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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2023)
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Testo in vigore dal:  2-3-2011
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Art. 967

Ripartizione del personale civile nelle strutture centrali e periferiche del Ministero della difesa, nei profili professionali e nelle fasce retributive
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare
((entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore))
dei decreti ministeriali di cui all'articolo 113, comma 4 e al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, i contingenti di personale appartenenti alle qualifiche dirigenziali, alle aree prime, seconda e terza e ai livelli, come determinati dall'articolo 964, sono ripartiti nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione, nonché nei profili professionali e nella fasce retributive.