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LEGGE 16 marzo 1987, n. 123

Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Amministrazione finanziaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/1992)
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Testo in vigore dal:  14-4-1987

Art. 16

1. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito dal seguente:
"Il comitato di coordinamento, articolato in tre sezioni, è composto dal direttore del servizio, che lo presiede, da sei ispettori eletti dagli ispettori stessi, da un ufficiale superiore della Guardia di finanza scelto dal Ministro delle finanze in una terna proposta dal comando generale della Guardia di finanza, nonché dai direttori generali del Ministero delle finanze e da quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Ciascuna sezione svolge i compiti e le funzioni previsti dal successivo quarto comma nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente dal direttore del servizio, ed è composta dal direttore del servizio, che la presiede, dai sei ispettori e dall'ufficiale della Guardia di finanza, nonché da cinque direttori generali con specifica competenza nelle materie comprese in uno dei predetti settori organici".
2. Al terzo comma dell'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono soppresse le parole: "del Ministero delle finanze".
Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 11 della legge n. 146/1980 (Legge finanziaria 1980), per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 11. - Organi del servizio degli ispettori tributari sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento.
Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un ispettore scelto nell'ambito di una terna indicata dagli ispettori.
Il direttore del servizio è preposto all'amministrazione del personale nonché alla esecuzione delle delibere del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese di funzionamento nei limiti del fondo stanziato per il servizio nel bilancio dello Stato ed iscritto, in unico capitolo, nello stato di previsione del Ministero delle finanze.
Il comitato di coordinamento, articolato in tre sezioni, è composto dal direttore del servizio, che lo presiede, da sei ispettori eletti dagli ispettori stessi, da un ufficiale superiore della Guardia di finanza scelto dal Ministro delle finanze in una terna proposta dal comando generale della Guardia di finanza, nonché dai direttori generali del Ministero delle finanze e da quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Ciascuna sezione svolge i compiti e le funzioni previsti dal successivo quarto comma nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente dal direttore del servizio, ed è composta dal direttore del servizio, che la presiede, dai sei ispettori e dall'ufficiale della Guardia di finanza; nonché da cinque direttori generali con specifica competenza nelle materie comprese in uno dei predetti settori organici.
Il comitato di coordinamento, sulla base delle direttive emesse dal Ministro delle finanze, stabilisce le norme per il proprio funzionamento e per quello del servizio; adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attività degli ispettori; riferisce periodicamente al Ministro sull'attività svolta dal servizio; comunica agli uffici finanziari competenti gli elementi emersi a seguito delle attività esercitate dagli ispettori a norma delle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'art. 9; formula proposte al Ministro per la predisposizione dei programmi di accertamento e per l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'Amministrazione finanziaria responsabile di irregolarità penali o amministrative rilevate nell'espletamento dell'attività di controllo.
Gli ispettori esercitano le funzioni di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 9 con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'Amministrazione finanziaria, e quelle di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso comma con i poteri attribuiti all'Amministrazione finanziaria dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre leggi di imposta, in deroga all'art. 35 dello stesso decreto non sono tenuti a richiedere il parere dell'ispettorato compartimentale delle imposte.
Gli ispettori devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attività professionali o di consulenza ne ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura.
L'inosservanza delle incompatibilità è causa di decadenza dall'incarico".
- Il terzo comma dell'art. 12 della legge n. 146/1980, come modificato dalla seguente legge, così recita: "La stessa indennità compete ai direttori generali ed all'ufficiale superiore della Guardia di finanza che compongono il comitato di coordinamento".