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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2023)
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Testo in vigore dal:  2-12-2023
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Art. 116

Direzione generale della previdenza militare e della leva
1. La Direzione generale della previdenza militare e della leva, in particolare:
a) provvede alle attività connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 1929 del codice;
b) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonché il trattamento previdenziale spettante al personale militare;
c) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;
d) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardante il personale militare;
e) provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, del personale del servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, nonché, limitatamente al personale del servizio assistenza spirituale, alla documentazione matricolare;
f) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale.
((
2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.
))