuzione del codice della  navigazione,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1952,
          n. 328; 
              c) distintivo ottico; 
              d) nome dell'unita'.». 
              «Art.  580  (Accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
          militare). - 1. L'accertamento dell'idoneita'  al  servizio
          militare e' effettuato mediante visite mediche  generali  e
          specialistiche    e     prove     fisio-psico-attitudinali,
          esclusivamente  a  cura  dei  competenti  organi   sanitari
          militari. 
              2.  Lo  stato  di  gravidanza  costituisce   temporaneo
          impedimento all'accertamento. 
              3.  L'accertamento  nei  riguardi  dei  candidati   che
          partecipano ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze
          armate e' effettuato entro il termine stabilito  dal  bando
          di  concorso  in  relazione  ai  tempi  necessari  per   la
          definizione della graduatoria. 
              4. Con decreto del Ministro della difesa sono  adottate
          le  direttive  tecniche  riguardanti  l'accertamento  e  la
          valutazione,  ai  fini   dell'idoneita'   ai   servizi   di
          navigazione aerea, delle imperfezioni e infermita'  di  cui
          all'art.  586,  predisposte  dallo  Stato  maggiore   della
          difesa,  su   proposta   del   capo   di   stato   maggiore
          dell'Aeronautica militare.». 
              «Art.  957  (Reclutamento  degli  atleti).  -   1.   Il
          reclutamento degli atleti  ha  luogo,  per  ciascuna  Forza
          armata, mediante pubblico concorso per titoli: 
              a)  nei  limiti   delle   consistenze   del   personale
          volontario di truppa in ferma prefissata previsto dall'art.
          799 del codice, per l'Esercito italiano, la Marina militare
          e l'Aeronautica militare; 
              b)  nel  limite  delle  vacanze  organiche  del   ruolo
          appuntati e carabinieri, per l'Arma dei carabinieri. 
              2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1: 
              a) per i gruppi sportivi dell'Esercito italiano,  della
          Marina militare e dell'Aeronautica militare, i giovani che,
          anche senza aver effettuato il servizio quali volontari  in
          ferma prefissata di un anno, sono in possesso dei requisiti
          previsti  per  l'arruolamento  quali  volontari  in   ferma
          prefissata quadriennale, e per i quali non si  applicano  i
          limiti di altezza previsti per il reclutamento; 
              b) per il gruppo  sportivo  dell'Arma  dei  carabinieri
          coloro che riuniscano i requisiti necessari  per  l'accesso
          al ruolo appuntati e carabinieri. 
              3.  Gli  aspiranti  di  cui  al  comma  2  devono  aver
          conseguito,   nella   disciplina    prescelta,    risultati
          agonistici di  livello  almeno  nazionale  certificati  dal
          Comitato Olimpico Nazionale Italiano  o  dalle  federazioni
          sportive nazionali, la cui  valutazione  e'  devoluta  alla
          commissione esaminatrice di cui all'art.  961,  sulla  base
          dei parametri fissati nel bando di concorso. 
              4. I vincitori del concorso: 
              a) se appartenenti all'Esercito italiano,  alla  Marina
          militare  o  all'Aeronautica  militare  sono   immessi   in
          servizio secondo  l'ordine  della  graduatoria  finale  con
          determinazione  del  Direttore  generale  della   Direzione
          generale per il personale militare e  sono  avviati  a  uno
          specifico corso formativo in qualita' di volontari in ferma
          prefissata  quadriennale,  volto   a   far   acquisire   le
          conoscenze  necessarie  per  l'assolvimento   dei   compiti
          militari di base; 
              b)  se  appartenenti  all'Arma  dei  carabinieri   sono
          ammessi a uno specifico  corso  formativo  in  qualita'  di
          allievi carabinieri, mirato a far acquisire  le  conoscenze
          necessarie per l'assolvimento dei  compiti  militari  e  di
          polizia, al termine del quale sono immessi in ruolo secondo
          l'ordine  della  graduatoria  finale,  con  il   grado   di
          carabiniere, con determinazione del Comandante  generale  o
          di autorita' da questi delegata. 
              5. Per il personale di cui al comma 2, con decreto  del
          Ministro della difesa sono adottate le  direttive  tecniche
          riguardanti  l'accertamento  delle  imperfezioni  e   delle
          infermita' di cui  all'art.  579,  nonche'  i  criteri  per
          delineare il  profilo  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
          servizio militare, predisposti dallo Stato  maggiore  della
          difesa, sentita ciascuna Forza armata. 
              6. Il  personale  appartenente  ai  ruoli  marescialli,
          ispettori, sergenti, sovrintendenti, volontari in  servizio
          permanente e appuntati e carabinieri puo'  essere  inserito
          nei rispettivi centri sportivi  se  e'  in  possesso  degli
          stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.». 
              «Art. 964 (Determinazione della dotazione organica).  -
          1. In attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera a),  della
          legge 27 dicembre 2006, n.  296,  dell'art.  74,  commi  1,
          lettera a) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e dell'art. 2,  commi  da  8-bis  a  8-sexies,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2010,  n.  25,  la
          dotazione organica complessiva dei dirigenti di prima e  di
          seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area  1
          - dirigenti, e' rideterminata in riduzione in  159  unita',
          comprensive di quarantaquattro posti di funzione di livello
          dirigenziale  non  generale,  di  cui  venticinque   presso
          stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento,
          arsenali e reparti di manutenzione, sette  nell'area  della
          giustizia  militare  e  dodici  negli  uffici  di   diretta
          collaborazione del Ministro della difesa. 
              2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e  in
          applicazione  dell'art.  74,  comma  1,  lettera  c),   del
          decreto-legge   n.   112   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 133 del  2008,  la  dotazione
          organica complessiva del personale civile non  dirigenziale
          del Ministero  e'  rideterminata  in  riduzione  in  33.402
          unita', in modo da realizzare la riduzione  del  dieci  per
          cento della spesa complessiva relativa al numero dei  posti
          di organico di tale personale. 
              3.  Negli  articoli  965  e  966  e',  rispettivamente,
          stabilita la ripartizione: 
              a) delle posizioni dirigenziali di prima e  di  seconda
          fascia, di cui al comma 1; 
              b) delle unita' organiche di personale di cui al  comma
          2, per le diverse aree.». 
              «Art. 965 (Ripartizione delle dotazioni  organiche  dei
          dirigenti). - 1.  La  dotazione  organica  complessiva  dei
          dirigenti del Ministero della difesa di cui  all'art.  964,
          comma 1 e' cosi' ripartita: 
              a) dirigenti di prima fascia: 11 unita'; 
              b) dirigenti di seconda fascia: 148 unita'. 
              2. Il  numero  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  e'
          comprensivo  di  un   dirigente   generale   con   incarico
          attribuito ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 10, del decreto
          legislativo n. 165 del 2001 e tiene conto  della  riduzione
          di una unita'  dirigenziale  generale  civile,  operata  in
          attuazione dell'art. 1, commi 404, lettera a) e 897,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e  di  due  unita'  in
          attuazione dell'art. 74 del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133. 
              3. Il totale di 148 unita' di cui al comma  1,  lettera
          b), tiene conto delle riduzioni, di 4  unita'  dirigenziali
          civili di seconda fascia operata in esecuzione dell'art. 1,
          comma 897 della  legge  n.  296  del  2006,  di  30  unita'
          dirigenziali  civili  di   seconda   fascia,   operata   in
          attuazione dell'art. 1, commi 404, lettera a), della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 74, commi  1,  lettera
          a)  e  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133 e di ulteriori  16  unita'  dirigenziali  civili  di
          seconda fascia, operata ai sensi dell'art. 2, comma  8-bis,
          lettera a), del decreto-legge 30  dicembre  2009,  n.  194,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 25, e comprende 44 posti di  funzione  di  livello
          dirigenziale non generale, di cui 25  presso  stabilimenti,
          centri, centri tecnici, poli di  mantenimento,  arsenali  e
          reparti  di  manutenzione,  7  nell'area  della   giustizia
          militare e 12 negli uffici di  diretta  collaborazione  del
          Ministro della difesa.». 
              «Art. 966 (Ripartizione delle dotazioni  organiche  del
          personale civile di livello  non  dirigenziale).  -  1.  La
          dotazione organica  complessiva  del  personale  civile  di
          livello non dirigenziale del Ministero della difesa, di cui
          all'art. 964, comma 2 e' cosi' ripartita: 
                a) Aree: 
              1) area 3^: 5.266 unita'; 
              2) area 2^: 27.975 unita'; 
              3) area 1^: 63 unita'; 
                b) professori e ricercatori: 
              1) professori ordinari e straordinari: 24 unita'; 
              2) professori associati: 31 unita'; 
              3) ricercatori: 6 unita'; 
                c) comparto ricerca: 37 unita'.». 
              «Art. 967  (Ripartizione  del  personale  civile  nelle
          strutture  centrali  e  periferiche  del  Ministero   della
          difesa,   nei   profili   professionali   e   nelle   fasce
          retributive). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione, da adottare entro  centoventi  giorni  dalla
          data di entrata in vigore dei decreti ministeriali  di  cui
          all'art. 113, comma 4  e  al  termine  della  procedura  di
          individuazione dei profili professionali di cui all'art. 7,
          comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di  Lavoro  del
          comparto Ministeri, sottoscritto il 14  settembre  2007,  i
          contingenti  di  personale  appartenenti  alle   qualifiche
          dirigenziali,  alle  aree  prime,  seconda  e  terza  e  ai
          livelli, come determinati  dall'art.  964,  sono  ripartiti
          nell'ambito delle strutture centrali e periferiche  in  cui
          si  articola   l'Amministrazione,   nonche'   nei   profili
          professionali e nelle fasce retributive.». 
              «Art.  1044  (Procedimenti  di  competenza   di   altre
          direzioni generali). -  1.  I  procedimenti  di  competenza
          delle rimanenti Direzioni generali, delle articolazioni del
          Segretariato  generale  della  difesa,  del   commissariato
          generale per le onoranze ai caduti in guerra, e i  relativi
          termini per ciascuno indicati, sono i seguenti: 
                a) contrattualistica; bandi di gara: 
              1) asta pubblica nazionale: 180 giorni; 
              2) asta pubblica internazionale: 180 giorni; 
              3) licitazione privata nazionale: 180 giorni; 
              4) licitazione privata internazionale: 180 giorni; 
              5) appalto concorso nazionale: 180 giorni; 
              6) appalto concorso internazionale: 180 giorni; 
              7) trattativa privata nazionale: 180 giorni; 
              8) trattativa privata internazionale: 180 giorni; 
              b) contrattualistica; servizi in  economia:  90  giorni
          dalla richiesta di preventivo o dalla lettera di invito; 
              c)   contrattualistica;   stipula,   approvazione    ed
          esecuzione del contratto: 
              1) decisione su richiesta di proroga  dei  termini:  60
          giorni dalla data di  ricezione  della  richiesta  avanzata
          dalla ditta contraente; 
              2) provvedimenti in  via  di  autotutela  a  fronte  di
          inadempienze:    risoluzione,    esecuzione    in    danno,
          applicazione di penalita': 90 giorni dalla data in  cui  la
          controparte   e'   tenuta   a   presentare    le    proprie
          giustificazioni; 
              3) perfezionamento atti di transazione: 180 giorni  dal
          momento  in  cui  una  parte  aderisce  alla  proposta   di
          transazione della controparte; 
              4) procedura di riconoscimento di  debito:  180  giorni
          dalla data  in  cui  viene  contestata  all'Amministrazione
          della difesa l'esistenza di debito; 
              5)  decisioni  in  merito  alla  disapplicazione  delle
          penalita': 180 giorni dalla data di ricezione della domanda
          avanzata  dalla  ditta   contraente   o   dalla   data   di
          approvazione del collaudo per i lavori del genio; 
              6) collaudo: 180 giorni dalla data della  comunicazione
          al  contraente  del  luogo  e  del  giorno  in  cui  verra'
          effettuato il collaudo; 
              7) comunicazione del certificato di collaudo  nel  caso
          di mancato intervento al collaudo: 60 giorni dalla data  di
          redazione del certificato del collaudo; 
              8)  determinazione   dell'Amministrazione   in   merito
          all'accettazione o  al  rifiuto  di  quanto  sottoposto  al
          collaudo:  60  giorni  dalla  data  di  presentazione   del
          certificato  di   collaudo   all'organo   a   cui   compete
          l'accettazione  o  il  rifiuto  di  quanto  sottoposto   al
          collaudo; 
              9) svincolo della cauzione: 90  giorni  dalla  data  di
          ricezione della richiesta della ditta contraente; 
              10) svincolo della cauzione per lavori del  genio:  120
          giorni dalla data di ricezione della richiesta della  ditta
          contraente; 
              11)  revisione  prezzi:  90  giorni   dalla   data   di
          comunicazione dell'inizio dell'istruttoria; 
              12) pagamenti:  180  giorni  dalla  data  dell'avvenuta
          accettazione dei beni o della verifica dei servizi,  ovvero
          dal ricevimento della fattura se successivo; nei contratti,
          lettere  di   ordinazione   o   obbligazioni   commerciali,
          comunque, dovra' essere espressamente  specificato  che  il
          termine viene concordato tra le parti; inoltre,  i  termini
          dei pagamenti sono sospesi durante i periodi di carenze  di
          disponibilita'  finanziarie  non  imputabili  agli   organi
          dell'Amministrazione; 
              13) determinazione di rigetto delle riserve: 180 giorni
          dalla data di approvazione del collaudo; 
              14) atti  integrativi,  aggiuntivi  o  sostitutivi  del
          contratto: 180 giorni; 
              d) vendita di materiali della  Difesa  fuori  uso:  180
          giorni  dalla  pubblicazione  del  bando  di  gara  per  le
          procedure a  evidenza  pubblica  ovvero  dalla  data  della
          lettera di invito per le procedure in economia; 
              e) cessione di materiali della Difesa: 150 giorni dalla
          data di ricezione della richiesta; 
              f)  prestiti  di  materiali  della  Difesa   ad   altre
          amministrazioni dello Stato e a privati  al  di  fuori  dei
          casi di  pubblica  calamita':  150  giorni  dalla  data  di
          ricezione della richiesta; 
              g) autorizzazione a conferire  con  il  Ministro  della
          difesa o autorita' delegata: 150 giorni; 
              h) autorizzazione a conferire con  altre  autorita'  di
          vertice: 120 giorni; 
              i) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90
          giorni. 
              2. I termini  dei  procedimenti  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), decorrono dalla data di pubblicazione del bando
          di gara; per i procedimenti  di  licitazione  privata,  nel
          caso di non pubblicazione del bando, il dies a quo coincide
          con la data della richiesta dell'offerta. 
              3. Gli ulteriori procedimenti  in  materia  di  sanita'
          militare e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i
          seguenti: 
              a) assegnazione  ciclo  di  cure  fangobalneotermali  e
          inalatorie: 180 giorni; 
              b)   assegnazione   ciclo   di   cure   idroponiche   e
          complementari: 180 giorni; 
              c) approvazione convenzioni  con  medici  civili  quali
          membri per il collegio medico legale: 150 giorni; 
              d) autorizzazioni al rimborso spese di degenza, cura  e
          concessioni protesi per infermita' dipendenti da  causa  di
          servizio: 80 giorni; 
              e)  approvazioni  convenzioni  mediante  licitazione  o
          trattativa  privata  con  alberghi   o   stabilimenti   con
          procedura accentrata: 180 giorni; il termine decorre  dalla
          data di spedizione della lettera di invito, per licitazione
          privata, e dal giorno della richiesta dell'offerta, per  la
          trattativa privata; 
              f)  approvazioni  convenzioni  mediante  licitazione  o
          trattativa  privata  con  alberghi   o   stabilimenti   con
          procedura delegata: 180 giorni; il termine  dalla  data  di
          ricezione della documentazione  trasmessa  da  parte  degli
          enti stipulanti; 
              g) emissione parere medico  legale  senza  l'intervento
          del  collegio  medico  legale:  90  giorni  dalla  data  di
          ricezione della pratica medico legale; 
              h) emissione parere medico legale del  collegio  medico
          legale: 180 giorni dalla data di  ricezione  della  pratica
          medico legale; 
              i) approvazione convenzioni con medici  civili  esterni
          alla Difesa per esigenze medico sanitarie e  professionisti
          laureati: 180  giorni  dalla  data  di  individuazione  del
          contraente da parte dell'ente stipulante; 
              l) autorizzazioni all'eccedenza di spesa  per  onoranze
          funebri:  60  giorni  dalla   data   di   ricezione   della
          documentazione; 
              m) autorizzazioni al rimborso di spese  per  assistenza
          medico legale: 120 giorni dalla  data  di  ricezione  della
          documentazione; 
              n) approvazione convenzioni con universita' e  istituti
          di ricerca per l'effettuazione di indagine  per  la  tutela
          della salute del personale militare: 150 giorni dalla  data
          della proposta dell'ente da convenzionare. 
              4. Il termine indicato per i  procedimenti  di  cui  al
          comma 3, lettere a) e b) decorre dal 1°  gennaio  dell'anno
          successivo a quello durante il quale l'interessato presenta
          la relativa domanda all'ente che lo amministra. 
              5.  Gli  ulteriori  procedimenti  di  competenza  della
          Direzione generale dei lavori e del demanio  e  i  relativi
          termini per ciascuno indicati, sono i seguenti: 
              a) risarcimento danni da esercitazioni: 180 giorni; 
              b) erogazioni di contributi  alle  regioni  oberate  da
          vincoli e da attivita' militari, liquidazione indennizzi  a
          privati e contributi ai comuni: 180 giorni; 
              c) concessioni di pascolo, sfalcio erba e  sfruttamento
          agricolo  per  la   manutenzione   dei   terreni   in   uso
          all'Amministrazione della difesa: 180 giorni; 
              d) concessione di suolo, di uso di aviorimesse e  altri
          edifici in ambito aeroportuale e co-uso di  beni  immobili:
          180 giorni.».