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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2023)
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Testo in vigore dal:  29-11-2012
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Art. 1044

((Procedimenti di competenza di altre direzioni generali e delle direzioni del Segretariato generale.))
1. I procedimenti di competenza delle rimanenti Direzioni generali, delle articolazioni del Segretariato generale della difesa, del commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:
a) contrattualistica; bandi di gara:
1) asta pubblica nazionale: 180 giorni;
2) asta pubblica internazionale: 180 giorni;
3) licitazione privata nazionale: 180 giorni;
4) licitazione privata internazionale: 180 giorni;
5) appalto concorso nazionale: 180 giorni;
6) appalto concorso internazionale: 180 giorni;
7) trattativa privata nazionale: 180 giorni;
8) trattativa privata internazionale: 180 giorni;
b) contrattualistica; servizi in economia: 90 giorni dalla richiesta di preventivo o dalla lettera di invito;
c) contrattualistica; stipula, approvazione ed esecuzione del contratto:
1) decisione su richiesta di proroga dei termini: 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta avanzata dalla ditta contraente;
2) provvedimenti in via di autotutela a fronte di inadempienze: risoluzione, esecuzione in danno, applicazione di penalità: 90 giorni dalla data in cui la controparte è tenuta a presentare le proprie giustificazioni;
3) perfezionamento atti di transazione: 180 giorni dal momento in cui una parte aderisce alla proposta di transazione della controparte;
4) procedura di riconoscimento di debito: 180 giorni dalla data in cui viene contestata all'Amministrazione della difesa l'esistenza di debito;
5) decisioni in merito alla disapplicazione delle penalità: 180 giorni dalla data di ricezione della domanda avanzata dalla ditta contraente o dalla data di approvazione del collaudo per i lavori del genio;
6) collaudo: 180 giorni dalla data della comunicazione al contraente del luogo e del giorno in cui verrà effettuato il collaudo;
7) comunicazione del certificato di collaudo nel caso di mancato intervento al collaudo: 60 giorni dalla data di redazione del certificato del collaudo;
8) determinazione dell'Amministrazione in merito all'accettazione o al rifiuto di quanto sottoposto al collaudo: 60 giorni dalla data di presentazione del certificato di collaudo all'organo a cui compete l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto al collaudo;
9) svincolo della cauzione: 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta della ditta contraente;
10) svincolo della cauzione per lavori del genio: 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta della ditta contraente;
11) revisione prezzi: 90 giorni dalla data di comunicazione dell'inizio dell'istruttoria;
12) pagamenti: 180 giorni dalla data dell'avvenuta accettazione dei beni o della verifica dei servizi, ovvero dal ricevimento della fattura se successivo; nei contratti, lettere di ordinazione o obbligazioni commerciali, comunque, dovrà essere espressamente specificato che il termine viene concordato tra le parti; inoltre, i termini dei pagamenti sono sospesi durante i periodi di carenze di disponibilità finanziarie non imputabili agli organi dell'Amministrazione;
13) determinazione di rigetto delle riserve: 180 giorni dalla data di approvazione del collaudo;
14) atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi del contratto: 180 giorni;
d) vendita di materiali della Difesa fuori uso: 180 giorni dalla pubblicazione del bando di gara per le procedure a evidenza pubblica ovvero dalla data della lettera di invito per le procedure in economia;
e) cessione di materiali della Difesa: 150 giorni dalla data di ricezione della richiesta;
f) prestiti di materiali della Difesa ad altre amministrazioni dello Stato e a privati al di fuori dei casi di pubblica calamità: 150 giorni dalla data di ricezione della richiesta;
g) autorizzazione a conferire con il Ministro della difesa o autorità delegata: 150 giorni;
h) autorizzazione a conferire con altre autorità di vertice: 120 giorni;
i) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni;
2. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), decorrono dalla data di pubblicazione del bando di gara; per i procedimenti di licitazione privata, nel caso di non pubblicazione del bando, il dies a quo coincide con la data della richiesta dell'offerta.
3. Gli ulteriori procedimenti in materia di sanità militare e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:
a) assegnazione ciclo di cure fangobalneotermali e inalatorie: 180 giorni;
b) assegnazione ciclo di cure idroponiche e complementari: 180 giorni;
c) approvazione convenzioni con medici civili quali membri per il collegio medico legale: 150 giorni;
d) autorizzazioni al rimborso spese di degenza, cura e concessioni protesi per infermità dipendenti da causa di servizio: 80 giorni;
e) approvazioni convenzioni mediante licitazione o trattativa privata con alberghi o stabilimenti con procedura accentrata: 180 giorni; il termine decorre dalla data di spedizione della lettera di invito, per licitazione privata, e dal giorno della richiesta dell'offerta, per la trattativa privata;
f) approvazioni convenzioni mediante licitazione o trattativa privata con alberghi o stabilimenti con procedura delegata: 180 giorni; il termine dalla data di ricezione della documentazione trasmessa da parte degli enti stipulanti;
g) emissione parere medico legale senza l'intervento del collegio medico legale: 90 giorni dalla data di ricezione della pratica medico legale;
h) emissione parere medico legale del collegio medico legale: 180 giorni dalla data di ricezione della pratica medico legale;
i) approvazione convenzioni con medici civili esterni alla Difesa per esigenze medico sanitarie e professionisti laureati: 180 giorni dalla data di individuazione del contraente da parte dell'ente stipulante;
l) autorizzazioni all'eccedenza di spesa per onoranze funebri: 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione;
m) autorizzazioni al rimborso di spese per assistenza medico legale: 120 giorni dalla data di ricezione della documentazione;
n) approvazione convenzioni con università e istituti di ricerca per l'effettuazione di indagine per la tutela della salute del personale militare: 150 giorni dalla data della proposta dell'ente da convenzionare.
4. Il termine indicato per i procedimenti di cui al comma 3, lettere a) e b) decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello durante il quale l'interessato presenta la relativa domanda all'ente che lo amministra.
5. Gli ulteriori procedimenti di competenza della
((Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa))
e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:
a) risarcimento danni da esercitazioni: 180 giorni;
b) erogazioni di contributi alle regioni oberate da vincoli e da attività militari, liquidazione indennizzi a privati e contributi ai comuni: 180 giorni;
c) concessioni di pascolo, sfalcio erba e sfruttamento agricolo per la manutenzione dei terreni in uso all'Amministrazione della difesa: 180 giorni;
d) concessione di suolo, di uso di aviorimesse e altri edifici in ambito aeroportuale e co-uso di beni immobili: 180 giorni.