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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 107

Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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vigente al 23/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-4-2001

Art. 23

Abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le norme relative all'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del decreto legislativo n. 300/99 e con quelle recate dal presente regolamento e, comunque, quelle di seguito elencate:
hh) il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, ad eccezione dell'articolo 20, dell'articolo 25, dell'articolo 35, dell'articolo 36, dell'articolo 37 e dell'articolo 40;
ii) nel decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, i commi 6, 7 e 9 dell'articolo 1;
kk) la legge 29 ottobre 1991, n. 358, ad eccezione dell'articolo 4, dell'articolo 7, comma 7, comma 8 e primo periodo del comma 13, dell'articolo 10, comma 7, dell'articolo 11 e dell'articolo 12, comma 8;
ll) nella legge 30 dicembre 1991, n. 413, i commi 2 e 3 dell'articolo 77;
mm) al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287:
1) nell'articolo 1:
a) il comma 1;
b) la lettera a) del comma 3;
c) commi 4 e 5;
2) gli articoli da 2 a 12;
3) il comma 2, dell'articolo 13;
4) al comma 2, dell'articolo 17, le parole: "sentito il Consiglio superiore delle finanze";
5) il comma 4 dell'articolo 21;
6) i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 27;
7) gli articoli da 32 a 74;
8) nell'articolo 75, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9;
9) gli articoli da 76 a 86;
pp) nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i commi 4, 4-bis e 5 dell'articolo 27 e il comma 2, dell'articolo 62-sexies;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

DEL TURCO, Ministro delle finanze

VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: FASSINO Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2001

Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.

1 Finanze, foglio n. 374

Note all'articolo 23:
Per l'epigrafe del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si rimanda alle note alle premesse.
- Il R.D. 23 marzo 1933, n. 185, abrogato dal presente regolamento, recava "Approvazione del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari", ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 29 marzo 1933, n. 74.
- Il Decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, abrogato dal presente regolamento, recava "Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro (stralcio)", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 settembre 1944, n. 56, Serie speciale.
- Il Decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 724, abrogato dal presente regolamento, recava "Istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale per la finanza straordinaria", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 1945, n. 143.
- Il D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72, abrogato dal presente regolamento, recava "Decentramento di servizi del Ministero delle finanze", ed è pubblicato nella Gazz.
Uff. 16 marzo 1955, n. 62.
- La L. 3 maggio 1955, n. 405, abrogato dal presente regolamento, recava "Concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale date agli studi di finanza pubblica", ed è pubblicata nella Gazz. Uff. 23 maggio 1955, n. 117.
- Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 10, 12 e 15 del D.P.R. 26 agosto 1959. n. 929, recante "Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 3 maggio 1955, n. 405, per la concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e l'istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale dato agli studi di finanza pubblica", pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 1959, n. 273, cosi come modificati dal presente regolamento:
"Art. 3. Le segnalazioni per la concessione dei diplomi di benemerenza sono fatte:
a) (lettera abrogata);
b) (lettera abrogata);
c) per il personale dell'Amministrazione finanziaria, di cui allo stesso comma b) dell'art. 1 della legge:
1) dal comandante generale della Guardia di finanza, per gli ufficiali del Corpo;
2)(numero abrogato);
d) per gli appartenenti alla Commissione centrale ed alle Commissioni provinciali e distrettuali per le imposte dirette e indirette sugli affari e alla Commissione censuaria centrale ed alle Commissioni censuarie provinciali e comunali di cui al citato comma b) dell'art. 1 della legge:
1) dal Ministro per le finanze per i presidenti delle Commissioni del contenzioso tributario;
2) dal presidenti delle stesse Commissioni per i membri di esse.
L'iniziativa delle segnalazioni per la concessione dei diplomi spetta anche agli esperti membri della Commissione di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge.".
"Art. 5.
(Comma abrogato).
Esse (n.d.r.: Le segnalazioni) devono essere motivate ed accompagnate da una succinta relazione sull'attività svolta dal designato e sui suoi titoli di merito; dovrà essere inoltre specificata la classe di diploma per cui è fatta la segnalazione.".
"Art. 10.
(Comma abrogato).
L'iniziativa delle segnalazioni di cui sopra spetta anche ai componenti della Commissione di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge".
"Art. 12.
(Comma abrogato).
Esse (n.d.r.: Le segnalazioni) sono accompagnate da una breve relazione sull'attività scientifica dell'autore, con l'indicazione specifica delle opere o degli scritti per i quali viene fatta la segnalazione stessa.
"Art. 15.
(Comma abrogato).
Le funzioni di segreteria delle Commissioni previste dall'art. 4 della legge sono esercitate, per ciascuna di esse da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione, con funzioni di segretario, e da un funzionario della stessa carriera, con qualifica non inferiore a consigliere di 2^ classe, in qualità di segretario aggiunto.".
- Il D.P.R. 28 settembre 1959, n. 1340, abrogato dal presente regolamento, recava "Norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria", ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 20 febbraio 1960, n. 43.
- La L. 22 dicembre 1960, n. 1612, recante "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali", è pubblicata nella Gazz.
Uff. 5 gennaio 1961, n. 4:
- La L. 19 luglio 1962, n. 959, abrogata dal presente regolamento, recava "Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria", ed è pubblicata nel Suppl. ord. n. 1 alla Gazz. Uff. 30 luglio 1962, n. 191.
- Il D.P.R. 14 marzo 1963, n. 691, abrogato dal presente regolamento, recava "Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1963, n. 139.
- La L. 15 giugno 1965, n. 703, abrogata dal presente regolamento, recava "Istituzione del ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze" ed è pubblicata nella Gazz. Uff. 25 giugno 1965, n. 156.
- Il D.P.R. 10 dicembre 1966, n. 1337, abrogato dal presente regolamento, recava "Costituzione e funzionamento dei Centri di elaborazione dei dati per i servizi del Ministero delle finanze", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1967, n. 58.
- La legge 2 gennaio 1968, n. 2, abrogata dal presente regolamento, recava "Riordinamento di alcuni servizi centrali dell'Amministrazione finanziaria e norme integrative alla legge 19 luglio 1962, n. 959", ed è pubblicata nella Gazz. Uff. 15 gennaio 1968, n. 11.
- Il D.P.R. 15 ottobre 1969, n. 1981, abrogato dal presente regolamento, recava "Norme integrative e modificative del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con R.D. 23 marzo 1933, n. 185 e del D.P.R. 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1970, n. 105.
- Il D.P.R. 16 settembre 1972, n. 593, abrogato dal presente regolamento, recava "Attuazione dell'art. 1, nn. 4 e 4-bis della L. 9 ottobre 1971, n. 825, relativamente ai ruoli del personale dei servizi meccanografici del Ministero delle finanze", ed è pubblicato nella Gazz.
Uff. 17 ottobre 1972, n. 271.
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644, abrogato dal presente regolamento, recava "Revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O. n. 4.
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 646, abrogato dal presente regolamento, recava "Istituzione del Consiglio superiore delle finanze", ed è pubblicato nel Suppl. ord. n. 4 alla Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292.
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 647, abrogato dal presente regolamento, recava "Revisione delle circoscrizioni degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari", ed è pubblicato nel Suppl. Ord. n. 5 alla Gazz.
Uff. 11 novembre 1972, n. 292.
- La L. 23 aprile 1975, n. 142, abrogata dal presente regolamento, recava "Sistemazione del personale della Società per l'esercizio di impianti meccanografici (S.E.I.M.), S.p.a., in liquidazione", ed è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1975, n. 124.
- La legge 4 agosto 1975, n. 397, abrogata dal presente regolamento, recava "Norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria", ed è pubblicata nella Gazz. Uff. 25 agosto 1975, n. 225.
- Il D.P.R. 19 gennaio 1976, abrogato dal presente regolamento, recava "Determinazione degli uffici del Ministero delle finanze competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza".
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della L. 19 luglio 1977, n. 412, recante "Norme in materia di attribuzioni e di personale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari e dei centri informativi del Ministero delle finanze e disposizioni in materia di ordinamento e trattamento economico del personale dell'amministrazione finanziaria", pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 1977, n. 202, così come modificato dal presente regolamento:
"Art. 4.
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).
Il quadro M/1 di cui alla tabella B allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397, è sostituito da quello allegato alla presente legge.
Nei quadri A, C, D, G, ed L, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, le funzioni previste per la qualifica di primo dirigente, ferma rimanendo la dotazione numerica complessiva dei relativi posti, sono integrate dalle funzioni di direttore di centro informativo.".
- Il D.P.R. 1^ agosto 1978, n. 511, abrogato dal presente regolamento, recava "Istituzione del centro informativo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 5 settembre 1978, n. 248.
- La L. 23 dicembre 1978, n. 853, abrogata dal presente regolamento, recava "Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato", ed è pubblicata nella Gazz. Uff. 3 gennaio 1979, n. 2.
- Il D.P.R. 12 settembre 1980, n.702, abrogato del presente regolamento, recava Norme per [assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 1980, n. 301.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, recante "Norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze e disposizioni integrative e correttive del DD.PP.RR. 26 ottobre 1972, n. 636, 29 settembre 1973, nn. 600 e 602", pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 1980, n. 328:
"Art. 10. (Ricorsi).
Il ricorso contro il ruolo formato ai sensi dell'art. 7 è presentato con la spedizione dell'originale al centro di servizio a mezzo posta nel modo indicato dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e con successivo deposito, da eseguirsi decorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dalla data di invio dell'originale mediante spedizione o consegna nei modi indicati dal predetto art. 17, di altro esemplare in carta libera alla segreteria della commissione tributaria adita.
Il deposito del ricorso costituisce il rapporto processuale; la segreteria della commissione tributaria richiede al centro di servizio l'originale del ricorso.
Il centro di servizio, qualora ritenga il ricorso ammissibile ed in tutto o in parte fondato, dispone il rimborso totale o parziale, ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Il centro di servizio, nei quaranta giorni successivi al ricevimento della richiesta di cui al primo comma, trasmette alla segreteria della commissione tributaria l'originale del ricorso unitamente alle proprie deduzioni ed al competente ufficio delle imposte il fascicolo per la ulteriore attività dinanzi alle commissioni tributarie e per i provvedimenti conseguenziali alle loro pronunzie.
Il ricorso di cui ai commi precedenti non importa la sospensione della riscossione; tuttavia il centro di servizio, su domanda del contribuente, ha facoltà di disporla, in tutto o in parte, per un periodo di tempo limitato e comunque non superiore a sei mesi, eventualmente condizionandola alla prestazione di idonee garanzie. Il provvedimento di sospensione è comunicato, oltre che al ricorrente ed all'esattore, all'intendente di finanza competente per i provvedimenti di cui all'art. 16, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.
Il centro di servizio determina l'ammontare degli interessi da riscuotere unitamente all'imposta, e può dispone la revoca della sospensione da esso concessa.
Decorsi sei mesi dalla data della spedizione del ricorso alla commissione tributaria, la sospensione può essere richiesta unicamente a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
In ogni caso la sospensione cessa con la pubblicazione della decisione della commissione tributaria che in tutto o in parte respinge il ricorso del contribuente.
Le disposizioni contenute nei commi primo e terzo si applicano anche per i ricorsi contro i provvedimenti di rimborso di cui all'art. 8 del presente decreto.
Il secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è sostituito dal seguente: "La competenza è determinata dal luogo ove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti il ricorso è proposto; il ricorso nei confronti di un centro di servizio è proposto alla commissione tributaria nella cui circoscrizione è l'ufficio delle imposte di cui all'art. 31, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".".
- Il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, recante "Misure urgenti in materia di entrate fiscali", è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1982, n. 270 e convertito in legge con modificazioni, dall'articolo unico della L. 27 novembre 1982. n. 873, abrogato dal presente regolamento, è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 1982, n. 328.
- Il D.P.R. 6 ottobre 1982, n. 1162, abrogato dal presente regolamento, recava "Istituzione presso il Ministero delle finanze del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 Febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 2 aprile 1983, n. 91.
- Il D.P.R. 27 luglio 1984, n. 721, recante "Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze", è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 ottobre 1984, n. 298.
- Il D.P.R. 26 settembre 1985, n. 483, abrogato dal presente regolamento, recava "Aumento del contributo annuale dovuto dagli spedizionieri doganali al Fondo previdenziale ed assistenziale e dei valori delle marche previdenziali", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1985, numero 230.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante "Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi", pubblicata nella Gazz. Uff. 15 ottobre 1986, n. 240, così come modificato dal presente regolamento:
"Art. 1. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) il servizio, da istituire nell'ambito del Ministero delle finanze come ufficio centrale alle dipendenze del Ministro, dovrà provvedere alla riscossione dei tributi che secondo le leggi vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono riscossi tramite esattorie e alla riscossione coattiva, in dipendenza di atto avente.2 efficacia di titolo esecutivo, della imposta sul valore aggiunto, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle imposte sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio relativi ai predetti tributi:
b) il servizio potrà anche provvedere alla riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto che secondo le predette leggi sono effettuati presso le tesorerie dello Stato mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermo restando tale sistema di riscossione;
c) potrà inoltre attribuirsi al servizio la riscossione dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché di ogni altra entrata e credito dello Stato e di altri enti pubblici;
d) sarà previsto l'affidamento in concessione amministrativa di durata decennale, disposta con decreto del Ministro delle finanze, della gestione del servizio in ambiti territoriali di norma coincidenti con il territorio di una o più province, anche non contigue, determinati con decreto del Ministro delle finanze secondo criteri di efficienza ed economicità, tenuto anche conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale dei tributi riscuotibili, evitando in ogni caso delimitazioni territoriali che comportino accentuati costi differenziali anche per il non equilibrato rapporto tra i diversi sistemi di riscossione o per eccesso di contenzioso;
e) le concessioni potranno essere conferite esclusivamente:
1) alle aziende e istituti di credito di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera" dello stesso articolo aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo:
2) a speciali sezioni autonome delle predette aziende e istituti di credito;
3) a società per azioni con sede nel territorio dello Stato e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio e costituite da soggetti indicati nel numero 1 o da persone fisiche e il cui statuto preveda l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento di azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze;
4) a società cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni;
f) la disciplina del rapporto di concessione dovrà in particolare prevedere:
1) le procedure di conferimento delle concessioni rispondenti all'esigenza di garantire il concorso dei soggetti interessati e l'aggiudicazione al concorrente che risulti più idoneo all'espletamento del servizio e ad assicurare l'economicità della gestione, nonché le modalità ed i termini di recesso, nel corso della concessione, delle parti interessate;
2) le condizioni per il rinnovo della concessione; le cause di revoca e dì decadenza anche con riguardo alle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché il potere dell'Amministrazione finanziaria di dispone cautelarmente, su parere della commissione prevista dalla successiva lettera h), la sospensione dell'attività di gestione, quando nello svolgimento di essa vengano commesse violazioni alle disposizioni recate in materia di riscossione da leggi generali o speciali;
3) l'unificazione delle concessioni conferite al medesimo soggetto, anche nei termini di scadenza, con conseguente unicità di gestione del servizio;
4) l'imposizione di adeguata cauzione ai concessionari, i criteri per il suo periodico adeguamento, e l'attribuzione ai medesimi della qualità di agente della riscossione, nonché le norme concernenti i termini e le modalità di versamento delle somme dovute e la presentazione di rendiconti periodici della gestione;
5) l'applicazione del principio del non riscosso come riscosso relativamente ai tributi riscuotibili mediante ruoli e le procedure per il rimborso, senza interessi, delle quote inesigibili, ispirate a criteri di tempestività e speditezza;
6) l'obbligo del concessionario di gestire il servizio secondo le direttive dell'Amministrazione finanziaria, anche per quanto attiene alla ubicazione e organizzazione degli uffici destinati all'accesso dei contribuenti nonché di assumere, a richiesta, il servizio di tesoreria di enti locali a condizioni che assicurino adeguata remunerazione;
7) i compensi spettanti ai concessionari da determinare secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi della gestione al fine di assicurarne l'equilibrio economico, prevedendosi in particolare, su parere della commissione di cui alla successiva lettera h):
I) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti stabilita in misura percentuale della somma riscossa con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;
II) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, per i pagamenti spontanei dei contribuenti a seguito di iscrizione a ruolo, ingiunzione o altro titolo esecutivo, determinato tenendo conto, oltre che dei costi specifici, anche del prevedibile ammontare globale di tali riscossioni;
III) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse coattivamente con riguardo anche all'ammontare medio delle esecuzioni fruttuose e all'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione, oltre al rimborso delle spese delle procedure esecutive, in misura determinata per i diversi adempimenti con tabella approvata dal Ministro delle finanze;
IV) l'assunzione a carico dello Stato e degli altri enti impositori dell'obbligo del pagamento della commissione di cui al punto 1, dei compensi di cui al punto II nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonché del rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose e di quelle relative a crediti per i quali è intervenuto provvedimento di sgravio, ed a carico dei contribuenti dell'obbligo del pagamento degli altri compensi, delle spese di esazione coattiva e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo da determinare con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;
V) la revisione biennale della misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi in base a decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
g) saranno emanate norme per regolare la prosecuzione della gestione da parte di un commissario governativo nei casi di revoca e di decadenza della concessione;
h) (lettera abrogata).
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera h), avrà altresì il compito di rilevare i costi delle diverse forme di riscossione anche al fine di individuare la misura delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi di spese e degli interessi di cui alla lettera f), n. 7, punti I, II, III, IV e V. A tal fine la commissione potrà avvalersi di una apposita segreteria tecnica con compiti di istruzione delle decisioni da assumere; potrà ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi dei costi e di bilanci e potrà, altresì, consultare, anche a mezzo della segreteria tecnica, singoli esattori concessionari o i loro rappresentanti.
3. Nei provvedimenti adottati dal Ministro delle finanze deve essere riportato il contenuto del parere espresso dalla commissione.
4. Ai componenti della commissione, che resteranno in carica cinque anni e potranno essere confermati, saranno corrisposti emolumenti adeguati all'impegno qualitativamente e quantitativamente richiesto, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.".
- Il D.P.R. 12 dicembre 1986, n. 966, abrogato dal presente regolamento, recava "Adeguamento del valore delle marche previdenziali e del contributo personale annuo per il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1987, n. 14.
- Il D.P.R. 24 dicembre 1987, n. 532, abrogato dal presente regolamento, recava "Modificazioni della misura delle marche previdenziali ed aumento del contributo personale annuo a favore del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1987, n. 303.
- Sì riporta il testo degli articoli 20, 25, 35, 36, 37 e 40 del D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105, recante "Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349", è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 1990, n. 106.
"Art. 20. (Programmi edilizi).
1. Il Ministro delle Finanze, sentito il consiglio di amministrazione del Dipartimento, predispone ed attua programmi per la realizzazione di strutture edilizie per gli uffici e, anche d'intesa con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, per l'acquisizione di alloggi di servizio nelle zone disagiate.
2. Alla realizzazione delle strutture edilizie per uffici può provvedersi con le procedure e modalità previste dall'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Con uno o più decreti del Ministro delle Finanze sono stabilite misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a sedi degli uffici del Dipartimento, la costruzione può essere affidata in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta. I contratti e le concessioni sono stipulati, e le relative spese sono effettuate, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140. È esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi 8 agosto 1977, n. 584, e 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'assegnazione degli alloggi al personale addetto alle strutture operative del Dipartimento ha luogo in base a criteri e procedure da definire d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
4. A decorrere dal 1^ gennaio 1991, i canoni relativi agli alloggi di servizio concessi in uso il personale del Dipartimento sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.
5. Sono a carico dei concessionari gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi fabbricati, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese dì gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone i trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale.".
"Art. 25. (Addetti doganali presso le rappresentanze diplomatiche).
1. Presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, considerate di precipuo interesse nel campo della cooperazione doganale, possono essere destinati funzionari del Dipartimento, in qualità degli addetti doganali, secondo quanto disposto dall'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la destinazione degli esperti. Gli addetti doganali svolgono compiti di studio, osservazioni, consulenza e informazione nel quadro dei compiti e delle attività delle Rappresentanze diplomatiche, in vista dello sviluppo della cooperazione bilaterale nel settore doganale. Il numero degli addetti doganali viene stabilito con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri e del Tesoro.
2. Quando agli addetti doganali spetta il compito di curare il collegamento degli organi ed uffici del Dipartimento con gli organi operanti nel Paese di accreditamento, essi operano nell'ambito di uffici istituiti dal Dipartimento fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione nel settore doganale stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.
3. L'addetto doganale viene designato, tra i dirigenti o funzionari di qualifica non inferiore alla nona, dal Ministro delle Finanze, su proposta del direttore generale del Dipartimento, sentito il consiglio di amministrazione.".
"Art. 35. (Istituzione di un compenso incentivante unico).
1. È istituito un unico compenso incentivante a favore del personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che assorbe i trattamenti accessori appresso indicati:
a) indennità di confine a favore del personale in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in località disagiata (cap. 5321, e cap. 5305, parte);
b) compensi incentivanti la produttività al personale civile periferico «cap. 5323, quota parte per sportello, cassa e meccanografia);
c) fondo da ripartire per le finalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (cap. 1383, parte);
d)indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 (cap. 5318, parte).
2. È istituito un unico capitolo di spesa per il lavoro straordinario, da erogare al personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che assorbe gli stanziamenti previsti per la erogazione dei seguenti compensi:
a) lavoro straordinario del personale dirigente centrale (cap. 1019, parte) e periferico (cap. 5303);
b) lavoro straordinario del personale centrale non dirigente (cap. 1019, parte);
c) somme da erogare al personale in servizio nelle dogane per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5310);
d) somme da erogare a favore del personale in servizio nei laboratori chimici delle dogane per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5311);
e) somme da erogare al personale in servizio negli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1971, n. 396 (cap. 5312). 3.
Lo stanziamento da iscrivere annualmente nel capitolo di cui al comma 2 è pari alla somma occorrente per corrispondere al personale del Dipartimento i compensi per il lavoro straordinario determinati nei limiti massimi individuali di ore autorizzate al 31 dicembre 1989 dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396.
4.Le economie risultanti dalla graduale riduzione dei limiti massimi individuali di ore di lavoro straordinario confluiscono nel fondo del compenso incentivante unico di cui al comma 1.".
"Art 36. (Criteri di erogazione del compenso incentivante unico).
1. Con decreto del Ministro delle Finanze si provvede a determinare, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, i criteri di ripartizione del compenso incentivante unico di cui all'articolo 35; fino all'emanazione del suddetto decreto, i compensi da riassorbire verranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme attualmente in vigore.
2. I criteri di cui al comma 1 dovranno in ogni caso prevedere la parametrazione del compenso per ufficio e per qualifica, con riferimento alla produttività ed al disagio, avuto riguardo a particolari condizioni di servizio, alla responsabilità ed alla natura delle prestazioni rese.
3. Al termine di ogni semestre solare, con le modalità di cui al comma 1, possono essere determinate le quote di ore di lavoro straordinario riassorbibili per effetto della istituzione di turni di lavoro ordinario a seguito dell'immissione in servizio del personale di nuova nomina.
4. D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con decreto del Ministro delle Finanze saranno sottoposte a revisione tutte le norme che regolano difformemente le modalità di espletamento tra i vari servizi, compresa la durata retribuibile degli stessi, nonché i rimborsi e le prestazioni di fare, posti a carico dei contribuenti in relazione alle prestazioni straordinarie svolte a loro richiesta, in modo da realizzare la necessaria uniformità tra tutti gli uffici del Dipartimento.".
"Art. 37. (Istituzione della indennità di istituto doganale).
1. In attuazione dell'art, 3, comma 1, lettera i, n. 2), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, è istituita, con decorrenza 1^ gennaio 1990, l'indennità di istituto doganale. Detta indennità è analoga a quelle in godimento al personale dì altre categorie del pubblico impiego operante negli spazi doganali.
2. I criteri di attribuzione delle somme da corrispondere a ciascuna qualifica dirigenziale, ad esaurimento ed a ciascun livello retributivo sono stabiliti annualmente, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle Finanze.
3. Unitamente alla somma aggiuntiva di lire 30 miliardi annui prevista dall'art. 3, comma 1, lettera i, n. 2), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono fatti affluire in un unico capitolo di spesa obbligatoria gli stanziamenti previsti per la erogazione al personale del Dipartimento del seguenti compensi:
a) compenso incentivante previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 344;
b) maggiorazione del compenso incentivante prevista dall'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302.".
"Art. 40. (Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, recante "Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie", pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1990, n. 291, S.O., cosi come modificato dal presente regolamento:
"Art. 1. (Orario degli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette).
1. Ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, l'orario ordinario di apertura degli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette è fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nella giornata di sabato, con esclusione dei giorni festivi.
2. Presso gli uffici doganali di confine, di mare e aeroportuali è assicurato, per tutti i giorni, compresi i festivi, e per l'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, il passaggio delle frontiere, con l'espletamento dei corrispondenti controlli e formalità, alle persone, ai mezzi di trasporto che circolano vuoti o che trasportano merci in regime doganale di transito.
Nei centri di elaborazione dati delle direzioni compartimentali è stabilito un orario di funzionamento di ventiquattro ore al giorno.
4. I direttori degli uffici possono disporre una diversa articolazione ovvero una riduzione dell'orario di apertura degli uffici qualora le esigenze di servizio lo consentano.
5. Per le operazioni doganali eseguite nel periodo di apertura degli uffici di cui al comma 1 e per i controlli e le formalità di cui al comma 2 non è addebitato agli operatori il costo del servizio.
6. (Comma abrogato).
7. (Comma abrogato).
8. I capi degli uffici possono consentire, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura di ufficio o fuori del circuito doganale, di cui all'art. 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, verso il pagamento del costo del servizio.
9. (Comma abrogato).".
- Il D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 446, abrogato dal presente regolamento, recava"Regolamento recante modificazioni alle misure di taluni contributi dovuti al Fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali", ed è pubblicato nella Gazz.
Uff. 31 gennaio 1991, n. 26.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 e 11, nonché degli articoli 7, 10, e 12 - questi ultimi così come modificati dal presente articolo -, della L. 29 ottobre 1991, n. 358, recante "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze", pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 1991, n. 264,:
"Art. 4. (Altri uffici alle dirette dipendenze del Ministro).

1. Sono istituiti, alle dirette dipendenze del Ministro, i seguenti uffici:
a) l'ufficio del coordinamento legislativo cui è preposto un magistrato, in posizione di fuori ruolo, con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata. Ad esso possono essere destinati, in posizione di fuori ruolo, magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, in numero non superiore a cinque.
A tale ufficio sono demandate le funzioni attualmente svolte dall'ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa del Ministero delle finanze, salvo quanto previsto dalla lettera b);
b) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cui possono essere addetti estranei all'amministrazione iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti.".
"Art. 7. (Uffici periferici e servizio ispettivo).
1. (Comma Abrogato).
2. (Comma Abrogato).
3. (Comma Abrogato).
4. (Comma Abrogato).
5. (Comma Abrogato).
6. (Comma Abrogato).
7. Le direzioni regionali delle entrate, sulla base delle direttive emanate dal dipartimenti, tenendo conto delle indicazioni fornite dal comitati tributari regionali, d'intesa con i comandi di zona della Guardia di finanza e con le direzioni compartimentali delle dogane territorialmente competenti, predispongono annualmente il piano degli accertamenti e formulano i criteri cui dovranno attenersi gli uffici finanziari compresi nel territorio della regione e i servizi operativi del Corpo della Guardia di finanza, fatta salva l'attività d'iniziativa dei reparti di tale Corpo.
8. Il numero delle verifiche generali da effettuarsi a cura della Guardia di finanza, secondo il piano degli accertamenti di cui al comma 7, verrà considerato anche ai fini detta determinazione della capacità operativa per l'attività di controllo centralizzato da determinarsi a cura del Ministro delle finanze, sentito il comando generale della Guardia di finanza.
9. (Comma Abrogato).
10. (Comma Abrogato).
11. (Comma Abrogato).
12. (Comma Abrogato).
13. Le attività di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite all'esclusiva competenza degli uffici indicati nel comma 10 e dei reparti della Guardia di finanza.".
"Art. 10. (Organizzazione del personale).
1. (Comma Abrogato).
2. (Comma Abrogato).
3. (Comma Abrogato).
4. (Comma Abrogato).
5. (Comma Abrogato).
6. (Comma Abrogato).
7. I regolamenti di cui all'articolo 12 devono prevedere l'istituzione, in favore del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, comprese la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e la Ragioneria, di compensi incentivanti la produttività e remunerativi di specifiche prestazioni disagiate, difficoltose o di particolare responsabilità. In tal caso i regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, in base agli accordi sindacali. I compensi stessi debbono avere caratteristiche di uniformità e di perequazione rispetto a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, e nei criteri per la loro attribuzione dovranno essere previste espressamente forme di esclusione e di attenuazione, in conseguenza di comprovate diminuzioni qualitative o quantitative della produttività, fermi restando i trattamenti normativi ed economici previsti per il personale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105. Con effetto dal 1^ gennaio 1990 è abrogato l'ultimo comma dall'art. 5, L. 15 novembre 1973, n. 734.".
"Art. 11. (Servizio centrate degli ispettori tributari).
1. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, già sostituito dall'articolo 16 della legge 16 marzo 1987, n. 123, è sostituito dal seguente:
"Il comitato di coordinamento è composto dal direttore del Servizio, che lo presiede, da sette ispettori eletti dagli ispettori stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dal direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. È altresì composto dal direttore della Ragioneria centrale, con voto consultivo, nonché da otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti. In tale decreto deve essere disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non può partecipare al voto più di un membro del comitato appartenente, rispettivamente, ad uno dei predetti uffici centrali o a ciascun dipartimento".
2. La speciale indennità di funzione prevista dall'articolo 12, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, spetta anche al personale appartenente alle qualifiche funzionali dalla I alla V assegnato al Servizio centrale degli ispettori tributari con provvedimento formale.".
"Art. 12. (Regolamenti di organizzazione e norme di attuazione e transitorie - Copertura della spesa).
1. (Comma abrogato),
2. (Comma abrogato).
3. ( Comma abrogato).
4. ( Comma abrogato).
5. ( Comma Abrogato),
6. (Comma Abrogato).
7. (Comma Abrogato).
8. Il finanziamento del trattamento economico previsto dall'articolo 10, comma 7, è assicurato mediante l'istituzione di uno speciale fondo alimentato dagli stanziamenti iscritti ai capitoli 1025 e 1031 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dagli stanziamenti previsti per il compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.
9. (Comma Abrogato).
10. ( Comma Abrogato).
11. ( Comma Abrogato).
12. ( Comma Abrogato).
13. ( Comma Abrogato). ".
- Si riporta il testo dell'articolo 77 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, recante "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale", pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1991, n. 305, S.O., cosi come modificato dal presente articolo:
"Art. 77. 1. Il direttore generale delle imposte dirette ed il direttore generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari fanno parte del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusione di cui all'articolo 21, comma 4, fino alla data di nomina, in applicazione della legge 29 ottobre 1991, n. 358, del direttore generale e del direttori centrali del dipartimento delle entrate. Da tale data fanno parte del predetto comitato il direttore generale del dipartimento delle entrate ed il direttore centrale preposto da una direzione centrale del dipartimento stesso con competenza in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette.
2.(Comma Abrogato).
3.(Comma Abrogato). ".
- Si riporta il testo degli articoli 1, 13, 17, 27 e 75 del D.P.R. 27 mano 1992, n. 287, recante "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze", pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1992, n. 116, S.O., così come modificati dal presente regolamento:
"Art. 1. (Uffici centrali e periferici).
1. (Comma abrogato).
2. Sono uffici di diretta collaborazione il Gabinetto del Ministro nonché le segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Sono uffici alle dirette dipendenze del Ministro:
a) (lettera abrogata);
b) l'ufficio del coordinamento legislativo;
c) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa;
d) il Servizio centrale degli ispettori tributari;
e) la Scuola centrale tributaria;
f) il servizio per il controllo interno.
4. (Comma abrogato).
5. (Comma abrogato).
6. Il Corpo della Guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189.".
"Art. 13, (Attribuzioni del Ministro delle finanze e del segretario generale).
1. Il Ministro delle finanze esercita tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed all'attività del Servizio centrale degli ispettori tributari non espressamente conferite dalla legge ed altri organi e può dare al Servizio direttive, nonché ordini per particolari e motivate esigenze.
2. (Comma abrogato). ".
"Art. 17. (Decadenza e revoca dell'incarico di ispettore tributario).
1. Il Ministro delle finanze, previa contestazione dei fatti all'interessato e sentito il comitato di coordinamento, accerta l'esistenza delle cause di decadenza di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e di quelle di revoca di cui al comma 3 del presente articolo. Il Ministro può altresì disporre. nelle more del procedimento, la sospensione dalle funzioni per un periodo non superiore a centottanta giorni.
2. L'ispettore tributario, nei casi di cui al comma 1, è dichiarato decaduto dall'incarico con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze.
3. L'ispettore tributario, con lo stesso procedimento di cui al comma 2, può essere revocato dall'incarico nel caso di violazione del segreto d'ufficio, di sospensione di cui all'articolo 19, protratta per più di sei mesi nel corso degli ultimi dodici mesi, e negli altri casi in cui si verificano fatti tali da rendere impossibile o gravemente pregiudizievole la prosecuzione dell'incarico, anche a seguito di persistente inosservanza delle direttive o degli ordini del Ministro delle finanze.".
"Art. 27. (Deliberazioni del comitato di coordinamento).
1. (Comma abrogato).
2. In ogni altro caso, le deliberazioni del comitato di coordinamento sono adottate con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
3. (Comma abrogato).
4. (Comma abrogato).".
"Art. 75. (Uffici soppressi).
1. (Comma Abrogato).
2. (Comma Abrogato).
3. (Comma Abrogato).
4. (Comma Abrogato).
5. (Comma Abrogato).

6. A decorrere dalla data di attivazione delle direzioni centrali dei dipartimenti, fanno parte del Consiglio superiore delle finanze, fermo quanto disposto dalle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, così come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 104, oltre al direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al comandante generale della Guardia di finanza, al Ragioniere generale dello Stato, al segretario generale della programmazione economica, al direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e al direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari, in luogo dei direttori generali preposti alle direzioni generali del Ministero delle finanze indicati nella lettera b) del primo comma del predetto articolo 2, il segretario generale del Ministero delle finanze, i tre direttori generali dei dipartimenti, il direttore generale degli affari generali e del personale, il rettore della Scuola centrale tributaria e cinque dirigenti generali nominati dal Ministro delle finanze fra i direttori centrali del dipartimenti e della direzione generale degli affari generali e del personale, nonché fra i titolari degli uffici centrali di cui al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 358 del 1991.
7. (Comma Abrogato).
8. (Comma Abrogato).
9. (Comma Abrogato).".
- Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 561, abrogato dal presente regolamento, recava "Regolamento recante modifica degli importi delle marche e dei contributi dovuti al Fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali", ed è pubblicato nella Gazz.
Uff. 4 febbraio 1993, n. 28.
- Il D.L. 21 giugno 1993, n. 199, recante "Interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dal magazzini generali e dagli spedizionieri doganali", è pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144 e convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della L. 9 agosto 1993. n. 293, pubblicata nella Gazz. Uff. 12 agosto 1993, n. 188.
- Si riporta il testo degli articoli 27 e 62-sexies del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, recante "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie", pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1993, n. 203 e convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, così come modificati dal presente regolamento:
"Art. 27, (Prodotti soggetti ad accisa).
1. Sono considerati tabacchi lavorati:
a) i sigari e i sigaretti;
b) le sigarette;
c) il tabacco da fumo:
1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo.
2. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nel primo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"c) il tabacco da fumo:
1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo";
b) nel secondo comma, lettera c), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: "2-bis) è considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro.".
3. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'articolo 1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dal fabbricanti e dagli importatori!'.
4. (Comma Abrogato).
4-bis. (Comma Abrogato).
5. (Comma Abrogato).
6. La rivendita al pubblico dei valori bollati e postali deve essere svolta all'interno dell'esercizio o dell'ufficio autorizzato, con divieto di consegna a domicilio e con la sola pubblicità dell'esposizione della targa regolamentare.
7. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo la parola: "dispone" è sostituita dalle seguenti: "può disporre";
b) nel secondo periodo le parole: "è raddoppiata" sono sostituite dalle seguenti: "può essere raddoppiata".".
"Art. 62-sexies. (Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).
1. Indipendentemente dall'attività di accertamento effettuata ai sensi dell'articolo 62-ter, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 1994, 1995 e 1996 una quota non inferiore al 20 per cento della capacità operativa degli uffici delle entrate e di quella destinata dalla Guardia di finanza all'attivazione del programma disposto con decreto ministeriale è diretta al controllo delle posizioni dei contribuenti di cui allo stesso articolo 62-ter che nella dichiarazione dei redditi hanno indicato:
a) per il periodo di imposta 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, se gli uffici delle entrate hanno ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte ai sensi del comma 5 dell'articolo 62-ter;
b) per il periodo di imposta 1994, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo;
c) per i periodi d'imposta 1992 e 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore a quello dichiarato per il periodo d'imposta 1991.
2. (Comma abrogato).
3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto.
4. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, lettera d), le parole: "e dal controllo" sono sostituite dalle seguenti: ovvero dal controllo"; 14 nel secondo comma, lettera d), le parole: " e le irregolarità formali" sono sostituite dalle seguenti:
"ovvero le irregolarità formali".".
- Il D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 699, recante "Regolamento recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero delle finanze e delle relative funzioni", è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 199~7, n. 37, 5.0..

- Il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 235, abrogato dal presente regolamento, recava "Revisione della composizione dei comitati tributari regionali, nonché istituzione presso il Ministero delle finanze della Consulta tributaria", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 1997, n. 172.