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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2023)
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Testo in vigore dal:  2-12-2023
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Art. 112

Ufficio centrale per le ispezioni amministrative
1. L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative
((dipende direttamente dal Ministro, è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e))
, in particolare:
a) provvede al servizio delle ispezioni amministrative e contabili, con azione sia diretta che decentrata, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilità e i conseguenti provvedimenti;
b) cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività a questo devoluta nel campo ispettivo;
c) svolge le verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sui rapporti di lavoro a tempo parziale, di cui all'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
((
2. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale si avvale di un nucleo ispettivo di livello dirigenziale.
))