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DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 1990, n. 105

Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal:  10-5-1990 al: 24-4-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo ad adottare, tra l'altro, norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e per l'ordinamento del relativo personale;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'art.
7 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, al quale ci si uniforma tranne che per l'entità della riserva di posti al personale già in servizio, prevista dall'art. 34, comma 3, che viene fissata in percentuale non inferiore al 50 per cento e non superiore all'80 per cento per esigenze di professionalità assicurata dal personale già in servizio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 1990;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituzione del Dipartimento
1. È istituito nell'ambito del Ministero delle Finanze ed alle dirette dipendenze del Ministro il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
2. Il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette è articolato in uffici centrali, costituenti la direzione generale ed in uffici periferici.
3. Sono organi del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette il consiglio di amministrazione e la commissione di disciplina.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, la normazione secondaria assicura al Dipartimento una autonomia organizzativa e funzionale, adeguata al dinamismo dei servizi doganali, alla complessità e peculiarità degli stessi, alle esigenze della produzione e dei traffici, garantendo la sicurezza fiscale e assicurando la diretta connessione degli organi e degli uffici ai centri di indirizzo nazionale, comunitari ed internazionali e prevedendone il costante e non mediato rapporto con gli operatori ed il pubblico.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.