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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2023)
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Testo in vigore dal:  2-12-2023
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Art. 964

Determinazione della dotazione organica
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni la dotazione organica complessiva dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1 - dirigenti
((, è rideterminata in riduzione in centodiciassette unità, comprensive di ventisei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui tredici presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, due nell'area della giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due nell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministro della difesa))
. (4)
((
2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e nel rispetto del Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, adottato in applicazione dell'articolo 2, commi 1, lettera b), 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la dotazione organica complessiva del personale civile di livello non dirigenziale del Ministero è rideterminata in riduzione in 27.813 unità in modo da assicurare la riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
))
3. Negli articoli 965 e 966 è, rispettivamente, stabilita la ripartizione:
a) delle posizioni dirigenziali di prima e di seconda fascia, di cui al comma 1;
b) delle unità organiche di personale di cui al comma 2, per le diverse aree.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 15 dicembre 2010, n. 270 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera z)) che "le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296, e" sono sostituite dalle seguenti: "legge 27 dicembre 2006, n. 296,"".