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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2023)
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Testo in vigore dal:  2-12-2023
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Art. 113

Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali
1. Le Direzioni generali del Ministero della difesa sono organizzate secondo criteri di omogeneità funzionale, e le relative strutture ordinative e competenze sono disciplinate con decreti del Ministro della difesa.
2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:
a) la Direzione generale per il personale militare;
b) la Direzione generale per il personale civile;
c) la Direzione generale della previdenza militare e della leva;
((c-bis) la Direzione generale dei lavori;))
d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali.
3. I dirigenti generali delle Direzioni generali interessate da eventuali atti di riorganizzazione di cui all'articolo 10, comma 3 del codice adottano i conseguenti provvedimenti organizzativi.
((
4. Nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale fissato dal comma 4-bis, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che ne determinano la modifica e, comunque, ogni due anni, con uno o più decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ne è fissata la ripartizione e ne sono determinate le specifiche funzioni nell'ambito del Segretariato generale, degli uffici centrali e delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali.
))
((4-bis). Il numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale, nel rispetto dell'articolo 2, commi 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come attuato per il Ministero della difesa con il Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, nonché dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è rideterminato in riduzione in duecentotrenta unità.))