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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 104

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, concernente la costituzione del Consiglio superiore delle finanze.

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Testo in vigore dal:  18-4-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, concernente istituzione del Consiglio superiore delle finanze;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per lo interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 2 - Composizione del Consiglio superiore. - Il Consiglio superiore delle finanze è composto:
a) dal presidente;
b) dai direttori generali preposti alle direzioni generali del Ministero delle finanze, dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dal comandante generale della guardia di finanza, dal ragioniere generale dello Stato, dal segretario generale della programmazione economica dal direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;
c) da altri sedici membri di cui quindici scelti fra persone di alta e sperimentata competenza, tenendo conto dell'esigenza di assicurare al Consiglio medesimo le specializzazioni necessarie a pronunciarsi nei diversi settori inerenti all'art. 1, ed uno esperto per la finanza regionale designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Ministro per le finanze ha facoltà di intervenire alle adunanze, può delegare ad intervenire in sua vece un Sottosegretario al Ministero delle finanze e può invitare uno o più Sottosegretari al medesimo Ministero.
Il presidente del Consiglio superiore anche su proposta del Ministro per le finanze ha facoltà di far partecipare alle adunanze persone particolarmente esperte delle questioni all'ordine del giorno, in numero non superiore a tre.
Art. 3 - Nomina dei componenti. - Il presidente e i membri indicati dalla lettera c) dell'articolo precedente sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le finanze durano in carica tre anni e possono venire confermati.
Il Consiglio superiore elegge un vice-presidente fra i propri componenti.