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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2010, n. 270

Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. (11G0038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2011
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Testo in vigore dal:  2-3-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, gli articoli 13-bis, comma 4, e 17, comma 4-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, gli articoli 4, comma 4, e 21, concernenti rispettivamente le modalità di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei Ministeri e l'articolazione ordinamentale del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e, in particolare, l'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, che, ad esclusione, tra gli altri, delle Forze armate, impone alle amministrazioni pubbliche di ridimensionare i propri assetti organizzativi risultati all'esito delle riduzioni già operate ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, attraverso le ulteriori riduzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale, in misura non inferiore al dieci per cento, nonché delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale, in modo tale da conseguire una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 1° febbraio 2010, recante l'individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, dei relativi compiti nonché della struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali, compresi relativi Uffici tecnici territoriali e degli Uffici centrali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, e in particolare il libro primo, titolo III, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, e in particolare il libro primo, titoli II e IV, concernenti, rispettivamente, l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa e i compiti della sanità militare in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il libro quarto, titolo II, capo II, concernente gli accertamenti psico-fisici di idoneità al servizio militare e ai servizi di navigazione aerea, e il libro quinto, titolo I, capo I, concernente la ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2005, e successive modificazioni, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
a) all'articolo 81:
1) al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:
«e) un dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa con funzioni di relatore.»;
2) il comma 8, è sostituito dal seguente:
«8. Il membro relatore è incaricato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa.»;
b) all'articolo 89, comma 1, lettera f), dopo le parole: «anche per l'impiego nei complessi multinazionali», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «. In particolare, in materia di sanità militare, assicura la direzione e il coordinamento dell'attività e dei servizi sanitari militari, nonché la formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali che periferici, mantenendo l'unitarietà delle funzioni sanitarie, attraverso apposita struttura nell'ambito dello Stato maggiore della difesa, retta da ufficiale di grado non inferiore a generale ispettore, o grado corrispondente, la cui designazione è approvata dal Ministro della difesa»;
c) all'articolo 95, comma 1, lettera b), le parole: «generali interessate» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 106, comma 1, e 113, comma 2, secondo le rispettive competenze,»;
d) l'articolo 106, è sostituito dal seguente:
«Art. 106 (Ordinamento del Segretariato generale della difesa). - 1. Il Segretariato generale della difesa, composto da nove strutture di livello dirigenziale generale, è così ordinato:
a) Ufficio generale del Segretario generale, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attività del Segretariato generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione;
b) Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato dell'Esercito o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica per quanto inerente il centro di responsabilità "segretariato generale";
c) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa e impiego del relativo personale; reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e affari giuridici del personale militare e civile, contenzioso in materia di personale militare e civile non assegnato alle relative direzioni generali; infrastrutture e demanio; antinfortunistica e prevenzione;
d) II Reparto - Coordinamento amministrativo, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 107 e relativo monitoraggio dei flussi della spesa, nonché emanazione di direttive in materia di attività amministrativa; coordinamento generale per quanto riguarda le problematiche connesse ad aspetti interpretativi ed applicativi di normative in materia contrattuale; contenzioso non assegnato ai reparti e alle direzioni di cui alle lettere c), h), i), l) ed m), comprese le transazioni, nonché quello in materia di incidentistica e i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia nell'ambito del segretariato generale;
e) III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di pianificazione previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice; competenza in materia di relazioni internazionali multilaterali e bilaterali, attinenti la cooperazione governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e sostegno alla cooperazione industriale. È competente altresì sul controllo delle esportazioni e delle compensazioni industriali;
f) IV Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza sulla politica di acquisizione, attinente le attività di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa, compresi gli aspetti di cooperazione internazionale specifici; effettua, sentito il reparto di cui alla lettera d), l'armonizzazione procedurale e la standardizzazione delle metodologie contrattuali di settore;
g) V Reparto - Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenza in materia di studi sui sistemi informatici e telematici, attività destinate ad incrementare il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell'alta tecnologia, armonizzando altresì gli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale, standardizzazione dei materiali e assicurazione di qualità, normazione tecnica; statistica; gestione dell'attività degli Enti dell'area tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia Industrie Difesa;
h) Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purché non facenti parte integrante e inscindibile di sistemi d'arma più complessi terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, nonché alla predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, e alle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;
i) Direzione armamenti terrestri (TERRARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Esercito e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e agli auto-motoveicoli. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;
l) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi.
Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza.
Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;
m) Direzione armamenti aeronautici (ARMAEREO). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonché per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza.
2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere h), i), l) ed m), dipendono otto uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.
3. Agli uffici, ai reparti e alle direzioni di cui al comma 1, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale e i Vice segretari generali di cui egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa. Ai medesimi uffici, reparti e direzioni è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonché personale civile.
4. Ove il Segretario generale e i Vice segretari generali della difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente, assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale.
5. Con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare, di cui all'articolo 113, comma 4, sono individuati nell'ambito del Segretariato generale centoundici uffici di livello dirigenziale non generale e le relative competenze, ivi inclusi quelli di cui al comma 2.»;
e) all'articolo 111, comma 2, le parole: «è articolato in undici» sono sostituite dalle seguenti: «è articolato in dieci»;
f) all'articolo 112, comma 2, le parole: «è articolato in diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «è articolato in diciassette»;
g) all'articolo 113:
1) al comma 1, le parole: «, in numero di nove,» sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:
a) la Direzione generale per il personale militare;
b) la Direzione generale per il personale civile;
c) la Direzione generale dei lavori e del demanio;
d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali;
e) la Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati.»;
3) il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. All'attuazione delle disposizioni di modifica del numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale previsto dal comma 4-bis, si provvede, entro novanta giorni dalla sua data di entrata in vigore, con uno o più decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali, e degli uffici centrali.»;
4) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è rideterminato in riduzione in duecentottantasei unità.»;
h) all'articolo 114, comma 2, le parole: «è articolata in ventisette» sono sostituite dalle seguenti: «è articolata in ventisei»;
i) all'articolo 115, comma 2, le parole: «è articolata in ventuno» sono sostituite dalle seguenti: «è articolata in venti»;
l) all'articolo 116, comma 2, le parole: «è articolata in diciannove» sono sostituite dalle seguenti: «è articolata in diciotto»;
m) all'articolo 120:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «, comprese le predisposizioni e, su richiesta, le implementazioni dei sistemi informatici nelle infrastrutture» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «è articolata in ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «è articolata in ventitre»;
n) all'articolo 122:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «materiali di uso ordinario», sono aggiunte le seguenti: «. Cura, inoltre, l'approvvigionamento dei materiali sanitari e farmaceutici, l'attività contrattuale relativa all'erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché la gestione amministrativa degli asili nido»;
2) al comma 2, le parole: «è articolata in quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «è articolata in tredici»;
o) all'articolo 248:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «o all'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)» sono soppresse;
1.2) le parole: «inoltrate alla Direzione generale della Sanità militare, secondo le procedure a tal fine stabilite dal Segretariato generale della difesa, sentiti lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiore di Forza armata e i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto. La Direzione generale della Sanità militare comunica all'INAIL e all'IPSEMA i dati in suo possesso relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale militare;» sono sostituite dalle seguenti: «inoltrate alle competenti articolazioni del Ministero della difesa, secondo le procedure stabilite dallo Stato maggiore della difesa. Tali articolazioni comunicano all'INAIL i dati in loro possesso relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale militare;»;
2) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «anche alla Direzione generale della Sanità militare, secondo le medesime procedure» sono sostituite dalle seguenti: «alle articolazioni»;
p) all'articolo 257:
1) al comma 2, le parole: «del Direttore generale della Direzione generale della sanità militare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorità militare individuata dal Capo di stato maggiore della difesa»;
2) al comma 3, le parole: «La Direzione generale della sanità militare istituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Presso lo Stato maggiore della difesa è istituito»;
3) al comma 4, le parole: «la Direzione generale della sanità militare, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della difesa, d'intesa con»;
4) al comma 9, le parole: «la Direzione generale della sanità militare» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della difesa»;
q) all'articolo 258:
1) al comma 1, le parole: «alla Direzione generale della sanità militare,» sono sostituite dalle seguenti: «alle articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1,»;
2) al comma 2, le parole: «La Direzione generale della sanità militare provvede:» sono sostituite dalle seguenti: «Le articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1, provvedono:»;
r) all'articolo 260, comma 4, le parole: «del Direttore generale della Direzione generale della sanità militare.» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato maggiore della difesa.»;
s) all'articolo 283, comma 1, la parola: «generale» è soppressa;
t) all'articolo 580, il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermità di cui all'articolo 579, comma 3, e i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.»;
u) all'articolo 584, il comma 5, è sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento e la valutazione, ai fini dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea, delle imperfezioni e infermità di cui all'articolo 586, predisposte dallo Stato maggiore della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare.»;
v) all'articolo 957, il comma 5, è sostituito dal seguente:
«5. Per il personale di cui al comma 2, con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità di cui all'articolo 579, nonché i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.»;
z) all'articolo 964:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296, e» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,»;
1.2) dopo le parole: «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», sono aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,»;
1.3) le parole: «è rideterminata in riduzione in 175 unità,» sono sostituite dalle seguenti: «è rideterminata in riduzione in 159 unità,»;
2) al comma 2, le parole: «è rideterminata in riduzione in 37.242 unità,» sono sostituite dalle seguenti: «è rideterminata in riduzione in 33.402 unità»;
aa) all'articolo 965:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «164 unità» sono sostituite dalle seguenti: «148 unità»;
2) al comma 2, le parole: «è comprensivo di due dirigenti generali con incarico» sono sostituite dalle seguenti: «è comprensivo di un dirigente generale con incarico»;
3) al comma 3:
3.1) le parole: «Il totale di 164 unità di cui al comma 1, lettera b), tiene conto della riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «Il totale di 148 unità di cui al comma 1, lettera b), tiene conto delle riduzioni,»;
3.2) le parole: «dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006 e di ulteriori» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006, di»;
3.3) dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», sono aggiunte le seguenti: «e di ulteriori 16 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,»;
bb) all'articolo 966, comma 1, lettera a):
1) al numero 1), le parole: «5.276 unità» sono sostituite dalle seguenti: «5.266 unità»;
2) al numero 2), le parole: «31.805 unità» sono sostituite dalle seguenti: «27.975 unità»;
cc) all'articolo 967, comma 1, le parole: «dopo l'emanazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore»;
dd) all'articolo 1044:
1) al comma 1, le parole: «I procedimenti di competenza delle Direzioni generali degli armamenti terrestri, degli armamenti navali, degli armamenti aeronautici, di commissariato e dei servizi generali, dei lavori e del demanio e della sanità militare e» sono sostituite dalle seguenti: «I procedimenti di competenza delle rimanenti Direzioni generali, delle articolazioni del Segretariato generale della difesa,»;
2) al comma 3, le parole: «di competenza della Direzione generale della» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo degli articoli 13-bis, comma 4 e 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:
«4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici.».
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- Il testo degli articoli 4, comma 4 e 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente:
«4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».
«Art. 21 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate da un segretario generale.
2. L'articolazione del Ministero è definita dall'art. 16 del codice dell'ordinamento militare.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 195.
- Il testo dell'art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2010, n. 48, e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è il seguente:
«Art. 2 (Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale). - 1-8. (Omissis).
8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art.
74.
8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato art. 74, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008.
8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresì escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui all'art. 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.
8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.».
- Il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è il seguente:
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.».
- Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176.
- Il decreto del Ministro della difesa 1° febbraio 2010 (Individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali del Ministero della difesa), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2010, n. 120.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010, n. 106.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, si vedano le note alle premesse.
- Per la legge 26 febbraio 2010, n. 25, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 81, 89, 95, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 122, 248, 257, 258, 260, 283, 580, 584, 957, 964, 965, 966, 967 e 1044 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificati dal presente regolamento:
«Art. 81 (Consiglio superiore delle Forze armate). - 1.
Il Consiglio superiore delle Forze armate, nel presente articolo denominato "Consiglio", è sentito per:
a) le questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari e alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse;
b) le clausole di carattere militare, di particolare rilevanza, da includere nei trattati e nelle convenzioni internazionali;
c) gli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro della difesa in materia di disciplina militare, di ordinamento delle Forze armate, di stato e di avanzamento del personale militare, di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e militare;
d) il progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario.
2. Il Ministro della difesa, o il Sottosegretario di Stato da lui delegato, ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio e può richiedere, anche su proposta del Capo di stato maggiore della difesa o del Segretario generale della difesa, l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del consiglio di ogni altra questione di interesse tecnico, militare o amministrativo; ha diritto di partecipare alle riunioni il Capo di stato maggiore della difesa o il Sottocapo dello stato maggiore della difesa se da lui delegato.
3. Sono membri ordinari del Consiglio, con diritto di voto:
a) il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, i quali possono essere sostituiti rispettivamente da un vice segretario generale della difesa, dal Sottocapo di stato maggiore della Forza armata di appartenenza o dal Capo di stato maggiore del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
b) un generale di corpo d'armata delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio o trasmissioni, un ammiraglio di squadra e un generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, che siano i più anziani tra i parigrado, purché non rivestano le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di stato maggiore della difesa o di Forza armata, Segretario generale della difesa, Comandante generale della Guardia di finanza o delle Capitanerie di porto, consigliere militare del Presidente della Repubblica, Capo di Gabinetto del Ministro; gli stessi, nel rispettivo ordine di anzianità, assumono gli incarichi di Presidente e Vicepresidente del Consiglio;
c) il Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
d) un magistrato del Consiglio di Stato e un avvocato dello Stato, i quali possono essere sostituiti da supplenti;
e) un dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa con funzioni di relatore.
4. Gli ufficiali generali e ammiragli che hanno sede di servizio fuori dal territorio nazionale non possono far parte del Consiglio quali membri ordinari.
5. Sono membri straordinari del Consiglio, con diritto di voto, e sono convocati in relazione alla materia oggetto di esame:
a) il Comandante generale della Guardia di finanza e il Comandante generale delle Capitanerie di porto;
b) il Comandante operativo interforze, i comandanti e gli ispettori delle Forze armate;
c) il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;
d) i direttori generali e centrali interessati alla materia in trattazione.
6. Il Presidente del Consiglio può altresì convocare, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell'amministrazione pubblica, nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico, oltre a esperti in problemi attinenti alla sfera militare. Essi non hanno diritto di voto.
7. Il Presidente del Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa; i Vice presidenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa.
8. Il membro relatore è incaricato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del segretario generale della difesa.
9. Il magistrato del Consiglio di Stato, l'avvocato dello Stato e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato e dell'Avvocato generale dello Stato.
10. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, e delibera, purché sia presente almeno la metà dei membri ordinari e straordinari convocati, a maggioranza dei presenti, con voto palese espresso in ordine inverso di grado o di anzianità; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
11. Il parere su ciascun provvedimento è dato a mezzo di verbale di adunanza, in cui deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato delle votazioni, inserendo il parere della minoranza o delle minoranze. Il verbale è trasmesso al Ministro della difesa dal Presidente del Consiglio.».
«Art. 89 (Attribuzioni in campo nazionale del Capo di stato maggiore della difesa). - 1. Il Capo di stato maggiore della difesa:
a) attua, su direttive del Ministro della difesa, gli indirizzi politico-militari in merito alla pianificazione, predisposizione e impiego dello strumento militare;
b) prospetta al Ministro della difesa la situazione operativa strategica d'interesse nazionale e le prevedibili evoluzioni;
c) riferisce al Ministro della difesa sull'efficienza dello strumento militare, indicando le occorrenti risorse umane, materiali e finanziarie per il conseguimento degli obiettivi fissati;
d) propone al Ministro della difesa e predispone, tenuto conto delle esigenze di difesa del Paese e degli impegni militari assunti in campo internazionale e sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, la pianificazione generale finanziaria dello strumento militare, la pianificazione operativa interforze e i conseguenti programmi tecnico-finanziari;
e) definisce le priorità operative e tecnico-finanziarie complessive nonché i criteri fondamentali programmatici di lungo periodo per mantenere lo strumento militare sempre rispondente alle esigenze operative ed emana le relative direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari, e al Segretario generale della difesa per le attività di competenza;
f) emana direttive a carattere interforze concernenti la logistica, i trasporti e la sanità militare per assicurare allo strumento militare il più alto grado di integrazione e di interoperabilità, anche per l'impiego nei complessi multinazionali. In particolare, in materia di sanità militare, assicura la direzione e il coordinamento dell'attività e dei servizi sanitari militari, nonché la formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali che periferici, mantenendo l'unitarietà delle funzioni sanitarie, attraverso apposita struttura nell'ambito dello Stato maggiore della difesa, retta da ufficiale di grado non inferiore a generale ispettore, o grado corrispondente, la cui designazione è approvata dal Ministro della difesa;
g) impartisce direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, e al Segretario generale della difesa per l'attuazione dei programmi tecnico-finanziari approvati dal Ministro della difesa;
h) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore dell'investimento e definisce le priorità delle esigenze operative e dei relativi programmi, armonizzandole con le correlate disponibilità finanziarie;
i) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore del funzionamento e definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie in bilancio;
l) emana direttive, per l'impiego operativo dei fondi destinati al settore investimento, al Segretario generale della difesa, ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per le aree di rispettiva competenza, in ordine alle priorità dei programmi da realizzare e alle conseguenti assegnazioni dei mezzi finanziari;
m) esercita l'impiego operativo dei fondi destinati ai settori dell'investimento e del funzionamento in ordine ai singoli enti direttamente dipendenti, assegnando le relative risorse finanziarie;
n) provvede, per esigenze straordinarie, non programmate e di elevata priorità, connesse alla necessità di elevare il grado di addestramento e di prontezza operativa di unità, altamente specializzate per la condotta di operazioni speciali nell'ambito dei compiti istituzionali delle Forze armate, all'impiego operativo dei fondi del settore del funzionamento, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;
o) sulla base delle direttive del Ministro della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Segretario generale della difesa:
1) fissa gli obbiettivi operativi delle Forze armate;
2) definisce gli obiettivi e sviluppa la ricerca informativa delle Forze armate e sovrintende alle relative attività, avvalendosi di un apposito reparto avente specifiche competenze in materia di informazione e sicurezza che assume le funzioni di cui all'art. 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
3) dirige, coordina e controlla le attività di tutela del segreto militare e di polizia militare in ambito Forze armate;
4) predispone i piani operativi generali e contingenti, le linee guida del necessario supporto logistico e di mobilitazione, emana le conseguenti direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e al Segretario generale della difesa per la elaborazione dei piani settoriali di competenza;
5) emana direttive concernenti la configurazione complessiva della struttura ordinativa e dei relativi organici, lo schieramento la prontezza operativa e l'impiego operativo delle Forze armate, tenuto conto anche degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;
6) impartisce direttive per assicurare la difesa integrata del territorio e dello spazio aereo nazionale, nonché delle linee di comunicazione marittime e aeree;
p) sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza:
1) propone al Ministro della difesa le linee generali dell'ordinamento di ciascuna Forza armata;
2) propone al Ministro della difesa la ripartizione delle risorse di personale militare e civile da assegnare agli organismi tecnico-operativi nonché quella del personale militare da assegnare agli organismi tecnico-amministrativi e tecnico-industriali della difesa;
3) emana disposizioni, a carattere interforze, concernenti la disciplina e le attività generali e territoriali delle Forze armate e determina le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti ed enti aventi connotazione interforze;
4) emana direttive concernenti la mobilitazione e le relative scorte;
5) emana disposizioni di carattere generale sugli obiettivi del reclutamento, della selezione, della formazione e dell'addestramento delle Forze armate;
q) promuove lo studio e l'aggiornamento, anche su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, delle normative relative al reclutamento, alla selezione, alla formazione, all'organico, allo stato giuridico, alla disciplina, all'avanzamento, al trattamento economico e alla mobilitazione del personale delle Forze armate;
r) ha alle dirette dipendenze i comandi, gli enti e gli istituti interforze della difesa, dei quali determina gli ordinamenti e gli organici nei limiti delle ripartizioni delle dotazioni organiche complessive;
s) emana direttive concernenti l'impiego del personale militare in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri e stabilisce i criteri generali concernenti l'impiego del personale militare e civile in ambito Forza armata;
t) in materia di nomine e attribuzione di incarichi:
1) è sentito dal Ministro della difesa in merito alla nomina del Segretario generale della difesa e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
2) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la nomina dei Capi di stato maggiore di Forza armata;
3) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la destinazione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti negli incarichi di Forza armata su proposta dei rispettivi Capi di stato maggiore e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
4) propone al Ministro della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa e sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non inferiore a generale di divisione e gradi corrispondenti da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale;
5) indica al Ministro della difesa, sulla base delle proposte dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale e presso altri dicasteri;
6) designa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali da impiegare negli incarichi interforze, previa comunicazione al Ministro della difesa delle designazioni relative agli ufficiali generali e ammiragli. Per l'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, la designazione ha luogo d'intesa con il Segretario generale della difesa;
u) definisce i programmi e impartisce direttive riguardanti l'addestramento e le esercitazioni interforze, nonché il perfezionamento, a carattere interforze, della formazione professionale e culturale del personale delle Forze armate;
v) approva i piani operativi proposti dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;
z) dispone per l'impiego del Corpo delle infermiere volontarie;
aa) emana direttive per la gestione del patrimonio infrastrutturale nazionale e NATO e gestisce quello di competenza;
bb) sviluppa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le attività di comunicazione, di pubblica informazione e di promozione a favore delle Forze armate.
Cura le relazioni pubbliche dello Stato maggiore della difesa e coordina, nel loro complesso, quelle delegate ovvero di specifica competenza dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Emana le direttive in materia di documentazione storica. Intrattiene rapporti con gli organi di informazione, in coordinamento con i competenti uffici del Ministero;
cc) promuove lo sviluppo della politica ambientale della difesa con l'emanazione di direttive interforze, in un quadro di stretta armonizzazione delle esigenze nazionali e NATO.».
«Art. 95 (Attribuzioni in campo nazionale dei Capi di stato maggiore di Forza armata). - 1. I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare:
a) formulano, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa e della situazione politico-militare, le proposte di competenza per la pianificazione operativa e finanziaria delle rispettive Forze;
b) si avvalgono delle direzioni di cui all'art. 106, comma 1 e 113, comma 2, secondo le rispettive competenze, per l'ottimale realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati, di cui seguono, fornendo anche specifiche indicazioni, lo stato di avanzamento, tenendone informati il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa;
c) provvedono, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di rispettiva competenza;
d) provvedono all'impiego operativo dei fondi del settore funzionamento in ordine agli enti e reparti della rispettiva Forza armata, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 49 del codice, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi; per gli enti di cui all'art. 49 del codice, l'impiego operativo dei fondi si esercita attraverso la simultanea approvazione dei programmi di lavoro annuali e dei relativi stanziamenti di bilancio fatta salva la facoltà di modificazione dei programmi stessi;
e) provvedono alla diretta amministrazione dei fondi del settore funzionamento finalizzati ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro;
f) sono, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, organi centrali di sicurezza della rispettiva Forza armata;
g) determinano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze del Capo di stato maggiore della difesa e approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute:
1) l'ordinamento, gli organici e il funzionamento dei comandi, reparti, unità, istituti ed enti vari emanando le relative disposizioni nei settori di attività tecnico-operativa;
2) le esigenze di personale civile per i comandi, reparti, unità, istituti, scuole ed enti vari, concordandone la designazione con la competente Direzione generale;
3) le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti, unità, istituti, scuole ed enti vari;
4) le modalità attuative della mobilitazione e delle relative scorte;
h) emanano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze indicata dal Capo di stato maggiore della difesa e approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute:
1) le direttive per il reclutamento, la selezione, la formazione e l'addestramento del personale e ne dispongono e controllano l'attuazione avvalendosi dei dipendenti organismi e della competente Direzione generale per la selezione del solo personale di truppa in servizio di leva obbligatorio;
2) le direttive per l'impiego del personale della rispettiva Forza armata;
i) designano, dandone preventiva comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non superiore a generale di divisione o grado corrispondente da destinare nei vari incarichi della propria Forza armata;
l) provvedono alla trattazione delle materie relative all'impiego del personale ufficiale, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Forza armata, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa, e pongono in essere i relativi atti amministrativi anche per quanto concerne l'eventuale contenzioso;
m) assicurano, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni nazionali ovvero multinazionali interforze, la disponibilità qualitativa e quantitativa delle Forze stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti;
n) definiscono l'attività addestrativa ed esercitano, anche avvalendosi dei comandi operativi dipendenti, le funzioni delegate di comando operativo inerenti alle operazioni ed esercitazioni di Forza armata;
o) esercitano le attribuzioni connesse all'attività logistica, emanando le necessarie direttive e norme tecniche applicative agli organi dipendenti e competenti in materia di organizzazione, direzione e controllo dei relativi servizi, con riguardo ai sistemi d'arma, mezzi, materiali ed equipaggiamenti, alla conseguente relativa conservazione, distribuzione, aggiornamento, mantenimento in efficienza, manutenzione, revisione, riparazione, dichiarazione di fuori uso e di dismissione dal servizio;
p) esercitano le attribuzioni relative alla gestione, controllo, determinazione e ripianamento delle dotazioni, delle scorte e dei materiali di consumo nonché alla gestione dei fondi occorrenti per l'espletamento delle correlate attività logistiche e tecnico-amministrative.».
«Art. 111 (Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari). - 1. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, in particolare:
a) provvede alla formulazione, sulla base delle direttive del Ministro e secondo le indicazioni degli organi programmatori, dello schema dello stato di previsione della spesa del Ministero e alle relative proposte di variazioni;
b) predispone gli atti relativi all'attribuzione degli stanziamenti in base alle indicazioni del Capo di stato maggiore della difesa;
c) svolge attività di consulenza finanziaria ed economica sulla gestione dei fondi, di controllo e raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla contabilità economica analitica nonché studi e applicazioni in materia di bilancio fornendo le indicazioni tecniche ai fini dell'esame e valutazione del bilancio consuntivo;
d) promuove direttive di carattere generale, in relazione all'esercizio del bilancio e ai risultati delle verifiche amministrative e contabili;
e) svolge attività di carattere amministrativo in merito alla cooperazione internazionale per quanto di competenza e alle problematiche di natura fiscale in ambito intracomunitario;
f) svolge attività di carattere amministrativo concernenti i servizi generali per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, della magistratura militare, dell'Ordinariato militare, dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, nonché relative al proprio funzionamento;
g) provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale fissate con l'art. 6, commi 4 e 5 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, e a curare il coordinamento generale del bilancio di cassa della Difesa.
2. L'Ufficio centrale è diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio è articolato in dieci uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».
«Art. 112 (Ufficio centrale per le ispezioni amministrative). - 1. L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, in particolare:
a) provvede al servizio delle ispezioni amministrative e contabili, con azione sia diretta che decentrata, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilità e i conseguenti provvedimenti;
b) cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività a questo devoluta nel campo ispettivo;
c) svolge le verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sui rapporti di lavoro a tempo parziale, di cui all'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. L'Ufficio centrale è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio è articolato in diciassette uffici dirigenziali non generali, compresi quelli costituenti il nucleo ispettivo, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».
«Art. 113 (Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali). - 1. Le Direzioni generali del Ministero della difesa sono organizzate secondo criteri di omogeneità funzionale, e le relative strutture ordinative e competenze sono disciplinate con decreti del Ministro della difesa.
2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:
a) la Direzione generale per il personale militare;
b) la Direzione generale per il personale civile;
c) la Direzione generale dei lavori e del demanio;
d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali;
e) la Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati.
3. I dirigenti generali delle Direzioni generali interessate da eventuali atti di riorganizzazione di cui all'art. 10, comma 3 del codice adottano i conseguenti provvedimenti organizzativi.
4. All'attuazione delle disposizioni di modifica del numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale previsto dal comma 4-bis, si provvede, entro novanta giorni dalla sua data di entrata in vigore, con uno o più decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali, e degli uffici centrali.
4-bis. Il numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale, in attuazione dell'art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è rideterminato in riduzione in duecentottantasei unità.».
«Art. 114 (Direzione generale per il personale militare). - 1. La Direzione generale per il personale militare, in particolare:
a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunità, la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri;
b) provvede al recupero crediti;
c) tratta l'infortunistica ordinaria e speciale NATO;
d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.
2. La Direzione generale è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed è articolata in ventisei uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».
«Art. 115 (Direzione generale per il personale civile).
- 1. La Direzione generale per il personale civile, in particolare:
a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'impiego, la formazione, le variazioni delle posizioni di stato, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, le politiche per le pari opportunità, il trattamento economico e previdenziale del personale civile della Difesa, dei professori delle accademie e istituti militari di formazione e dei magistrati militari;
b) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.
2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in venti uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».
«Art. 116 (Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati). - 1. La Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, in particolare:
a) provvede alle attività connesse con la sospensione e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'art. 1929 del codice;
b) svolge attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati;
c) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonché il trattamento previdenziale spettante al personale militare;
d) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;
e) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardante il personale militare;
f) provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare e il trattamento economico del personale del servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana;
g) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.
2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in diciotto uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».
«Art. 120 (Direzione generale dei lavori e del demanio). - 1. La Direzione generale dei lavori e del demanio, in particolare:
a) cura la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali;
b) provvede all'acquisizione, utilizzazione, amministrazione e dismissione dei beni demaniali militari;
c) è competente in materia di servitù e di vincoli di varia natura connessi a beni demaniali militari;
d) liquida i danni a proprietà private;
e) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
f) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.
2. La Direzione generale è diretta da un ufficiale del genio dell'Esercito italiano o del genio Aeronautico, ovvero da un ufficiale del Corpo ingegneri dell'Esercito italiano o del genio navale della Marina militare - settore infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente delle Forze armate, ed è articolata in ventitre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».
«Art. 122 (Direzione generale di commissariato e di servizi generali). - 1. La Direzione generale di commissariato e di servizi generali, in particolare:
a) sovrintende alle attività di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, nonché ad altri materiali di uso ordinario. Cura, inoltre, l'approvvigionamento dei materiali sanitari e farmaceutici, l'attività contrattuale relativa all'erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché la gestione amministrativa degli asili nido;
b) assolve alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti interessanti le Forze armate, alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri, alle esigenze di manovalanza e trasporti degli organi centrali, nonché all'acquisizione di altri servizi;
c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.
2. La Direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed è articolata in tredici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
3. Dalla Direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.
4. La Direzione generale del commissariato e dei servizi generali provvede, altresì, all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle spese generali per gli enti e i Corpi militari, alle spese per la propaganda per le Forze armate, alle spese di rappresentanza, per riviste e per cerimonie, nonché alle spese connesse al funzionamento delle biblioteche, con l'osservanza delle norme di contabilità di Stato.».
«Art. 248 (Comunicazioni, denunce e segnalazioni). - 1.
Le comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di dati o informazioni concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale militare dell'Amministrazione della difesa, ivi compresi gli infortuni sul lavoro, previste a carico del datore di lavoro dal decreto legislativo n. 81 del 2008, fatto salvo quanto previsto ai commi da 2 a 4, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate alle competenti articolazioni del Ministero della difesa, secondo le procedure stabilite dallo Stato maggiore della difesa. Tali articolazioni comunicano all'INAIL i dati in loro possesso relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale militare; i predetti dati sono:
a) adeguatamente aggregati e resi coerenti con le esigenze di elaborazione dei predetti Enti assicuratori;
b) comunicati per via telematica e con cadenza annuale;
c) comunicati in forma anonima e per fini statistici.
2. L'obbligo del datore di lavoro di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, è sostituito da analoga comunicazione inoltrata dal datore di lavoro alla struttura ordinativa di cui all'art. 252.
L'organismo di cui all'art. 252 che riceve le comunicazioni, provvede a richiedere alla struttura sindacale competente per territorio, la nomina di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale per quegli Enti nei quali non risulta eletto o designato alcun Rappresentante per la sicurezza locale.
3. Restano ferme, con riferimento al solo personale civile dell'Amministrazione della difesa, gli obblighi di comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o all'Istituto di previdenza per il settore marittimo di cui al comma 1. Le medesime comunicazioni o segnalazioni di cui al precedente periodo sono comunque inoltrate alle articolazioni di cui al comma 1.
4. L'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che ha per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, previsto dall'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è assolto, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa e con riferimento agli infortuni occorsi sia al personale civile che al personale militare, con analoga comunicazione inoltrata, ove presente, al competente Comando dei carabinieri dell'organizzazione di polizia militare di Forza armata e al servizio di vigilanza di cui agli articoli 260 e seguenti.».
«Art. 257 (Funzioni di medico competente). - 1.
Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui all'art. 253, le funzioni di medico competente sono svolte in piena autonomia, prioritariamente, dagli ufficiali medici, in servizio, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008, da parte degli ufficiali medici delle Forze armate, è riconosciuto con provvedimento dell'autorità militare individuata dal Capo di stato maggiore della difesa.
3. Presso lo Stato maggiore della difesa è istituito un apposito registro dei medici competenti dell'Amministrazione della difesa, provvedendo all'iscrizione, alla sospensione o alla cancellazione degli ufficiali medici in servizio, individuati ai sensi dei commi 1 e 2. La stessa Direzione generale provvede, inoltre, alle incombenze di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
4. Per l'aggiornamento professionale degli ufficiali medici in servizio che svolgono le funzioni di medico competente, lo Stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretariato generale della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, può attivare apposite convenzioni con le università italiane, per l'ammissione dei citati ufficiali alla frequenza dei corsi di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni o in igiene e medicina preventiva. A tal fine, si ricorre alla riserva di posti annualmente a disposizione dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'art. 757 del codice. Gli ufficiali medici specializzandi in base alle convenzioni di cui al presente comma, possono frequentare, in qualità di tirocinanti e nell'ambito dei crediti formativi universitari previsti, le strutture sanitarie degli enti militari dislocati presso le sedi di appartenenza svolgendo, in accordo con le attività teoriche e pratiche proprie del corso di specializzazione, le funzioni previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
5. Se il datore di lavoro non ha disponibilità alcuna, nel proprio ambito, di personale di cui al comma 1, il competente organismo di Forza armata ovvero dell'area tecnico-operativa interforze o dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale autorizza l'impiego di un ufficiale medico di altro ente o comando ovvero il ricorso alle prestazioni di un medico competente esterno all'Amministrazione, secondo le procedure amministrative vigenti.
6. In deroga a quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettere c) e l) del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'ufficiale medico che assolve le funzioni di medico competente, di cui al commi 1, ovvero il medico di cui al comma 5:
a) custodisce le cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera c) dell'art. 25 del decreto legislativo n. 81 del 2008, esclusivamente, presso il luogo di custodia individuato dal datore di lavoro, con l'adozione delle misure necessarie a salvaguardare la riservatezza dei dati in esse contenuti;
b) se l'organizzazione antinfortunistica di riferimento comprende reparti dislocati anche oltre l'ambito comunale, visita gli ambienti di lavoro a cadenza che stabilisce, d'intesa con il datore di lavoro, in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere annotata nel documento di valutazione dei rischi.
7. Nelle realtà comprensoriali, ove insistono più organismi dell'amministrazione della difesa, ancorché appartenenti a differenti aree funzionali, può essere nominato un unico ufficiale medico competente, con l'incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, può essere nominato un unico ufficiale medico competente se al medesimo datore di lavoro fanno capo più reparti dislocati anche oltre l'ambito comunale.
8. Le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alle verifiche previste dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono effettuati dai servizi sanitari delle Forze armate, ai sensi dell'art. 929 del codice e del libro IV, titolo II, capo II del presente regolamento.
9. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori dell'Amministrazione della difesa, lo Stato maggiore della difesa:
a) effettua attività di studio e ricerca in materia di medicina occupazionale, trasferendone i risultati a favore degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa;
b) fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;
c) definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per la salute elaborando, altresì, protocolli standardizzati per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori militari e civili dell'amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell'attività svolta.».
«Art. 258 (Comunicazioni, segnalazioni e documenti). - 1. Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall'art. 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'art. 260; le similari comunicazioni ovvero trasmissioni di documenti che il decreto n. 81 prevede a favore dell'Istituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro sono sostituite, a cura del medico competente, limitatamente al personale militare, con analoghe comunicazioni o trasmissione di documenti alle articolazioni di cui all'art. 248, comma 1, secondo le procedure stabilite dagli organi di vertice di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per l'area tecnicooperativa, e dal Segretariato generale della difesa, per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.
2. Le articolazioni di cui all'art. 248, comma 1, provvedono:
a) alla raccolta dei dati e all'esame degli stessi;
b) alla loro comunicazione all'Istituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro.».
«Art. 260 (Istituzione dei servizi di vigilanza). - 1.
La vigilanza sul rispetto delle norme di legge nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui all'art. 259 è effettuata, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, dal personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa individuato secondo i criteri recati dal presente capo.
2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, in applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono istituiti appositi servizi di vigilanza che operano nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata e dell'Arma dei carabinieri, nonché nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.
3. Ai servizi di vigilanza istituiti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa è attribuita, in via esclusiva, la competenza di vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dall'art. 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché ogni altra competenza in materia attribuita alla Azienda sanitaria locale dal citato decreto, a eccezione di quanto stabilito al comma 4.
4. Avverso i giudizi del medico competente, il lavoratore militare o civile dell'Amministrazione della difesa può presentare ricorso alla commissione medico-legale, comprendente almeno un medico competente, individuata con provvedimento dello Stato maggiore della difesa.».
«Art. 283 (Tenuta del registro e modalità d'iscrizione). - 1. Il registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale è tenuto, anche in via informatica, presso la Direzione degli armamenti navali (NAVARM) del Ministero della difesa.
2. Il registro di cui al comma 1 è suddiviso in sezioni ripartite per navi e galleggianti, corrispondenti alle singole amministrazioni dello Stato che richiedono l'iscrizione.
3. L'iscrizione delle navi e dei galleggianti può essere effettuata per singolo naviglio o collettivamente per gruppi con caratteristiche identiche.
4. L'iscrizione nel registro è effettuata su domanda dell'amministrazione dello Stato interessata. La domanda è corredata dei certificati degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi secondo le vigenti disposizioni di legge. A conclusione dell'istruttoria da parte di NAVARM, per l'accertamento dei requisiti, l'iscrizione è disposta con decreto del Ministero della difesa, nel quale è riportata l'indicazione dei dati identificativi del naviglio e del tipo di navigazione al quale è abilitato secondo la procedura di certificazione.
5. Il procedimento di cui al comma 4 si conclude entro quattro mesi dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, salva l'esigenza di ulteriore istruttoria, da esperirsi entro i due mesi successivi.
6. Ai fini dell'iscrizione nel registro, sono richiesti i seguenti dati identificativi:
a) tipo e classe del naviglio, ove prevista;
b) tipo di abilitazione alla navigazione, secondo quanto previsto dall'art. 302 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
c) distintivo ottico;
d) nome dell'unità.».
«Art. 580 (Accertamento dell'idoneità al servizio militare). - 1. L'accertamento dell'idoneità al servizio militare è effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali, esclusivamente a cura dei competenti organi sanitari militari.
2. Lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento.
3. L'accertamento nei riguardi dei candidati che partecipano ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate è effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria.
4. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento e la valutazione, ai fini dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea, delle imperfezioni e infermità di cui all'art. 586, predisposte dallo Stato maggiore della difesa, su proposta del capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.».
«Art. 957 (Reclutamento degli atleti). - 1. Il reclutamento degli atleti ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli:
a) nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata previsto dall'art. 799 del codice, per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare;
b) nel limite delle vacanze organiche del ruolo appuntati e carabinieri, per l'Arma dei carabinieri.
2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1:
a) per i gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, sono in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento;
b) per il gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri coloro che riuniscano i requisiti necessari per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri.
3. Gli aspiranti di cui al comma 2 devono aver conseguito, nella disciplina prescelta, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle federazioni sportive nazionali, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'art. 961, sulla base dei parametri fissati nel bando di concorso.
4. I vincitori del concorso:
a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare o all'Aeronautica militare sono immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare e sono avviati a uno specifico corso formativo in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base;
b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri sono ammessi a uno specifico corso formativo in qualità di allievi carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia, al termine del quale sono immessi in ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale, con il grado di carabiniere, con determinazione del Comandante generale o di autorità da questi delegata.
5. Per il personale di cui al comma 2, con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità di cui all'art. 579, nonché i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.
6. Il personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti, volontari in servizio permanente e appuntati e carabinieri può essere inserito nei rispettivi centri sportivi se è in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.».
«Art. 964 (Determinazione della dotazione organica). - 1. In attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, la dotazione organica complessiva dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1 - dirigenti, è rideterminata in riduzione in 159 unità, comprensive di quarantaquattro posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui venticinque presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sette nell'area della giustizia militare e dodici negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.
2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in applicazione dell'art. 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la dotazione organica complessiva del personale civile non dirigenziale del Ministero è rideterminata in riduzione in 33.402 unità, in modo da realizzare la riduzione del dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
3. Negli articoli 965 e 966 è, rispettivamente, stabilita la ripartizione:
a) delle posizioni dirigenziali di prima e di seconda fascia, di cui al comma 1;
b) delle unità organiche di personale di cui al comma 2, per le diverse aree.».
«Art. 965 (Ripartizione delle dotazioni organiche dei dirigenti). - 1. La dotazione organica complessiva dei dirigenti del Ministero della difesa di cui all'art. 964, comma 1 è così ripartita:
a) dirigenti di prima fascia: 11 unità;
b) dirigenti di seconda fascia: 148 unità.
2. Il numero di cui al comma 1, lettera a), è comprensivo di un dirigente generale con incarico attribuito ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e tiene conto della riduzione di una unità dirigenziale generale civile, operata in attuazione dell'art. 1, commi 404, lettera a) e 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di due unità in attuazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Il totale di 148 unità di cui al comma 1, lettera b), tiene conto delle riduzioni, di 4 unità dirigenziali civili di seconda fascia operata in esecuzione dell'art. 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006, di 30 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata in attuazione dell'art. 1, commi 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e di ulteriori 16 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e comprende 44 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui 25 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 7 nell'area della giustizia militare e 12 negli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.».
«Art. 966 (Ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile di livello non dirigenziale). - 1. La dotazione organica complessiva del personale civile di livello non dirigenziale del Ministero della difesa, di cui all'art. 964, comma 2 è così ripartita:
a) Aree:
1) area 3^: 5.266 unità;
2) area 2^: 27.975 unità;
3) area 1^: 63 unità;
b) professori e ricercatori:
1) professori ordinari e straordinari: 24 unità;
2) professori associati: 31 unità;
3) ricercatori: 6 unità;
c) comparto ricerca: 37 unità.».
«Art. 967 (Ripartizione del personale civile nelle strutture centrali e periferiche del Ministero della difesa, nei profili professionali e nelle fasce retributive). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all'art. 113, comma 4 e al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'art. 7, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, i contingenti di personale appartenenti alle qualifiche dirigenziali, alle aree prime, seconda e terza e ai livelli, come determinati dall'art. 964, sono ripartiti nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione, nonché nei profili professionali e nelle fasce retributive.».
«Art. 1044 (Procedimenti di competenza di altre direzioni generali). - 1. I procedimenti di competenza delle rimanenti Direzioni generali, delle articolazioni del Segretariato generale della difesa, del commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:
a) contrattualistica; bandi di gara:
1) asta pubblica nazionale: 180 giorni;
2) asta pubblica internazionale: 180 giorni;
3) licitazione privata nazionale: 180 giorni;
4) licitazione privata internazionale: 180 giorni;
5) appalto concorso nazionale: 180 giorni;
6) appalto concorso internazionale: 180 giorni;
7) trattativa privata nazionale: 180 giorni;
8) trattativa privata internazionale: 180 giorni;
b) contrattualistica; servizi in economia: 90 giorni dalla richiesta di preventivo o dalla lettera di invito;
c) contrattualistica; stipula, approvazione ed esecuzione del contratto:
1) decisione su richiesta di proroga dei termini: 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta avanzata dalla ditta contraente;
2) provvedimenti in via di autotutela a fronte di inadempienze: risoluzione, esecuzione in danno, applicazione di penalità: 90 giorni dalla data in cui la controparte è tenuta a presentare le proprie giustificazioni;
3) perfezionamento atti di transazione: 180 giorni dal momento in cui una parte aderisce alla proposta di transazione della controparte;
4) procedura di riconoscimento di debito: 180 giorni dalla data in cui viene contestata all'Amministrazione della difesa l'esistenza di debito;
5) decisioni in merito alla disapplicazione delle penalità: 180 giorni dalla data di ricezione della domanda avanzata dalla ditta contraente o dalla data di approvazione del collaudo per i lavori del genio;
6) collaudo: 180 giorni dalla data della comunicazione al contraente del luogo e del giorno in cui verrà effettuato il collaudo;
7) comunicazione del certificato di collaudo nel caso di mancato intervento al collaudo: 60 giorni dalla data di redazione del certificato del collaudo;
8) determinazione dell'Amministrazione in merito all'accettazione o al rifiuto di quanto sottoposto al collaudo: 60 giorni dalla data di presentazione del certificato di collaudo all'organo a cui compete l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto al collaudo;
9) svincolo della cauzione: 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta della ditta contraente;
10) svincolo della cauzione per lavori del genio: 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta della ditta contraente;
11) revisione prezzi: 90 giorni dalla data di comunicazione dell'inizio dell'istruttoria;
12) pagamenti: 180 giorni dalla data dell'avvenuta accettazione dei beni o della verifica dei servizi, ovvero dal ricevimento della fattura se successivo; nei contratti, lettere di ordinazione o obbligazioni commerciali, comunque, dovrà essere espressamente specificato che il termine viene concordato tra le parti; inoltre, i termini dei pagamenti sono sospesi durante i periodi di carenze di disponibilità finanziarie non imputabili agli organi dell'Amministrazione;
13) determinazione di rigetto delle riserve: 180 giorni dalla data di approvazione del collaudo;
14) atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi del contratto: 180 giorni;
d) vendita di materiali della Difesa fuori uso: 180 giorni dalla pubblicazione del bando di gara per le procedure a evidenza pubblica ovvero dalla data della lettera di invito per le procedure in economia;
e) cessione di materiali della Difesa: 150 giorni dalla data di ricezione della richiesta;
f) prestiti di materiali della Difesa ad altre amministrazioni dello Stato e a privati al di fuori dei casi di pubblica calamità: 150 giorni dalla data di ricezione della richiesta;
g) autorizzazione a conferire con il Ministro della difesa o autorità delegata: 150 giorni;
h) autorizzazione a conferire con altre autorità di vertice: 120 giorni;
i) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni.
2. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), decorrono dalla data di pubblicazione del bando di gara; per i procedimenti di licitazione privata, nel caso di non pubblicazione del bando, il dies a quo coincide con la data della richiesta dell'offerta.
3. Gli ulteriori procedimenti in materia di sanità militare e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:
a) assegnazione ciclo di cure fangobalneotermali e inalatorie: 180 giorni;
b) assegnazione ciclo di cure idroponiche e complementari: 180 giorni;
c) approvazione convenzioni con medici civili quali membri per il collegio medico legale: 150 giorni;
d) autorizzazioni al rimborso spese di degenza, cura e concessioni protesi per infermità dipendenti da causa di servizio: 80 giorni;
e) approvazioni convenzioni mediante licitazione o trattativa privata con alberghi o stabilimenti con procedura accentrata: 180 giorni; il termine decorre dalla data di spedizione della lettera di invito, per licitazione privata, e dal giorno della richiesta dell'offerta, per la trattativa privata;
f) approvazioni convenzioni mediante licitazione o trattativa privata con alberghi o stabilimenti con procedura delegata: 180 giorni; il termine dalla data di ricezione della documentazione trasmessa da parte degli enti stipulanti;
g) emissione parere medico legale senza l'intervento del collegio medico legale: 90 giorni dalla data di ricezione della pratica medico legale;
h) emissione parere medico legale del collegio medico legale: 180 giorni dalla data di ricezione della pratica medico legale;
i) approvazione convenzioni con medici civili esterni alla Difesa per esigenze medico sanitarie e professionisti laureati: 180 giorni dalla data di individuazione del contraente da parte dell'ente stipulante;
l) autorizzazioni all'eccedenza di spesa per onoranze funebri: 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione;
m) autorizzazioni al rimborso di spese per assistenza medico legale: 120 giorni dalla data di ricezione della documentazione;
n) approvazione convenzioni con università e istituti di ricerca per l'effettuazione di indagine per la tutela della salute del personale militare: 150 giorni dalla data della proposta dell'ente da convenzionare.
4. Il termine indicato per i procedimenti di cui al comma 3, lettere a) e b) decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello durante il quale l'interessato presenta la relativa domanda all'ente che lo amministra.
5. Gli ulteriori procedimenti di competenza della Direzione generale dei lavori e del demanio e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:
a) risarcimento danni da esercitazioni: 180 giorni;
b) erogazioni di contributi alle regioni oberate da vincoli e da attività militari, liquidazione indennizzi a privati e contributi ai comuni: 180 giorni;
c) concessioni di pascolo, sfalcio erba e sfruttamento agricolo per la manutenzione dei terreni in uso all'Amministrazione della difesa: 180 giorni;
d) concessione di suolo, di uso di aviorimesse e altri edifici in ambito aeroportuale e co-uso di beni immobili: 180 giorni.».