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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2023)
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Testo in vigore dal:  2-3-2011
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Art. 95

Attribuzioni in campo nazionale dei Capi di stato maggiore di Forza armata
1. I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare:
a) formulano, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa e della situazione politico-militare, le proposte di competenza per la pianificazione operativa e finanziaria delle rispettive Forze;
b) si avvalgono delle direzioni
((di cui all'articolo 106, comma 1, e 113, comma 2, secondo le rispettive competenze,))
per l'ottimale realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati, di cui seguono, fornendo anche specifiche indicazioni, lo stato di avanzamento, tenendone informati il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa;
c) provvedono, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di rispettiva competenza;
d) provvedono all'impiego operativo dei fondi del settore funzionamento in ordine agli enti e reparti della rispettiva Forza armata, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 49 del codice, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi; per gli enti di cui all'articolo 49 del codice, l'impiego operativo dei fondi si esercita attraverso la simultanea approvazione dei programmi di lavoro annuali e dei relativi stanziamenti di bilancio fatta salva la facoltà di modificazione dei programmi stessi;
e) provvedono alla diretta amministrazione dei fondi del settore funzionamento finalizzati ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro;
f) sono, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, organi centrali di sicurezza della rispettiva Forza armata;
g) determinano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze del Capo di stato maggiore della difesa e approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute:
1) l'ordinamento, gli organici e il funzionamento dei comandi, reparti, unità, istituti ed enti vari emanando le relative disposizioni nei settori di attività tecnico-operativa;
2) le esigenze di personale civile per i comandi, reparti, unità, istituti, scuole ed enti vari, concordandone la designazione con la competente direzione generale;
3) le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti, unità, istituti, scuole ed enti vari;
4) le modalità attuative della mobilitazione e delle relative scorte;
h) emanano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze indicata dal Capo di stato maggiore della difesa e approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute:
1) le direttive per il reclutamento, la selezione, la formazione e l'addestramento del personale e ne dispongono e controllano l'attuazione avvalendosi dei dipendenti organismi e della competente direzione generale per la selezione del solo personale di truppa in servizio di leva obbligatorio;
2) le direttive per l'impiego del personale della rispettiva Forza armata;
i) designano, dandone preventiva comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non superiore a generale di divisione o grado corrispondente da destinare nei vari incarichi della propria Forza armata;
l) provvedono alla trattazione delle materie relative all'impiego del personale ufficiale, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Forza armata, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa, e pongono in essere i relativi atti amministrativi anche per quanto concerne l'eventuale contenzioso;
m) assicurano, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni nazionali ovvero multinazionali interforze, la disponibilità qualitativa e quantitativa delle Forze stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti;
n) definiscono l'attività addestrativa ed esercitano, anche avvalendosi dei comandi operativi dipendenti, le funzioni delegate di comando operativo inerenti alle operazioni ed esercitazioni di Forza armata;
o) esercitano le attribuzioni connesse all'attività logistica, emanando le necessarie direttive e norme tecniche applicative agli organi dipendenti e competenti in materia di organizzazione, direzione e controllo dei relativi servizi, con riguardo ai sistemi d'arma, mezzi, materiali ed equipaggiamenti, alla conseguente relativa conservazione, distribuzione, aggiornamento, mantenimento in efficienza, manutenzione, revisione, riparazione, dichiarazione di fuori uso e di dismissione dal servizio;
p) esercitano le attribuzioni relative alla gestione, controllo, determinazione e ripianamento delle dotazioni, delle scorte e dei materiali di consumo nonché alla gestione dei fondi occorrenti per l'espletamento delle correlate attività logistiche e tecnico-amministrative.