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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2023)
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Testo in vigore dal:  2-3-2011
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Art. 584

Modalità di applicazione
1. Nei giudizi di idoneità relativi al personale già in servizio l'elenco e i criteri annessi trovano applicazione avuto riguardo all'età, al grado, alla categoria, alla specialità, alla qualifica, agli incarichi, alle particolari norme che regolano la posizione di stato nonché ai seguenti criteri generali:
a) salvo i casi di infermità stabilizzate e non suscettibili di miglioramento, i giudizi di inidoneità permanente sono adottati soltanto dopo un congruo periodo di osservazione medica ovvero dopo un adeguato periodo di sospensione dal servizio di aeronavigazione o dalle attività specifiche previste per il ruolo e la categoria;
b) se l'infermità causa della temporanea inidoneità è suscettibile di efficace trattamento terapeutico, il giudizio definitivo è emesso soltanto quando questo non ha ottenuto i risultati auspicati;
c) nella formulazione dei giudizi deve essere considerata l'attività effettivamente svolta e si deve tener conto che l'esperienza può compensare eventuali deficit funzionali.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'idoneità al pilotaggio del personale in servizio può essere graduata, in ragione delle condizioni psico-fisiche e dei precedenti clinici dell'interessato, nel seguente modo:
a) idoneità al pilotaggio senza limitazioni;
b) idoneità al pilotaggio con esclusione di aviogetti aerotattici;
c) idoneità al pilotaggio ma con altro pilota a bordo senza limitazione di impiego se, in presenza di una piena idoneità, sussistano potenziali situazioni di rischio che consigliano la presenza di un copilota.
3. L'organo sanitario può disporre specifiche prescrizioni o limitazioni all'impiego del pilota in relazione alle particolari condizioni psico-fisiche e al quadro clinico dell'interessato.
4. Ai fini della partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 583 possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi di concorso.
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5. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento e la valutazione, ai fini dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea, delle imperfezioni e infermità di cui all'articolo 586, predisposte dallo Stato maggiore della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare.
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