stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 1990, n. 105

Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  10-5-1990

Art. 36

Criteri di erogazione del compenso incentivante unico
1. Con decreto del Ministro delle Finanze si provvede a determinare, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art.
4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, i criteri di ripartizione del compenso incentivante unico di cui all'articolo 35; fino all'emanazione del suddetto decreto, i compensi da riassorbire verranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme attualmente in vigore.
2. I criteri di cui al comma 1 dovranno in ogni caso prevedere la parametrazione del compenso per ufficio e per qualifica, con riferimento alla produttività ed al disagio, avuto riguardo a particolari condizioni di servizio, alla responsabilità ed alla natura delle prestazioni rese.
3. Al termine di ogni semestre solare, con le modalità di cui al comma 1, possono essere determinate le quote di ore di lavoro straordinario riassorbibili per effetto della istituzione di turni di lavoro ordinario a seguito dell'immissione in servizio del personale di nuova nomina.
4. D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con decreto del Ministro delle Finanze saranno sottoposte a revisione tutte le norme che regolano difformemente le modalità di espletamento tra i vari servizi, compresa la durata retribuibile degli stessi, nonché i rimborsi e le prestazioni di fare, posti a carico dei contribuenti in relazione alle prestazioni straordinarie svolte a loro richiesta, in modo da realizzare la necessaria uniformità tra tutti gli uffici del Dipartimento.
Nota all'art. 36:
Per il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 266/1987 si veda la precedente nota all'art. 10.