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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2023)
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Testo in vigore dal:  2-12-2023
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Art. 111

Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari
1. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari
((dipende direttamente dal Ministro, è diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e))
, in particolare:
a) provvede alla formulazione, sulla base delle direttive del Ministro e secondo le indicazioni degli organi programmatori, dello schema dello stato di previsione della spesa del Ministero e alle relative proposte di variazioni;
b) predispone gli atti relativi all'attribuzione degli stanziamenti in base alle indicazioni del Capo di stato maggiore della difesa;
c) svolge attività di consulenza finanziaria ed economica sulla gestione dei fondi, di controllo e raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla contabilità economica analitica nonché studi e applicazioni in materia di bilancio fornendo le indicazioni tecniche ai fini dell'esame e valutazione del bilancio consuntivo;
d) promuove direttive di carattere generale, in relazione all'esercizio del bilancio e alla gestione dei capitoli assegnati in amministrazione diretta;
e) svolge attività di carattere amministrativo in merito alla cooperazione internazionale per quanto di competenza e alle problematiche di natura fiscale in ambito intracomunitario;
f) svolge attività di carattere amministrativo concernenti i servizi generali per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, della magistratura militare, dell'Ordinariato militare, dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, nonché relative al proprio funzionamento;
g) provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale fissate con l'articolo 6, commi 4 e 5 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, e a curare il coordinamento generale del bilancio di cassa della Difesa.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 18 SETTEMBRE 2023, N. 164))
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